Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale

Ricordiamo che siamo giunti a questa fase perché è stata aperta la liquidazione giudiziale e nominati gli organi della procedura, cose che si sono viste nei paragrafi precedenti. Ora, si potrebbe dire, seguono le successive puntare della liquidazione giudiziale.

Il capo II si occupa del primo passo che deve compiere il curatore, cioè la custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale. In effetti e a differenza di quanto accade nelle normali procedure esecutive, per evitare che i beni del debitore si disperdano, il curatore ne prende materialmente il possesso apponendo se necessario i sigilli.

Ma andiamo con ordine, abbiamo tre operazioni fondamentali che deve compiere il curatore in questa fase che sono:

1. Apposizione dei sigilli; 2. Inventario; 3. Formazione degli elenchi dei creditori e redazione del bilancio dell’ultimo esercizio dell’impresa sottoposta a liquidazione.

 

Fase 1. la ricognizione dei beni del debitore, l’apposizione dei sigilli, la consegna di titoli e scritture contabili al curatore.

 

1.a. Sigilli.

Dichiarata aperta  la  liquidazione  giudiziale,  il  curatore procede  all'immediata  ricognizione  dei  beni  e,  se   necessario, all'apposizione dei sigilli  sui  beni  che  si  trovano  nella  sede principale dell'impresa e sugli altri beni del  debitore  secondo  le norme stabilite  dal  codice  di  procedura  civile,  quando  non  è possibile procedere immediatamente al loro inventario.

Se non è possibile apporre i sigilli, perché si tratta di cose deteriorabili,  il curatore procede secondo quanto dispone l’art. 758 c.p.c. ; in questo caso il giudice disporrà la vendita immediata tramite commissionario.

1.b. Consegna di titoli e documenti.

Devono essere consegnati al curatore:

a) il denaro contante;

b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;

c) le  scritture  contabili  e  ogni  altra  documentazione  dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.

 

Fase 2. L’inventario.

 

Sono stati messi i sigilli, se ciò è stato necessario. Il curatore, quindi, rimossi i sigilli procede all’inventario dei beni documentando le operazioni svolte. Le regole che si seguono sono quelle del codice di procedura civile (art. 769 e ss. c.p.c.).

Il curatore prende in consegna i beni, le scritture  contabili e i documenti del debitore di mano in mano che  ne  fa  l'inventario.  Se il debitore possiede immobili o  beni  mobili  iscritti  in pubblici registri, il curatore notifica un  estratto  della  sentenza dichiarativa  di  fallimento  ai  competenti  uffici,   perché   sia trascritto nei pubblici registri.

In relazione ai beni oggetto dell’inventario vi può essere istanza di una parte interessata a che non siano inclusi certi beni nell’inventario perché dei terzi vantano dei diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili. Si può anche chiedere, trattandosi di beni mobili, la restituzione agli aventi diritto.

Il giudice delegato  può, in seguito all’istanza,  sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già  costituito, disporre l’esclusione dall’inventario di detti beni o la restituzione dei beni mobili.

Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il  debitore o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da  comprendere  nell'inventario,  avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 327 in  caso  di  falsa  o  omessa dichiarazione.

Durante lo svolgimento delle operazione e fino al termine di queste il curatore redige processo verbale delle attività compiute e redige l’inventario.

L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto  da tutti gli intervenuti. Uno degli  originali  deve  essere  depositato nella cancelleria del tribunale.

 

Fase 3 . La formazione degli elenchi dei creditori e redazione del bilancio dell’ultimo esercizio dell’impresa sottoposta a liquidazione.

 

Il curatore, in base alle scritture contabili del  debitore  e alle  altre  notizie  che  può  raccogliere,  compila  l'elenco  dei creditori, con l'indicazione dei  rispettivi  crediti  e  diritti  di prelazione, e anche l'elenco di coloro  che  appaiono  titolari  di diritti reali e  personali,  mobiliari  e  immobiliari,  su  beni  in possesso o nella disponibilità del debitore, con  l'indicazione  dei titoli relativi. Gli elenchi sono poi depositati in cancelleria.

Il curatore deve  anche   redigere  il  bilancio  dell'ultimo esercizio, se non  è  stato depositato  dal  debitore  nel  termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie ai  bilanci  e  agli elenchi presentati dal debitore a norma dell'articolo 39.

 


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