Effetti
dell’apertura della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici
pendenti
L’apertura della
liquidazione giudiziale provoca il blocco dell’attività imprenditoriale
del debitore, salvo che non ne sia disposta la continuazione e sarà
comunque necessario stabilire la sorte dei rapporti giuridici pendenti,
cioè dei contratti che l’imprenditore aveva stipulato che non sono stati
ancora eseguiti o solo parzialmente eseguiti.
Il codice detta
una disciplina generale all’art. 172 applicabile a tutti i tipi di
contratti stipulati e una particolare, in tutto o in parte derogatoria
della disciplina dell’art. 172
relativa a specifiche figure contrattuali o rapporti giuridici.
Vediamo, quindi, la disciplina
generale dell’art. 172 che però non deroga alle norme speciali previste
per i contratti pubblici (art. 172 comma 6).
L’effetto generale
per questo tipo di contratti è quindi la sospensione del rapporto fino
alla decisione del curatore, debitamente autorizzata dal comitato dei
creditori, sulla prosecuzione o scioglimento. L’altra parte, quindi,
resta in attesa della decisione del curatore, ma, d’altro canto, non può
aspettare all’infinito. Ed è per questo che il secondo comma dell’art.
172 concede al contraente in attesa una actio interrogatoria volta a
fargli conoscere la sorte del suo contratto. Il contraente può quindi
mettere in mora
il curatore,
facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non
superiore a
sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende
sciolto.
Il contratto può
quindi sciogliersi o proseguire, vediamo cosa accade in entrambi i casi.
1)
prosecuzione del contratto:
in caso di
prosecuzione del
contratto, sono
prededucibili
soltanto i crediti
maturati nel corso della procedura e quindi non quelli maturati in
precedenza.
2)
scioglimento del contratto:
in caso di
scioglimento del
contratto, il
contraente ha
diritto di far valere nel passivo della
liquidazione
giudiziale l’eventuale
credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia
dovuto risarcimento del danno.
Un caso
particolare è trattato dal
quinto comma dell’art. 172.
Può darsi che sia
stata chiesta la risoluzione del contratto per inadempimento prima
dell’apertura della risoluzione giudiziale, e l’ipotesi più comune è
quella del contraente non sottoposto a liquidazione che di fronte
all’inadempimento dell’altra parte, forse intuendo cosa stava per
accadere, decide di risolvere il contratto per inadempimento.
Fermo restando che
sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione
del contratto dall’apertura della liquidazione giudiziale
(art. 172 comma 6), la domanda di risoluzione produce i suoi
effetti nei confronti del curatore, che quindi non potrà decidere per la
prosecuzione del rapporto, salvi però gli effetti, dove previsti,
della trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione; in
altre parole se la domanda giudiziale di risoluzione, magari trascritta
perché riguarda un bene immobile, è stata effettuata dopo la
dichiarazione di liquidazione giudiziale, non produrrà l’effetto appena
descritto.
Normalmente il
contraente che chiede la risoluzione non si limita solo a questo, ma
vuole anche altro, e cioè
la restituzione di una somma o
di un
bene, o
il risarcimento del
danno. In questi casi dovrà proporre domanda di ammissione al
passivo ( artt. 200 e ss.)
Il codice dopo
aver stabilito in generale la sorte dei rapporti giuridici pendenti
dall’art. 173 all’articolo 192 detta una disciplina particolare per una
serie di rapporti e contratti.
Limitiamoci ai
casi più frequenti. |
|
Manuale della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, versione completa e di sintesi Accedi da qui |