Effetti
dell’apertura della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli
per i creditori
Il codice si
occupa di una serie di atti compiuti dal debitore, e a volte non solo da
lui, che possono essere inefficaci anche se sono precedenti all’apertura
della liquidazione giudiziale perché considerati pregiudizievoli per i
creditori.
Si parla in
generale in questi casi di revocatoria, che è un’ipotesi particolare
della revocatoria prevista dall’art. 2901 del codice civile. Vediamo le
varie ipotesi.
1) Atti
automaticamente revocati, cioè automaticamente inefficaci nei confronti
dei creditori ammessi alla procedura di liquidazione, artt. 163 e 164.
Quest’ultimo caso
fa riferimento all’ipotesi in cui la società rimborsi nei periodi
di tempo indicati dei finanziamenti ai soci; questa regola, quindi, non
si applica se il rimborso non è stato effettuato ai soci ma altre
società finanziatrici o terzi.
L’art. 164 terzo
comma, tuttavia, estende la regola appena vista anche al rimborso dei
finanziamenti effettuati a
favore della
società assoggettata
alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e
coordinamento nei
suoi confronti
o da
altri soggetti
ad essa sottoposti.
2) Atti
automaticamente revocati, cioè automaticamente inefficaci, salvo che
l’atra parte provi di non essere a conoscenza dello stato d’insolvenza
del debitore poi sottoposto a liquidazione giudiziale. Si tratta in
genere di atti non normali nell’esercizio di un’impresa (art. 166 comma
1).
a)
Atti a titolo
oneroso in cui le prestazioni eseguite o
le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un
quarto ciò che a lui è
stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è
seguita la liquidazione giudiziale
o nell’anno anteriore al
deposito di detta domanda:
b)
Atti estintivi di
debiti pecuniari scaduti
ed esigibili non
effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se
compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita la liquidazione
giudiziale o nell’anno anteriore
al deposito di detta domanda.
c)
I pegni, le
anticresi e le ipoteche
giudiziali o
volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è
seguita l'apertura della
liquidazione giudiziale o
nell’anno anteriore al
deposito di detta domanda per
debiti preesistenti non
scaduti.
d)
I pegni, le
anticresi e le ipoteche
giudiziali o
volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è
seguita l'apertura della
liquidazione giudiziale o nei sei
mesi anteriori
al deposito di detta domanda
per debiti scaduti.
3) Atti revocati
solo se il curatore dimostra che l’altra parte era a conoscenza dello
stato d’insolvenza. Si tratta di atti normali nell’esercizio di un
impresa.
Il curatore deve
quindi agire se vuole ottenere la revocazione di questi atti, ma l’art.
166 comma terzo, esclude dalla revocatoria i seguenti atti, e quindi non
sono soggetti a azione revocatoria:
a) i
pagamenti di
beni e
servizi effettuati
nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse
effettuate su un conto corrente
bancario che
non hanno ridotto in maniera consistente
e durevole
l'esposizione del
debitore nei confronti della banca;
c) le vendite e i
preliminari di
vendita trascritti
ai sensi
dell'articolo 2645-bis del codice civile, i
cui effetti
non siano cessati
ai sensi
del comma
terzo della
suddetta
disposizione, conclusi a
giusto prezzo
e aventi
ad oggetto
immobili ad
uso abitativo,
destinati a
costituire
l'abitazione
principale dell'acquirente o di suoi parenti e
affini entro
il terzo
grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a
costituire la
sede principale dell'attività
d'impresa
dell'acquirente, purché
alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale
attività sia
effettivamente esercitata ovvero siano
stati compiuti
investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i
pagamenti effettuati e le
garanzie concesse
su beni del debitore posti in essere in esecuzione del
piano attestato di
cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso
indicati.
L'esclusione non
opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa
grave del debitore, quando il creditore
ne era
a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o
della costituzione della garanzia. L'esclusione opera
anche con
riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
e) gli atti, i
pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in
esecuzione del concordato preventivo e
dell'accordo di
ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché
gli atti,
i pagamenti e le garanzie legalmente posti in
essere e
dal debitore dopo il
deposito della domanda di accesso al concordato preventivo
o all'accordo di
ristrutturazione.
L'esclusione opera
anche con
riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
f) i pagamenti
eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro
effettuate da suoi
dipendenti o
altri suoi
collaboratori, anche non subordinati;
g) i pagamenti
di debiti
liquidi ed
esigibili eseguiti
dal debitore alla
scadenza per
ottenere la
prestazione di
servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione
della crisi
e
dell'insolvenza
previste dal presente codice.
L’azione
revocatoria può essere esperita dal curatore anche contro gli atti che
incidono sui patrimoni destinati a uno specifico affare ex art. 2247 bis
primo comma lettera a). Secondo l’art. 167 l’azione è esperibile alle
seguenti condizioni: 1) gli atti da revocare devono pregiudicare il
patrimonio della società; 2) la conoscenza dello stato d’insolvenza
della società. |
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