Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

L’apertura della liquidazione giudiziale provoca il blocco dell’attività imprenditoriale del debitore, salvo che non ne sia disposta la continuazione e sarà comunque necessario stabilire la sorte dei rapporti giuridici pendenti, cioè dei contratti che l’imprenditore aveva stipulato che non sono stati ancora eseguiti o solo parzialmente eseguiti.

Il codice detta una disciplina generale all’art. 172 applicabile a tutti i tipi di contratti stipulati e una particolare, in tutto o in parte derogatoria della disciplina dell’art. 172  relativa a specifiche figure contrattuali o rapporti giuridici.  Vediamo, quindi, la disciplina generale dell’art. 172 che però non deroga alle norme speciali previste per i contratti pubblici (art. 172 comma 6).

 

  • Contratto  ancora  ineseguito  o  non  compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale: l'esecuzione del contratto rimane   sospesa   fino   a   quando   il   curatore,   con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara  di  subentrare nel contratto in luogo del debitore,  assumendo,  a  decorrere  dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, oppure  di  sciogliersi, salvo che, nei contratti  ad  effetti  reali,  sia  già avvenuto il trasferimento del diritto.

 

L’effetto generale per questo tipo di contratti è quindi la sospensione del rapporto fino alla decisione del curatore, debitamente autorizzata dal comitato dei creditori, sulla prosecuzione o scioglimento. L’altra parte, quindi, resta in attesa della decisione del curatore, ma, d’altro canto, non può aspettare all’infinito. Ed è per questo che il secondo comma dell’art. 172 concede al contraente in attesa una actio interrogatoria volta a fargli conoscere la sorte del suo contratto. Il contraente può quindi  mettere in  mora  il  curatore,  facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non  superiore  a  sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

Il contratto può quindi sciogliersi o proseguire, vediamo cosa accade in entrambi i casi.

1) prosecuzione del contratto:  in caso di  prosecuzione  del  contratto,  sono  prededucibili

soltanto i crediti maturati nel corso della procedura e quindi non quelli maturati in precedenza.

2) scioglimento del contratto:  in caso  di  scioglimento  del  contratto,  il  contraente  ha diritto di far valere nel passivo della  liquidazione  giudiziale  l’eventuale credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia  dovuto risarcimento del danno.

Un caso particolare è trattato  dal quinto comma dell’art. 172.

Può darsi che sia stata chiesta la risoluzione del contratto per inadempimento prima dell’apertura della risoluzione giudiziale, e l’ipotesi più comune è quella del contraente non sottoposto a liquidazione che di fronte all’inadempimento dell’altra parte, forse intuendo cosa stava per accadere, decide di risolvere il contratto per inadempimento.

Fermo restando che sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall’apertura della liquidazione giudiziale  (art. 172 comma 6), la domanda di risoluzione produce i suoi effetti nei confronti del curatore, che quindi non potrà decidere per la prosecuzione del rapporto, salvi però gli effetti, dove previsti,  della trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione; in altre parole se la domanda giudiziale di risoluzione, magari trascritta perché riguarda un bene immobile, è stata effettuata dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale, non produrrà l’effetto appena descritto.

Normalmente il contraente che chiede la risoluzione non si limita solo a questo, ma vuole anche altro, e cioè  la restituzione di una somma o  di  un  bene,  o  il risarcimento  del  danno. In questi casi dovrà proporre domanda di ammissione al passivo ( artt. 200 e ss.)

Il codice dopo aver stabilito in generale la sorte dei rapporti giuridici pendenti dall’art. 173 all’articolo 192 detta una disciplina particolare per una serie di rapporti e contratti.

Limitiamoci ai casi più frequenti.

 


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