Custodia e
amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale
Ricordiamo che
siamo giunti a questa fase perché è stata aperta la liquidazione
giudiziale e nominati gli organi della procedura, cose che si sono viste
nei paragrafi precedenti. Ora, si potrebbe dire, seguono le successive
puntare della liquidazione giudiziale.
Il capo II si
occupa del primo passo che deve compiere il curatore, cioè la custodia e
amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale. In
effetti e a differenza di quanto accade nelle normali procedure
esecutive, per evitare che i beni del debitore si disperdano, il
curatore ne prende materialmente il possesso apponendo se necessario i
sigilli.
Ma andiamo con
ordine, abbiamo tre operazioni fondamentali che deve compiere il
curatore in questa fase che sono:
1. Apposizione dei
sigilli; 2. Inventario; 3. Formazione degli elenchi dei creditori e
redazione del bilancio dell’ultimo esercizio dell’impresa sottoposta a
liquidazione.
Fase 1. la
ricognizione dei beni del debitore, l’apposizione dei sigilli, la
consegna di titoli e scritture contabili al curatore.
1.a. Sigilli.
Dichiarata aperta
la liquidazione
giudiziale, il
curatore procede
all'immediata ricognizione
dei beni
e, se
necessario, all'apposizione dei sigilli
sui beni
che si
trovano nella
sede principale dell'impresa e sugli altri beni del
debitore secondo
le norme stabilite
dal codice
di procedura
civile, quando
non è possibile
procedere immediatamente al loro inventario.
Se non è possibile
apporre i sigilli, perché si tratta di cose deteriorabili,
il curatore procede secondo quanto dispone l’art. 758 c.p.c. ; in
questo caso il giudice disporrà la vendita immediata tramite
commissionario.
1.b. Consegna di
titoli e documenti.
Devono essere
consegnati al curatore:
a) il denaro
contante;
b) le cambiali e
gli altri titoli, compresi quelli scaduti;
c) le
scritture contabili
e ogni
altra documentazione
dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.
Fase 2.
L’inventario.
Sono stati messi i
sigilli, se ciò è stato necessario. Il curatore, quindi, rimossi i
sigilli procede all’inventario dei beni documentando le operazioni
svolte. Le regole che si seguono sono quelle del codice di procedura
civile (art. 769 e ss. c.p.c.).
Il curatore prende
in consegna i beni, le scritture
contabili e i documenti del debitore di mano in mano che
ne fa
l'inventario. Se il
debitore possiede immobili o
beni mobili
iscritti in pubblici
registri, il curatore notifica un
estratto della
sentenza dichiarativa
di fallimento
ai competenti
uffici, perché
sia trascritto nei pubblici registri.
In relazione ai
beni oggetto dell’inventario vi può essere istanza di una parte
interessata a che non siano inclusi certi beni nell’inventario perché
dei terzi vantano dei diritti reali o personali chiaramente e
immediatamente riconoscibili. Si può anche chiedere, trattandosi di beni
mobili, la restituzione agli aventi diritto.
Il giudice
delegato può, in seguito
all’istanza, sentiti il
curatore e il comitato dei creditori, se già
costituito, disporre l’esclusione dall’inventario di detti beni o
la restituzione dei beni mobili.
Prima di chiudere
l'inventario il curatore invita il
debitore o, se si tratta di società, gli amministratori a
dichiarare se hanno notizia di altri beni da
comprendere
nell'inventario,
avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo
Durante lo
svolgimento delle operazione e fino al termine di queste il curatore
redige processo verbale delle attività compiute e redige l’inventario.
L'inventario è
redatto in doppio originale e sottoscritto
da tutti gli intervenuti. Uno degli
originali deve
essere depositato
nella cancelleria del tribunale.
Fase 3 . La
formazione degli elenchi dei creditori e redazione del bilancio
dell’ultimo esercizio dell’impresa sottoposta a liquidazione.
Il curatore, in
base alle scritture contabili del
debitore e alle
altre notizie
che può
raccogliere, compila
l'elenco dei
creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti
e diritti
di prelazione, e anche l'elenco di coloro
che appaiono
titolari di diritti
reali e personali,
mobiliari e
immobiliari, su
beni in possesso o
nella disponibilità del debitore, con
l'indicazione dei
titoli relativi. Gli elenchi sono poi depositati in cancelleria.
Il curatore deve
anche
redigere il
bilancio dell'ultimo
esercizio, se non è
stato depositato dal
debitore nel
termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie ai
bilanci e
agli elenchi presentati dal debitore a norma dell'articolo 39. |
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