Effetti della chiusura della liquidazione giudiziale
Sono previsti
dall’art. 236, vediamoli:
1. Con
la chiusura
cessano gli
effetti della
procedura di
liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le
conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti
alla procedura
medesima.
2. Le azioni
esperite dal curatore per
l'esercizio di
diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite,
fatto salvo quanto previsto
dal paragrafo precedente (ex art. 234).
3. I creditori
riacquistano il
libero esercizio
delle azioni verso
il debitore per la parte non soddisfatta dei loro
crediti per capitale
e interessi, salvo quanto
previsto dagli
articoli 278
e
seguenti, cioè
salvo in caso di esdebitazione.
4. Il decreto o la
sentenza con la quale
il credito
è stato ammesso al
passivo costituisce prova scritta per gli effetti
di cui all'articolo
634 del codice di procedura civile, cioè come prova scritta per ottenere
un decreto ingiuntivo non esecutivo. |
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