Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli per i creditori

 

Il codice si occupa di una serie di atti compiuti dal debitore, e a volte non solo da lui, che possono essere inefficaci anche se sono precedenti all’apertura della liquidazione giudiziale perché considerati pregiudizievoli per i creditori.

Si parla in generale in questi casi di revocatoria, che è un’ipotesi particolare della revocatoria prevista dall’art. 2901 del codice civile. Vediamo le varie ipotesi.

 

1) Atti automaticamente revocati, cioè automaticamente inefficaci nei confronti dei creditori ammessi alla procedura di liquidazione, artt. 163 e 164.

 

  • Atti a titolo gratuito automaticamente revocati se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda da cui è scaturita la procedura di liquidazione o nei due anni anteriori al deposito della domanda cui è seguita la procedura di liquidazione giudiziale.  Sono privi di effetto rispetto ai creditori gli  atti  a titolo gratuito, esclusi i  regali  d'uso  e  gli  atti  compiuti  in adempimento di un dovere morale o a scopo di  pubblica  utilità,  in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
    In questi casi i beni oggetto degli atti sono acquisiti  al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione  della sentenza che ha dichiarato l'apertura  della  procedura  concorsuale, ma ogni interessato  può  proporre reclamo contro la trascrizione a norma dell'articolo 133.
  • Pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o successivamente, se sono stati eseguiti dal debitore  dopo il deposito della domanda da cui è scaturita la procedura di liquidazione o nei due anni anteriori al deposito della domanda cui è seguita la procedura di liquidazione giudiziale. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori.
  • Rimborsi  dei finanziamenti dei soci  se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è  seguita l'apertura della  procedura  concorsuale  o  nell'anno  anteriore alla domanda cui è seguita la liquidazione giudiziale. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori.

 

Quest’ultimo caso  fa riferimento all’ipotesi in cui la società rimborsi nei periodi di tempo indicati dei finanziamenti ai soci; questa regola, quindi, non si applica se il rimborso non è stato effettuato ai soci ma altre società finanziatrici o terzi.

L’art. 164 terzo comma, tuttavia, estende la regola appena vista anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a  favore  della  società  assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento  nei  suoi  confronti  o  da  altri  soggetti  ad  essa sottoposti.

 

2) Atti automaticamente revocati, cioè automaticamente inefficaci, salvo che l’atra parte provi di non essere a conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore poi sottoposto a liquidazione giudiziale. Si tratta in genere di atti non normali nell’esercizio di un’impresa (art. 166 comma 1).

 

a)     Atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o  le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto  ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita la liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore al deposito di detta domanda:

b)     Atti estintivi di debiti pecuniari  scaduti  ed  esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita la liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore al deposito di detta domanda.

c)      I pegni, le anticresi e le ipoteche  giudiziali  o  volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita  l'apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore  al deposito di detta domanda per  debiti preesistenti non scaduti.

d)     I pegni, le anticresi e le ipoteche  giudiziali  o  volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita  l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei  mesi  anteriori  al deposito di detta domanda per debiti scaduti.

 

3) Atti revocati solo se il curatore dimostra che l’altra parte era a conoscenza dello stato d’insolvenza. Si tratta di atti normali nell’esercizio di un impresa.

 

  • Questi atti sono revocati solo in seguito ad esercizio di azione revocatoria da parte del curatore e sempre che lo stesso curatore provi che l’altra parte fosse a conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore e sono: i pagamenti  di  debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli  costitutivi di  un  diritto  di  prelazione   per   debiti,   anche   di   terzi, contestualmente creati, se compiuti dal  debitore  dopo  il  deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori al deposito di detta domanda.

 

Il curatore deve quindi agire se vuole ottenere la revocazione di questi atti, ma l’art. 166 comma terzo, esclude dalla revocatoria i seguenti atti, e quindi non sono soggetti a azione revocatoria:

a) i  pagamenti  di  beni  e  servizi  effettuati  nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente  bancario  che  non hanno ridotto in maniera consistente  e  durevole  l'esposizione  del debitore nei confronti della banca;

c) le vendite e i preliminari  di  vendita  trascritti  ai  sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i  cui  effetti  non  siano cessati  ai  sensi  del  comma  terzo  della  suddetta  disposizione, conclusi a  giusto  prezzo  e  aventi  ad  oggetto  immobili  ad  uso abitativo,   destinati   a   costituire    l'abitazione    principale dell'acquirente o di suoi parenti e  affini  entro  il  terzo  grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire  la  sede principale dell'attività  d'impresa  dell'acquirente,  purché  alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale  attività  sia effettivamente esercitata ovvero siano  stati  compiuti  investimenti per darvi inizio;

d) gli atti, i pagamenti effettuati e  le  garanzie  concesse  su beni del debitore posti in essere in esecuzione del  piano  attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso  indicati.

L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore  ne  era  a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera  anche  con  riguardo all'azione revocatoria ordinaria;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e  dell'accordo  di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché  gli  atti,  i pagamenti e le garanzie legalmente posti in  essere  e  dal  debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo  o all'accordo  di  ristrutturazione.  L'esclusione  opera   anche   con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;

f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da  suoi  dipendenti  o  altri  suoi collaboratori, anche non subordinati;

g) i pagamenti  di  debiti  liquidi  ed  esigibili  eseguiti  dal debitore  alla  scadenza  per  ottenere  la  prestazione  di  servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della  crisi  e

dell'insolvenza previste dal presente codice.

L’azione revocatoria può essere esperita dal curatore anche contro gli atti che incidono sui patrimoni destinati a uno specifico affare ex art. 2247 bis primo comma lettera a). Secondo l’art. 167 l’azione è esperibile alle seguenti condizioni: 1) gli atti da revocare devono pregiudicare il patrimonio della società; 2) la conoscenza dello stato d’insolvenza della società.

 


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