Contratto di locazione di immobili
 

Bisogna distinguere ex art. 185 il caso in cui sia sottoposto a liquidazione giudiziale il locatore o il conduttore.

Cominciamo dal primo caso, in sostanza il locatore che aveva dato in fitto un immobile è sottoposto a liquidazione giudiziale.

1) Il locatore è sottoposto a liquidazione giudiziale: l'apertura della liquidazione  giudiziale  non scioglie il contratto di  locazione  di  immobili  e  il curatore subentra nel contratto.

2) Il conduttore è sottoposto a liquidazione giudiziale: in questo caso il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori,  recedere  dal  contratto, corrispondendo  al  locatore  un  equo  indennizzo (insinuato  al passivo come credito concorsuale)  per  l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato  dal  giudice delegato, sentiti  gli  interessati. 

Come abbiamo visto nel caso in cui sia sottoposto a liquidazione giudiziale il locatore, il contratto prosegue, ed è anche logico, perché il canone di locazione sarà acquisito all’attivo. Ma può accadere che  alla   data   dell'apertura   della   liquidazione giudiziale, la durata residua del contratto sia superiore  a  quattro anni.

In questo caso il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, può, previa  autorizzazione  del  comitato  dei  creditori,  recedere  dal contratto  corrispondendo  al  conduttore  un  equo  indennizzo (insinuato al passivo come credito concorsuale) per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è  determinato dal  giudice  delegato,  sentiti  gli  interessati.   Il recesso ha  effetto  decorsi quattro anni dall'apertura della procedura.

 


punto elenco Torna alla home page     
 
Manuale della crisi d'impresa e dell'insolvenza, versione completa e di sintesi
Accedi da qui