Contratto di locazione di immobili
Bisogna
distinguere ex art. 185 il caso in cui sia sottoposto a liquidazione
giudiziale il locatore o il conduttore.
Cominciamo dal
primo caso, in sostanza il locatore che aveva dato in fitto un immobile
è sottoposto a liquidazione giudiziale.
1)
Il locatore è sottoposto a
liquidazione giudiziale: l'apertura della liquidazione
giudiziale non
scioglie il contratto di
locazione di
immobili e
il curatore subentra nel contratto.
2)
Il conduttore è sottoposto a
liquidazione giudiziale: in questo caso il curatore può in qualunque
tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori,
recedere dal
contratto, corrispondendo
al locatore
un equo
indennizzo (insinuato
al passivo come credito concorsuale)
per l'anticipato
recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato
dal giudice
delegato, sentiti gli
interessati.
Come abbiamo visto
nel caso in cui sia sottoposto a liquidazione giudiziale il locatore, il
contratto prosegue, ed è anche logico, perché il canone di locazione
sarà acquisito all’attivo. Ma può accadere che
alla data
dell'apertura
della liquidazione
giudiziale, la durata residua del contratto sia superiore
a quattro anni.
In questo caso il
curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, può, previa
autorizzazione del
comitato dei
creditori, recedere
dal contratto
corrispondendo al
conduttore un
equo indennizzo
(insinuato al passivo come credito concorsuale) per l'anticipato
recesso, che, nel dissenso fra le parti, è
determinato dal
giudice delegato,
sentiti gli
interessati.
Il recesso ha effetto
decorsi quattro anni dall'apertura della procedura. |
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