Esdebitazione in seguito a una procedura concorsuale che prevede la
liquidazione dei beni del debitore
Per
l’art. 278 comma 1:
“L'esdebitazione consiste
nella liberazione
dai debiti
e comporta la
inesigibilità dal
debitore dei
crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale
che prevede la liquidazione dei beni”.
Nei confronti di
chi il debitore può ottenere l’esdebitazione?
Sicuramente nei
confronti dei creditori che non sono stati totalmente soddisfatti dopo
aver partecipato alla procedura di liquidazione concorsuale, ma anche
nei confronti dei creditori che non hanno partecipato alla procedura.
Per questi ultimi
però, l’esdebitazione non varrà per l’intero credito vantato ma solo per
la parte eccedente la
percentuale attribuita nel concorso
ai creditori di pari
grado (art. 278 comma 4).
L’esdebitazione
non si estende nei confronti nei
confronti dei
coobbligati e dei fideiussori del debitore, e degli
obbligati in via di regresso, ma libera i soci illimitatamente
responsabili di una società che ha ottenuto l’esdebitazione (art. 278
comma 5).
Restano esclusi
dall'esdebitazione:
a) gli obblighi di
mantenimento e alimentari;
b) i debiti per il
risarcimento dei
danni da
fatto illecito
extracontrattuale, nonché le sanzioni
penali e
amministrative di
carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Condizioni e
termini per l’esdebitazione.
Non tutti i
debitori possono ottenere l’esdebitazione, ma solo quelli che potremmo
definire penalmente onesti e meritevoli, onesti perché non devono aver
commesso i reati di cui parleremo tra un attimo, e meritevoli perché si
sono comportati correttamente nella procedura.
Anche una società
o un altro ente può essere ammessa all’esdebitazione, ma in tal caso i
requisiti per essere ammessi alla esdebitazione devono sussistere anche
nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei
legali
rappresentanti, con
riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia
seguita l'apertura di una procedura liquidatoria (art. 278 comma
4).
Ciò precisato il debitore è
ammesso all’esdebitazione ex art.
a) non sia stato
condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta
o per
delitti contro
l'economia pubblica,
l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti
in connessione con
l'esercizio dell'attività d'impresa,
salvo che
per essi
sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento
penale per uno di tali reati o c’è stata applicazione di una
delle misure di
prevenzione previste dal codice antimafia (d.lgs. n. 159\2011)
il beneficio
può essere
riconosciuto solo
all'esito del
relativo procedimento;
b)
non abbia
distratto
l'attivo o
esposto
passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo
gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e
del movimento
degli
affari o fatto
ricorso abusivo al credito;
c)
non abbia
ostacolato o
rallentato lo
svolgimento della
procedura e abbia fornito agli
organi ad
essa preposti
tutte le
informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
d) non abbia
beneficiato di altra esdebitazione nei
cinque anni
precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
e) non abbia già
beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
Ammesso che le
condizioni appena viste vi siano, l’art. 279 dispone che il debitore ha
diritto a ottenere l’esdebitazione dopo
tre anni
dall'apertura della
procedura di
liquidazione o
al momento
della chiusura
della procedura, se antecedente.
Il termine dei tre
anni scende a due quando
il debitore ha
tempestivamente
proposto istanza
di
composizione assistita della crisi.
Il procedimento
per ottenere l’esdebitazione.
L’art. 281 parla
di procedimento per ottenere l’esdebitazione, ma in realtà abbiamo due
ipotesi e solo nella seconda si può parlare di vero procedimento.
1)
Esdebitazione pronunciata insieme
al decreto di chiusura della procedura di liquidazione (art. 281 comma
1): il tribunale sussistendo tutte le condizioni anche temporali
che abbiamo appena visto, e visti i rapporti riepilogativi del
curatore ex art. 130 dove questi illustra i fatti rilevanti per la
concessione del beneficio, contestualmente alla pronuncia
del decreto
di chiusura della
procedura, sentiti
gli organi
della stessa,
dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non
soddisfatti.
2)
Esdebitazione in seguito a
istanza del debitore (art. 281 comma 2): dopo che siano passati
almeno tre anni dalla data di apertura della liquidazione giudiziale il
debitore può chiedere che il tribunale pronunci l’esdebitazione. Il
tribunale verificato che esistono le condizioni per l’esdebitazione e
visti i rapporti riepilogativi del curatore ex art. 130 dove questi
illustra i fatti rilevanti per la concessione del beneficio, dichiara
con decreto inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali
non soddisfatti.
Come si vede il
tribunale decide circa l’esdebitazione con decreto.
Il decreto
è comunicato
agli organi
della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai
creditori ammessi al
passivo non integralmente soddisfatti, i quali, entro trenta giorni
dalla comunicazione possono
proporre reclamo a norma dell'articolo 124, cioè nelle forme previste
per impugnare i decreti del giudice delegato e del tribunale nella
liquidazione giudiziale.
L’esdebitazione
può essere pronunciata se vi sono dei giudizi in corso e anche se vi
sono ancora aperte delle operazioni liquidatorie, anche successive alla
chiusura della liquidazione giudiziale (è l’ipotesi dell’art. 234). In
questi casi l’esdebitazione non ha effetto su queste procedure, ma
potrebbe accadere che l’esito dei giudizi in corso comporti un maggior
riparto a favore dei creditori.
L’effetto di
queste decisioni sarà che l’esdebitazione già pronunciata avrà effetto
solo per la parte definitivamente già soddisfatta.
Se quindi, ad
esempio, i creditori di una certa categoria erano stati soddisfatti al
30 % e di conseguenza il debitore era stato liberato grazie
all’esdebitazione del 70 %, ma poi si scopre all’esito dei giudizi, che
la quota loro spettante era del 40% , il debitore sarà liberato del 60%
e dovrà ancora versare ai creditori il rimanente 10 % .
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