Effetti della presentazione della domanda di
concordato preventivo e gli effetti sui contratti pendenti
La sezione III si
occupa degli effetti della presentazione della domanda di concordato
preventivo
Questi effetti si
producono per il sol fatto di aver depositato una domanda di concordato
e coprono il periodo temporale che va dal deposito della domanda fino
all’omologazione.
Sono vari e di
varia natura e il codice se ne occupa dall’art. 94 all’art. 102.
L’art. 94 su
occupa in particolare degli effetti della presentazione della domanda di
concordato e dispone che:
L’art. 97 si
occupa dei contratti pendenti cioè dei contratti stipulati ma non ancora
eseguiti o non compiutamente eseguiti.
La regola generale
è che questi contratti proseguono anche durante il concordato.
Tuttavia il
debitore, se la prosecuzione dei contratti non è coerente con il piano
né funzionale con la sua esecuzione, può chiedere con un’istanza
l’autorizzazione alla sospensione o scioglimento di uno o più contratti.
Sull’istanza
provvede il tribunale fino al deposito del decreto di apertura del
concordato ex art. 47, o, dopo il decreto di apertura, il giudice
delegato. |
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