Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo e gli effetti sui contratti pendenti

La sezione III si occupa degli effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo

Questi effetti si producono per il sol fatto di aver depositato una domanda di concordato e coprono il periodo temporale che va dal deposito della domanda fino all’omologazione.

Sono vari e di varia natura e il codice se ne occupa dall’art. 94 all’art. 102.

L’art. 94 su occupa in particolare degli effetti della presentazione della domanda di concordato e dispone  che:

 

  • Amministrazione dei beni e esercizio dell’impresa: dalla data  di  presentazione  della  domanda  di  accesso  al concordato preventivo e fino all'omologazione, il  debitore  conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto  la vigilanza del commissario giudiziale;
  • Inefficacia degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione nei confronti dei creditori anteriori al concordato in mancanza di autorizzazione da parte del giudice delegato.
  • Autorizzazione all’affitto di azienda, di beni specifici e rami di azienda, devono essere effettuate in base a procedure competitive, previa stima e adeguata pubblicità.

 

L’art. 97 si occupa dei contratti pendenti cioè dei contratti stipulati ma non ancora eseguiti o non compiutamente eseguiti.

La regola generale è che questi contratti proseguono anche durante il concordato.

Tuttavia il debitore, se la prosecuzione dei contratti non è coerente con il piano né funzionale con la sua esecuzione, può chiedere con un’istanza l’autorizzazione alla sospensione o scioglimento di uno o più contratti.

Sull’istanza provvede il tribunale fino al deposito del decreto di apertura del concordato ex art. 47, o, dopo il decreto di apertura, il giudice delegato.

La decisione è presa con decreto motivato reclamabile

 


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