Esdebitazione in seguito a una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni del debitore

Per  l’art. 278 comma 1: “L'esdebitazione  consiste  nella  liberazione  dai  debiti  e comporta  la  inesigibilità  dal  debitore   dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni”.

Nei confronti di chi il debitore può ottenere l’esdebitazione?

Sicuramente nei confronti dei creditori che non sono stati totalmente soddisfatti dopo aver partecipato alla procedura di liquidazione concorsuale, ma anche nei confronti dei creditori che non hanno partecipato alla procedura.

Per questi ultimi però, l’esdebitazione non varrà per l’intero credito vantato ma solo per la parte  eccedente la percentuale attribuita nel concorso  ai  creditori di pari grado (art. 278 comma 4).

L’esdebitazione non si estende nei confronti nei  confronti  dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, e degli  obbligati in via di regresso, ma libera i soci illimitatamente responsabili di una società che ha ottenuto l’esdebitazione (art. 278 comma 5).

Restano esclusi dall'esdebitazione:

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;

b) i debiti per il  risarcimento  dei  danni  da  fatto  illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni  penali  e  amministrative  di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

 

Condizioni e termini per l’esdebitazione.

Non tutti i debitori possono ottenere l’esdebitazione, ma solo quelli che potremmo definire penalmente onesti e meritevoli, onesti perché non devono aver commesso i reati di cui parleremo tra un attimo, e meritevoli perché si sono comportati correttamente nella procedura.

Anche una società o un altro ente può essere ammessa all’esdebitazione, ma in tal caso i requisiti per essere ammessi alla esdebitazione devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei  legali  rappresentanti,  con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia  seguita l'apertura di una procedura liquidatoria (art. 278 comma 4).

 Ciò precisato il debitore è ammesso all’esdebitazione ex art. 280 a condizione che:

 

a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o  per  delitti  contro  l'economia  pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti  in  connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa,  salvo  che  per  essi  sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento  penale per uno di tali reati o c’è stata applicazione di una  delle  misure di prevenzione previste dal codice antimafia (d.lgs. n. 159\2011)   il  beneficio  può  essere  riconosciuto  solo  all'esito  del relativo procedimento;

b)  non   abbia   distratto   l'attivo   o   esposto   passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo  gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e  del  movimento  degli

affari o fatto ricorso abusivo al credito;

c)  non  abbia  ostacolato  o  rallentato  lo  svolgimento  della procedura e abbia fornito agli  organi  ad  essa  preposti  tutte  le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei  cinque  anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Ammesso che le condizioni appena viste vi siano, l’art. 279 dispone che il debitore ha diritto a ottenere l’esdebitazione dopo  tre  anni  dall'apertura  della procedura  di  liquidazione  o  al  momento  della   chiusura   della procedura, se antecedente.

Il termine dei tre anni scende a due  quando  il debitore  ha  tempestivamente  proposto   istanza   di   composizione assistita della crisi.

 

Il procedimento per ottenere l’esdebitazione.

L’art. 281 parla di procedimento per ottenere l’esdebitazione, ma in realtà abbiamo due ipotesi e solo nella seconda si può parlare di vero procedimento.

1) Esdebitazione pronunciata insieme al decreto di chiusura della procedura di liquidazione (art. 281 comma 1): il tribunale sussistendo tutte le condizioni anche temporali  che abbiamo appena visto, e visti i rapporti riepilogativi del curatore ex art. 130 dove questi illustra i fatti rilevanti per la concessione del beneficio, contestualmente alla pronuncia  del  decreto  di chiusura  della  procedura,  sentiti  gli  organi  della   stessa, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.

2) Esdebitazione in seguito a istanza del debitore (art. 281 comma 2): dopo che siano passati almeno tre anni dalla data di apertura della liquidazione giudiziale il debitore può chiedere che il tribunale pronunci l’esdebitazione. Il tribunale verificato che esistono le condizioni per l’esdebitazione e visti i rapporti riepilogativi del curatore ex art. 130 dove questi illustra i fatti rilevanti per la concessione del beneficio, dichiara con decreto inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.

Come si vede il tribunale decide circa l’esdebitazione con decreto.

Il decreto  è  comunicato  agli  organi  della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori  ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali, entro trenta giorni dalla comunicazione possono  proporre reclamo a norma dell'articolo 124, cioè nelle forme previste per impugnare i decreti del giudice delegato e del tribunale nella liquidazione giudiziale.

L’esdebitazione può essere pronunciata se vi sono dei giudizi in corso e anche se vi sono ancora aperte delle operazioni liquidatorie, anche successive alla chiusura della liquidazione giudiziale (è l’ipotesi dell’art. 234). In questi casi l’esdebitazione non ha effetto su queste procedure, ma potrebbe accadere che l’esito dei giudizi in corso comporti un maggior riparto a favore dei creditori.

L’effetto di queste decisioni sarà che l’esdebitazione già pronunciata avrà effetto solo per la parte definitivamente già soddisfatta.

Se quindi, ad esempio, i creditori di una certa categoria erano stati soddisfatti al 30 % e di conseguenza il debitore era stato liberato grazie all’esdebitazione del 70 %, ma poi si scopre all’esito dei giudizi, che la quota loro spettante era del 40% , il debitore sarà liberato del 60% e dovrà ancora versare ai creditori il rimanente 10 % .

 

 


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