Esdebitazione del sovraindebitato
Questa
esdebitazione è in realtà di due tipi, molto diversi tra loro e cioè: a)Esdebitazione di diritto in seguito a liquidazione controllata (art. 282);
b)Esdebitazione del debitore incapiente senza che sia stata preceduta da
una liquidazione controllata (art. 283).
a) Esdebitazione
di diritto in seguito a liquidazione controllata (art. 282).
Opera di diritto,
quindi senza alcuna richiesta da parte del debitore in seguito
al provvedimento di
chiusura o
anteriormente, dopo tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con
decreto motivato
del tribunale,
iscritto al
registro delle
imprese su richiesta del cancelliere.
Tuttavia non sarà
possibile dichiarare l’esdebitazione se il debitore:
1) sia stato
condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta
o per
delitti contro
l'economia pubblica,
l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti
in connessione con
l'esercizio dell'attività d'impresa,
salvo che
per essi
sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento
penale per uno di tali reati o c’è stata applicazione di una
delle misure di
prevenzione previste dal codice antimafia (d.lgs. n. 159\2011)
il beneficio
può essere
riconosciuto solo
all'esito del
relativo procedimento.
2) se della
liquidazione controllata ha beneficiato il consumatore, questi non potrà
ottenere l’esdebitazione di diritto, oltre che nei casi già visti al
punto 1, anche quando è
già stato
esdebitato nei
cinque anni
precedenti o ha già
beneficiato
dell'esdebitazione per due
volte, oppure ha determinato la situazione di
sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (sono i casi
dell’art. 69 comma 1).
Il decreto del
tribunale è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, che, entro
trenta giorni dalla comunicazione possono
proporre reclamo a norma dell'articolo 124, cioè nelle forme
previste per impugnare i decreti del giudice delegato e del tribunale
nella liquidazione giudiziale.
b) Esdebitazione
del debitore incapiente senza che sia stata preceduta da una
liquidazione controllata (art. 283).
Questa
esdebitazione è davvero particolare, sia perché non fa seguito a
procedura di liquidazione controllata sia perché è chiesta da un
debitore persona fisica meritevole, che non ha nulla da offrire ai
creditori, nessuna utilità, diretta o indiretta, e non solo per oggi ma
anche per il futuro.
Ma allora cosa
offre questo debitore meritevole per ottenere l’esdebitazione?
Si obbliga per il
futuro, cioè che se nei quattro anni dal decreto del giudice che concede
il beneficio sopravvengano nel suo patrimonio
utilità
rilevanti, il debitore
provvederà a soddisfare i sui creditori per una percentuale non
inferiore al 10% del credito.
Ma quali sono
queste utilità rilevanti che fanno scattare l’obbligo del debitore di
pagare la percentuale prevista?
Diciamo subito
quali non sono considerate
utilità rilevanti per l’obbligo appena descritto.
Non sono
considerate utilità rilevanti, i finanziamenti, in qualsiasi forma
erogati.
La valutazione di
rilevanza delle utilità pervenute nel patrimonio del debitore
deve essere condotta
su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito
e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della
sua famiglia in
misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un
parametro corrispondente al numero dei
componenti il
nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. La procedura si
svolge in diverse fasi
Prima fase: la
presentazione della domanda e la relazione dell’OCC da allegare alla
domanda.
Seconda fase: la
decisione del giudice. Il giudice verifica l’esistenza delle condizioni
previste dalla legge e se esistenti concede con decreto l’esdebitazione
Terza fase: la
comunicazione del decreto e termini per l’opposizione.
Il decreto è
comunicato al debitore e ai creditori,
i quali possono
proporre opposizione nel termine di
trenta giorni dalla
comunicazione.
Quarta fase: il
giudizio di opposizione.
Decorsi trenta
giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle
forme ritenute
più opportune
il contraddittorio
tra i
creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto.
La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50, cioè
nelle stesse forme con le
quali si propone il reclamo contro il provvedimento che rigetta la
domanda di
apertura della liquidazione giudiziale
Nei quattro anni
successivi al deposito del
decreto di concessione del
beneficio l'OCC vigila
sulla tempestività
del deposito della
dichiarazione del debitore sulle sopravvenienze rilevanti e,
se il
giudice ne
fa richiesta, compie le verifiche necessarie per
accertare
l'esistenza di tali sopravvenienze rilevanti.
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