Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per il creditore

 

Vediamo questi effetti.

Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (art. 150). Salvo diversa  disposizione  della  legge,  dal  giorno  della dichiarazione  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale  nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per  crediti  maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”.

 

Il concorso dei creditori. Per l’art. 151, infatti: ” La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori  sul patrimonio del debitore”.

La liquidazione giudiziale non abolisce le differenze tra creditori chirografari e privilegiati; questi ultimi dovranno essere comunque preferiti.

Della cosa se ne occupa l’art. 153, vediamo.

Preferenza ai creditori privilegiati (art. 153 comma 1):  i creditori garantiti da ipoteca,  pegno  o  privilegio  fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo  dei  beni  vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se  non  sono  soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro  dovuto,  con  i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.

Preferenza dei creditori privilegiati nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo in seguito alla vendita dei beni sottoposti alla loro garanzia: hanno anche questo diritto, e se un bene oggetto della loro garanzia è venduto prima della liquidazione finale, devono essere preferiti.

Può però succedere che queste vendite anticipate già soddisfano il loro credito anche per gli interessi. In questo caso l’art. 153 comma 2 dispone che  l'importo  ricevuto  nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata  per essere attribuito ai creditori chirografari.

Può darsi, invece, che la soddisfazione che ricevono in questi casi sia parziale. E allora per la parte non soddisfatta hanno il diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai  chirografari. Infine i commi 3, 4 e 5 dell’art. 153 si occupano di regole particolari sugli interessi, le spese, in caso d’ipoteca, pegno e privilegio speciale.

 


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