Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per il creditore
Vediamo questi
effetti.
Divieto di azioni
esecutive e cautelari individuali
(art. 150). Salvo diversa
disposizione della
legge, dal
giorno della
dichiarazione di
apertura della
liquidazione
giudiziale nessuna azione
individuale esecutiva o cautelare anche per
crediti maturati
durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui
beni compresi nella procedura”.
Il concorso dei
creditori.
Per l’art. 151, infatti: ” La
liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori
sul patrimonio del debitore”.
La liquidazione
giudiziale non abolisce le differenze tra creditori chirografari e
privilegiati; questi ultimi dovranno essere comunque preferiti.
Della cosa se ne
occupa l’art. 153, vediamo.
Preferenza ai
creditori privilegiati (art. 153 comma 1):
i creditori garantiti da ipoteca,
pegno o
privilegio fanno
valere il loro diritto di prelazione sul prezzo
dei beni
vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se
non sono
soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro
dovuto, con
i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto
dell'attivo.
Preferenza dei
creditori privilegiati nelle ripartizioni che si eseguono prima della
distribuzione del prezzo in seguito alla vendita dei beni sottoposti
alla loro garanzia:
hanno anche questo diritto, e se un bene oggetto della loro garanzia è
venduto prima della liquidazione finale, devono essere preferiti.
Può però succedere
che queste vendite anticipate già soddisfano il loro credito anche per
gli interessi. In questo caso l’art. 153 comma 2 dispone che
l'importo ricevuto
nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro
assegnata per essere
attribuito ai creditori chirografari.
Può darsi, invece,
che la soddisfazione che ricevono in questi casi sia parziale. E allora
per la parte non soddisfatta hanno il diritto di trattenere solo la
percentuale definitiva assegnata ai
chirografari. Infine i commi 3, 4 e 5 dell’art. 153 si occupano
di regole particolari sugli interessi, le spese, in caso d’ipoteca,
pegno e privilegio speciale. |
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