Contratto di affitto di azienda
Bisogna
distinguere se sottoposto alla liquidazione giudiziale sia il concedente
o l’affittuario (art. 184).
1)
Sottoposto alla liquidazione
giudiziale è il concedente: l'apertura della liquidazione
giudiziale non scioglie il contratto
di affitto
d'azienda, ma
il curatore, previa autorizzazione
del comitato
dei creditori,
può recedere entro sessanta giorni, corrispondendo
alla controparte
un equo indennizzo ( poi insinuato al passivo come credito
concorsuale) , che, nel dissenso tra le parti, è
determinato dal
giudice delegato, sentiti gli interessati.
Se poi il curatore
decide di recedere dal contratto o comunque alla scadenza del contratto
di affitto di azienda si
applicheranno le regole previste dall’art. 212 comma 6.
2)
Sottoposto alla liquidazione
giudiziale è l’affittuario: in
caso di
apertura della
liquidazione
giudiziale il
curatore può
in qualunque
tempo, previa
autorizzazione del
comitato dei
creditori, recedere
dal contratto,
corrispondendo al
concedente un
equo indennizzo
( poi insinuato al passivo come credito concorsuale ) per
l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è
determinato dal
giudice delegato,
sentiti gli
interessati. |
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