Doveri degli amministratori e azioni di responsabilità e poteri del
curatore
L’art. 254 dispone
che gli amministratori
e i
liquidatori della
società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti
i casi in cui la legge
richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le
informazioni o i
chiarimenti necessari
per la
gestione della
procedura
richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.
L’art. 255 si
occupa delle azioni di responsabilità; per il merito di queste azioni si
riporta il collegamento che rimanda all’argomento su diritto privato in
rete, ma chi mai potrà iniziare o proseguire le azioni di
responsabilità?
Il curatore, ma
con l’autorizzazione del giudice delegato (art. 128 comma 2).
Ancora nel caso in
cui sia costituito un patrimonio destinato a uno specifico affare e
risultino violate le regole della separatezza
fra uno o
più patrimoni destinati costituiti dalla società e il
patrimonio della
società medesima, il curatore
può proporre
l'azione sociale
di responsabilità
e l'azione
dei creditori
sociali
prevista dall'articolo 2394
del codice
civile nei
confronti
degli amministratori e dei
componenti degli
organi di
controllo della
società (art. 263 comma 3).
Altri poteri
attribuiti al curatore sono quelli previsti dall’art. 264. Il curatore
può ancora esercitare dei poteri che spettano all’assemblea, e quindi
stiamo parlando di situazioni che riguardano le società di capitali,
visto che le società di persone non hanno un’assemblea.
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