Effetti della chiusura della liquidazione giudiziale

Sono previsti dall’art. 236, vediamoli:

1. Con  la  chiusura  cessano  gli  effetti  della  procedura  di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le  conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti  alla  procedura

medesima.

2. Le azioni esperite dal curatore  per  l'esercizio  di  diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto  salvo quanto previsto dal paragrafo precedente (ex art. 234).

3. I creditori riacquistano  il  libero  esercizio  delle  azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro  crediti  per capitale e interessi, salvo quanto  previsto  dagli  articoli  278  e

seguenti, cioè salvo in caso di esdebitazione.

4. Il decreto o la sentenza con la  quale  il  credito  è  stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti  di  cui all'articolo 634 del codice di procedura civile, cioè come prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo non esecutivo.

 


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