Contratto di affitto di azienda

Bisogna distinguere se sottoposto alla liquidazione giudiziale sia il concedente o l’affittuario (art. 184).

1) Sottoposto alla liquidazione giudiziale è il concedente: l'apertura della liquidazione  giudiziale non scioglie il contratto  di  affitto  d'azienda,  ma  il curatore, previa autorizzazione  del  comitato  dei  creditori,  può recedere entro sessanta giorni, corrispondendo  alla  controparte  un equo indennizzo ( poi insinuato al passivo come credito concorsuale) , che, nel dissenso tra le parti, è  determinato  dal giudice delegato, sentiti gli interessati.

Se poi il curatore decide di recedere dal contratto o comunque alla scadenza del contratto di affitto di azienda  si applicheranno le regole previste dall’art. 212 comma 6.

2) Sottoposto alla liquidazione giudiziale è l’affittuario: in  caso  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale  il  curatore  può  in  qualunque  tempo, previa  autorizzazione  del  comitato  dei  creditori,  recedere  dal contratto,  corrispondendo  al  concedente  un  equo  indennizzo  ( poi insinuato al passivo come credito concorsuale ) per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è  determinato dal  giudice  delegato,  sentiti  gli  interessati.

 


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