Contratti preliminari aventi ad oggetto contratti relativi a beni immobili

 

L’art. 173 regola la sorte dei contratti preliminari di vendita immobiliare dopo l’inizio della procedura di liquidazione.

L’art. 173 dà al curatore un generale potere di sciogliersi da questi contratti preliminari  di vendita immobiliare anche  quando  il  promissario  acquirente  abbia proposto  e  trascritto  prima   dell'apertura   della   liquidazione giudiziale  domanda  di  esecuzione  in  forma  specifica  ai   sensi dell'articolo 2932 c.c. ,  ma  lo  scioglimento  non  è opponibile  al   promissario   acquirente   se   la   domanda   viene successivamente accolta.

Sarà quindi responsabilità del curatore sciogliersi da questi contratti, perché poi potrebbe accadere che il promissario acquirente prevalga nel giudizio ex art. 2932 c.c. e quindi il preliminare, come il definitivo sarà efficace anche nei confronti del curatore e della procedura di liquidazione.

Può darsi, però, che la domanda ex art. 2932 non sia stata proposta, ma il preliminare sia stato trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis.

In tal caso il curatore può esercitare il potere di scioglimento senza conseguenze,  ma il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza però che gli sia  dovuto  il  risarcimento  del danno, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del  codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla  data  dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Queste regole appena viste non si applicano in tutti i casi; per maggior tutela del futuro acquirente di un immobile a uso abitativo ( pensiamo ad es. al caso in cui sia stata sottoposta a liquidazione un’impresa che si occupava della costruzione di abitazioni) o di un imprenditore che doveva istallare la sua sede nell’immobile oggetto del definitivo, è stabilito, salva la disciplina prevista per gli immobili da costruire ex art. 174, che  il  contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile non si scioglie se ha ad oggetto  un  immobile  ad  uso abitativo  destinato  a  costituire   l'abitazione   principale   del promissario acquirente o di suoi parenti ed  affini  entro  il  terzo grado o un immobile ad uso non abitativo destinato a  costituire la  sede  principale  dell'attività'  di  impresa   del   promissario acquirente, sempre che  gli  effetti  della  trascrizione  non  siano cessati anteriormente  alla  data  dell'apertura  della  liquidazione giudiziale e il promissario acquirente  ne  chieda  l'esecuzione  nel termine e secondo le modalità stabilite per la  presentazione  delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura.  Se, infine, il curatore invece di sciogliersi decide di subentrare nel contratto preliminare che ha ad oggetto un definitivo di vendita immobiliare  l'immobile  è  trasferito  e  consegnato  al   promissario acquirente nello stato in cui si trova.

Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della  liquidazione  giudiziale  sono  opponibili  alla

massa in misura pari  alla  metà  dell'importo  che  il  promissario acquirente dimostra di aver versato.  Il giudice delegato,  una  volta eseguita la vendita e riscosso  interamente  il  prezzo,  ordina  con decreto la cancellazione delle  iscrizioni  relative  ai  diritti  di prelazione,  nonché  delle  trascrizioni  dei  pignoramenti  e   dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

 


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