Doveri degli amministratori e azioni di responsabilità e poteri del curatore

 

L’art. 254 dispone che gli  amministratori  e  i  liquidatori  della   società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in  cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i  chiarimenti  necessari  per  la  gestione  della

procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.

L’art. 255 si occupa delle azioni di responsabilità; per il merito di queste azioni si riporta il collegamento che rimanda all’argomento su diritto privato in rete, ma chi mai potrà iniziare o proseguire le azioni di responsabilità?

Il curatore, ma con l’autorizzazione del giudice delegato (art. 128 comma 2).

Ancora nel caso in cui sia costituito un patrimonio destinato a uno specifico affare e risultino violate le regole della separatezza  fra uno  o  più patrimoni destinati costituiti dalla società e il  patrimonio  della società medesima, il curatore  può  proporre  l'azione  sociale  di responsabilità   e   l'azione   dei   creditori   sociali   prevista dall'articolo  2394   del   codice   civile   nei   confronti   degli amministratori e dei  componenti  degli  organi  di  controllo  della società (art. 263 comma 3).

Altri poteri attribuiti al curatore sono quelli previsti dall’art. 264. Il curatore può ancora esercitare dei poteri che spettano all’assemblea, e quindi stiamo parlando di situazioni che riguardano le società di capitali, visto che le società di persone non hanno un’assemblea.

 

 

 


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