Effetti della revocazione
 

Quando gli atti di cui abbiamo parlato sino ad ora sono stati revocati, si produce la revocazione e la conseguenza sarà la restituzione alla procedura di liquazione da quanto ricevuto dal debitore, e tutto andrà ad aumentare l’attivo da distribuire ai creditori, ma che fine fanno quelli che hanno subito la revocazione?

L’art. 171 ci spiega tutto. Per il secondo comma del 171: “ Colui  che,  per  effetto   della   revoca   prevista   dalle disposizioni precedenti,  ha  restituito  quanto  aveva  ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito”.

In altre parole diventa un creditore insoddisfatto ed è per questo che è ammesso al passivo.

Più complicata la situazione quando la revoca a avuto ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario  o  comunque rapporti continuativi o reiterati.

In questo caso  il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra  l'ammontare  massimo  raggiunto  dalle  sue pretese, nel periodo per il quale  è  provata  la  conoscenza  dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data  in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il  diritto  del  convenuto dell’azione revocatoria  d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente  a  quanto restituito.

L’art. 171, infine, ma che in realtà tratta al primo comma, si occupa  degli effetti della revocatoria  dei  pagamenti  avvenuti  tramite  intermediari specializzati, procedure di compensazione  multilaterale  o  società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939,  n.  1966; in questo caso la revocatoria si esercita e si effettua nei confronti del destinatario della prestazione.

 

 


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