Contratti preliminari aventi ad oggetto contratti relativi a beni
immobili
L’art. 173 regola
la sorte dei contratti preliminari di vendita immobiliare dopo l’inizio
della procedura di liquidazione.
L’art. 173 dà al
curatore un generale potere di sciogliersi da questi contratti
preliminari di vendita
immobiliare anche quando
il promissario
acquirente abbia
proposto e
trascritto prima
dell'apertura
della liquidazione
giudiziale domanda
di esecuzione
in forma
specifica ai
sensi dell'articolo 2932 c.c. ,
ma lo
scioglimento non
è opponibile al
promissario
acquirente se
la domanda
viene successivamente accolta.
Sarà quindi
responsabilità del curatore sciogliersi da questi contratti, perché poi
potrebbe accadere che il promissario acquirente prevalga nel giudizio ex
art. 2932 c.c. e quindi il preliminare, come il definitivo sarà efficace
anche nei confronti del curatore e della procedura di liquidazione.
Può darsi, però,
che la domanda ex art. 2932 non sia stata proposta, ma il preliminare
sia stato trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis.
In tal caso il
curatore può esercitare il potere di scioglimento senza conseguenze,
ma il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio
credito nel passivo, senza però che gli sia
dovuto il
risarcimento del
danno, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del
codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione
del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla
data dell'apertura
della liquidazione giudiziale.
Queste regole
appena viste non si applicano in tutti i casi; per maggior tutela del
futuro acquirente di un immobile a uso abitativo ( pensiamo ad es. al
caso in cui sia stata sottoposta a liquidazione un’impresa che si
occupava della costruzione di abitazioni) o di un imprenditore che
doveva istallare la sua sede nell’immobile oggetto del definitivo, è
stabilito, salva la disciplina prevista per gli immobili da costruire ex
art. 174, che il
contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi
dell'articolo 2645-bis del codice civile non si scioglie se ha ad
oggetto un
immobile ad
uso abitativo
destinato a
costituire
l'abitazione
principale del
promissario acquirente o di suoi parenti ed
affini
entro il
terzo grado o un immobile ad uso non abitativo destinato a
costituire la sede
principale
dell'attività' di
impresa del
promissario acquirente, sempre che
gli effetti
della trascrizione
non siano cessati
anteriormente alla
data dell'apertura
della liquidazione
giudiziale e il promissario acquirente
ne chieda
l'esecuzione nel
termine e secondo le modalità stabilite per la
presentazione delle
domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella
procedura. Se, infine, il
curatore invece di sciogliersi decide di subentrare nel contratto
preliminare che ha ad oggetto un definitivo di vendita immobiliare
l'immobile è
trasferito e
consegnato al
promissario acquirente nello stato in cui si trova.
Gli acconti
corrisposti prima dell'apertura della
liquidazione
giudiziale sono
opponibili alla
massa in misura
pari alla
metà dell'importo
che il
promissario acquirente dimostra di aver versato.
Il giudice delegato,
una volta eseguita
la vendita e riscosso
interamente il
prezzo, ordina
con decreto la cancellazione delle
iscrizioni relative
ai diritti
di prelazione,
nonché delle
trascrizioni dei
pignoramenti e
dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. |
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