Disciplina dei crediti prededucibili e di quelli assistiti da prelazione

Anche per aver il riconoscimento di un credito prededucibile è di regola necessario che si presenti domanda di ammissione al passivo. I crediti prededucibili sorti nel  corso  della  procedura  di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non  contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti  al  di fuori del procedimento di  riparto  se  l'attivo  è  presumibilmente sufficiente a  soddisfare  tutti  i  titolari  di  tali  crediti.  Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei  creditori  o dal giudice delegato.

Ma potrebbe capitare che l’attivo è insufficiente a soddisfare tutti i titolari di crediti prededucibili.

In questo caso l’ultimo comma dell’art. 222 dispone che la distribuzione  deve  avvenire secondo  i  criteri  della  graduazione  e  della   proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.  Sempre l’art. 222 al comma 2 dispone che i crediti prededucibili vanno soddisfatti per intero, cioè per il capitale, gli interessi  e  le  spese  con  il  ricavato  della  liquidazione   del patrimonio mobiliare e immobiliare,  tenuto  conto  delle  rispettive cause  di  prelazione.

Tuttavia se si tratta di un credito prededucibile non privilegiato, detto credito non prevale sui crediti garantiti da pegno o ipoteca per la parte destinata a questi creditori; in questo caso dovranno essere liquidati prima questi creditori.

 

Veniamo ai crediti con privilegio generale o speciale su beni mobili e quelli garantiti da pegno, ipoteca o privilegio speciale su beni immobili (art. 224).

a) crediti assistiti da privilegio generale o speciale su beni mobili:  hanno  diritto  di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei  limiti  di cui agli articoli 153 e 154 (che disciplinano specificamente il calcolo degli interessi)  sul prezzo ricavato  dalla  liquidazione del  patrimonio  mobiliare,  sul   quale   concorrono   in  un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.

b) crediti garantiti da pegno, ipoteca o privilegio speciale su beni immobili:  hanno diritto di prelazione per il  capitale,  le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154 (che disciplinano specificamente il calcolo degli interessi), sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.

 


punto elenco Torna alla home page     
 
Manuale della crisi d'impresa e dell'insolvenza, versione completa e di sintesi
Accedi da qui