Esdebitazione del sovraindebitato

Questa esdebitazione è in realtà di due tipi, molto diversi tra loro e cioè:

a)Esdebitazione di diritto in seguito a liquidazione controllata (art. 282);

b)Esdebitazione del debitore incapiente senza che sia stata preceduta da una liquidazione controllata (art. 283).

 

a) Esdebitazione di diritto in seguito a liquidazione controllata (art. 282).

Opera di diritto, quindi senza alcuna richiesta da parte del debitore in seguito  al provvedimento  di   chiusura   o anteriormente, dopo tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto  motivato  del  tribunale,  iscritto  al  registro  delle imprese su richiesta del cancelliere.

Tuttavia non sarà possibile dichiarare l’esdebitazione se il debitore:

1) sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o  per  delitti  contro  l'economia  pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti  in  connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa,  salvo  che  per  essi  sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento  penale per uno di tali reati o c’è stata applicazione di una  delle  misure di prevenzione previste dal codice antimafia (d.lgs. n. 159\2011)  il  beneficio  può  essere  riconosciuto  solo  all'esito  del relativo procedimento.

2) se della liquidazione controllata ha beneficiato il consumatore, questi non potrà ottenere l’esdebitazione di diritto, oltre che nei casi già visti al punto 1, anche quando  è  già  stato  esdebitato  nei  cinque  anni precedenti  o ha già  beneficiato  dell'esdebitazione  per due volte, oppure ha determinato la situazione di  sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (sono i casi dell’art. 69 comma 1).

Il decreto del tribunale è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, che, entro trenta giorni dalla comunicazione possono  proporre reclamo a norma dell'articolo 124, cioè nelle forme previste per impugnare i decreti del giudice delegato e del tribunale nella liquidazione giudiziale.

 

b) Esdebitazione del debitore incapiente senza che sia stata preceduta da una liquidazione controllata (art. 283).

Questa esdebitazione è davvero particolare, sia perché non fa seguito a procedura di liquidazione controllata sia perché è chiesta da un debitore persona fisica meritevole, che non ha nulla da offrire ai creditori, nessuna utilità, diretta o indiretta, e non solo per oggi ma anche per il futuro.

Ma allora cosa offre questo debitore meritevole per ottenere l’esdebitazione?

Si obbliga per il futuro, cioè che se nei quattro anni dal decreto del giudice che concede il beneficio sopravvengano nel suo patrimonio utilità rilevanti, il debitore provvederà a soddisfare i sui creditori per una percentuale non inferiore al 10% del credito.

 

 La richiesta può essere effettuata una sola volta.

Ma quali sono queste utilità rilevanti che fanno scattare l’obbligo del debitore di pagare la percentuale prevista?

Diciamo subito quali non sono considerate utilità rilevanti per l’obbligo appena descritto.

Non sono considerate utilità rilevanti, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

La valutazione di rilevanza delle utilità pervenute nel patrimonio del debitore  deve  essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito  e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della  sua  famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei  componenti  il  nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. La procedura si svolge in diverse fasi

Prima fase: la presentazione della domanda e la relazione dell’OCC da allegare alla domanda.

Seconda fase: la decisione del giudice. Il giudice verifica l’esistenza delle condizioni previste dalla legge e se esistenti concede con decreto l’esdebitazione

Terza fase: la comunicazione del decreto e termini per l’opposizione.

Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori,  i  quali possono proporre opposizione nel termine di  trenta  giorni dalla comunicazione.

Quarta fase: il giudizio di opposizione.

Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle  forme  ritenute  più  opportune  il  contraddittorio  tra   i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto.  La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50, cioè nelle stesse forme  con le quali si propone il reclamo contro il provvedimento che rigetta la  domanda  di  apertura della liquidazione giudiziale

Nei quattro anni successivi al deposito  del decreto di  concessione del beneficio l'OCC vigila  sulla  tempestività  del  deposito della dichiarazione del debitore sulle sopravvenienze rilevanti e,  se  il  giudice  ne  fa richiesta, compie le verifiche necessarie per  accertare  l'esistenza di tali sopravvenienze rilevanti.

 

 

 

 

 

 


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