Disciplina dei crediti prededucibili e di quelli assistiti da prelazione
Anche per aver il
riconoscimento di un credito prededucibile è di regola necessario che si
presenti domanda di ammissione al passivo. I crediti prededucibili sorti
nel corso
della procedura
di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non
contestati per collocazione e per ammontare, possono essere
soddisfatti al
di fuori del procedimento di
riparto se
l'attivo è
presumibilmente sufficiente a
soddisfare tutti
i titolari
di tali
crediti. Il
pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei
creditori o dal
giudice delegato.
Ma potrebbe
capitare che l’attivo è insufficiente a soddisfare tutti i titolari di
crediti prededucibili.
In questo caso
l’ultimo comma dell’art. 222 dispone che la distribuzione
deve avvenire
secondo i
criteri della
graduazione e
della
proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.
Sempre l’art. 222 al comma 2
dispone che i crediti prededucibili vanno soddisfatti per intero, cioè
per il capitale, gli interessi
e le
spese con
il ricavato
della liquidazione
del patrimonio mobiliare e immobiliare,
tenuto conto
delle rispettive
cause di
prelazione.
Tuttavia se si
tratta di un credito prededucibile non privilegiato, detto credito non
prevale sui crediti garantiti da pegno o ipoteca per la parte destinata
a questi creditori; in questo caso dovranno essere liquidati prima
questi creditori.
Veniamo ai crediti
con privilegio generale o speciale su beni mobili e quelli garantiti da
pegno, ipoteca o privilegio speciale su beni immobili (art. 224).
a)
crediti assistiti da privilegio
generale o speciale su beni mobili:
hanno diritto
di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei
limiti di cui agli
articoli 153 e 154 (che disciplinano specificamente il calcolo degli
interessi) sul prezzo
ricavato dalla
liquidazione del
patrimonio mobiliare,
sul quale
concorrono in
un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio
speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.
b)
crediti
garantiti da pegno, ipoteca o
privilegio speciale su beni immobili:
hanno diritto di prelazione per il
capitale, le spese e
gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154 (che
disciplinano specificamente il calcolo degli interessi), sul prezzo
ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia. |
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