Esdebitazione

 

Esdebitazione.

Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata.

Con l’esdebitazione il debitore che abbia soddisfatto in parte i sui creditori può ottenere alle condizioni previste dal codice la liberazione dai rimanenti crediti che ancora esistono nei suoi confronti. Il codice di occupa di tre tipi di esdebitazione:

1) Esdebitazione che può seguire una procedura che prevede la liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata (artt. 278-280);

2) Esdebitazione di diritto in seguito a liquidazione controllata (art. 282);

3) Esdebitazione del debitore incapiente senza che sia stata preceduta da una liquidazione controllata (art. 283).

Cominciamo dalla prima.

Esdebitazione in seguito a una procedura di liquidazione giudiziale o controllata che prevede la liquidazione dei beni del debitore

Quando si chiude una procedura concorsuale, come la liquidazione giudiziale, è ben difficile che siano stati integralmente soddisfatti tutti i creditori.

Di solito accade che i creditori, specie se chirografari, sono soddisfatti solo per parte del loro credito, e chiusa la procedura, i creditori insoddisfatti possono riprendere le loro azioni individuali per ottenere quanto gli spetta, fatto che può essere molto grave, specie se il debitore vuole riprendere un’attività d’impresa.  Per questi motivi, il codice permette al debitore che è stato sottoposto a procedura di liquidazione concorsuale che prevede la liquidazione dei beni del debitore, di poter ottenere l’esdebitazione. Per  l’art. 278 comma 1: “L'esdebitazione  consiste  nella  liberazione  dai  debiti  e comporta  la  inesigibilità  dal  debitore   dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o controllata. Con l’esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale”.

Nei confronti di chi il debitore può ottenere l’esdebitazione? Sicuramente nei confronti dei creditori che non sono stati totalmente soddisfatti dopo aver partecipato alla procedura di liquidazione concorsuale, ma anche nei confronti dei creditori che non hanno partecipato alla procedura.

Per questi ultimi però, l’esdebitazione non varrà per l’intero credito vantato ma solo per la parte  eccedente la percentuale attribuita nel concorso  ai  creditori di pari grado (art. 278 comma 4).

L’esdebitazione non si estende nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, e degli  obbligati in via di regresso, ma libera i soci illimitatamente responsabili di una società che ha ottenuto l’esdebitazione (art. 278 comma 5).

Restano esclusi dall'esdebitazione:

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;

b) i debiti per il  risarcimento  dei  danni  da  fatto  illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni  penali  e  amministrative  di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

 

Condizioni e termini per l’esdebitazione.

Non tutti i debitori possono ottenere l’esdebitazione, ma solo quelli che potremmo definire  onesti e meritevoli, onesti perché non devono aver commesso i reati di cui parleremo tra un attimo, e meritevoli perché si sono comportati correttamente nella procedura. Anche una società o un altro ente può essere ammessa all’esdebitazione, ma in tal caso i requisiti per essere ammessi alla esdebitazione devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei  legali  rappresentanti .

 Ciò precisato il debitore è ammesso all’esdebitazione ex art. 280 a condizione che:

a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o  per  delitti  contro  l'economia  pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti  in  connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa,  salvo  che  per  essi  sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento  penale per uno di tali reati o c’è stata applicazione di una  delle  misure di prevenzione previste dal codice antimafia (d.lgs. n. 159\2011)  il  beneficio  può  essere  riconosciuto  solo  all'esito  del relativo procedimento;

b)  non   abbia   distratto   l'attivo   o   esposto   passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo  gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e  del  movimento  degli

affari o fatto ricorso abusivo al credito;

c)  non  abbia  ostacolato  o  rallentato  lo  svolgimento  della procedura e abbia fornito agli  organi  ad  essa  preposti  tutte  le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei  cinque  anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Ammesso che le condizioni appena viste vi siano, l’art. 279 dispone che il debitore ha diritto a ottenere l’esdebitazione dopo tre anni dall'apertura della procedura di  liquidazione  o  al  momento  della   chiusura   della procedura, se antecedente.

 

Il procedimento per ottenere l’esdebitazione.

L’art. 281 parla di procedimento per ottenere l’esdebitazione, ma in realtà abbiamo due ipotesi e solo nella seconda si può parlare di vero procedimento.

1) Esdebitazione pronunciata insieme al decreto di chiusura della procedura di liquidazione (art. 281 comma 1): il tribunale sussistendo tutte le condizioni e visti i rapporti riepilogativi del curatore ex art. 130 contestualmente alla pronuncia  del  decreto  di chiusura  della  procedura,  sentiti  gli  organi  della   stessa, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.

2) Esdebitazione in seguito a istanza del debitore (art. 281 comma 2): dopo che siano passati almeno tre anni dalla data di apertura della liquidazione giudiziale il debitore può chiedere che il tribunale pronunci l’esdebitazione. Il tribunale verificato che esistono le condizioni per l’esdebitazione e visti i rapporti riepilogativi del curatore ex art. 130 dichiara con decreto inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Contro il decreto del tribunale è possibile proporre reclamo.

Esdebitazione del soggetto sovraindebitato.

È di due tipi:

a) Esdebitazione di diritto in seguito a liquidazione controllata (art. 282).

Opera senza alcuna richiesta da parte del debitore in seguito  al provvedimento  di   chiusura   o anteriormente, dopo tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto  motivato  del  tribunale,  iscritto  al  registro  delle imprese su richiesta del cancelliere.

Tuttavia non sarà possibile dichiarare l’esdebitazione se il debitore si trova nelle situazioni dell’art. 280, cioè le stesse situazioni che impediscono di accedere alla esdebitazione nella liquidazione controllata e nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode. La decisione del tribunale è presa con decreto reclamabile ex art. 124.

b) Esdebitazione del sovraindebitato  incapiente senza che sia stata preceduta da una liquidazione controllata (art. 283).

Questa esdebitazione è davvero particolare, sia perché non fa seguito a procedura di liquidazione controllata sia perché è chiesta da un debitore persona fisica meritevole, che non ha nulla da offrire ai creditori, nessuna utilità, diretta o indiretta, e non solo per oggi ma anche per il futuro.

Ma allora cosa offre questo debitore meritevole per ottenere l’esdebitazione? Si obbliga per il futuro, cioè che se nei quattro anni dal decreto del giudice che concede il beneficio sopravvengano nel suo patrimonio utilità rilevanti, il debitore provvederà a soddisfare i sui creditori per una percentuale non inferiore complessivamente al 10% del credito. La richiesta può essere effettuata una sola volta. Ma quali sono queste utilità rilevanti che fanno scattare l’obbligo del debitore di pagare la percentuale prevista? Diciamo subito quali non sono considerate utilità rilevanti per l’obbligo appena descritto. Non sono considerate utilità rilevanti, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

 

La procedura.

Prima fase: la presentazione della domanda e la relazione dell’OCC.

Nella presentazione della domanda è essenziale il ruolo dell’OCC sia perché la domanda è presentata tramite questo organismo, sia perché l’ OCC dovrà accompagnare la domanda da una relazione dove, in sostanza, si illustrerà la situazione del debitore in modo che il giudice potrà valutare la meritevolezza del debitore ad ottenere il beneficio. Per la sua opera l’OCC riceverà il suo compenso, a carico del debitore, ma ridotto della metà.

Seconda fase: la decisione del giudice.

Il giudice, assunte le informazioni ritenute  utili,  valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione  annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti.

Terza fase: la comunicazione del decreto e termini per l’opposizione.

Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori,  i  quali possono proporre opposizione nel termine di  trenta  giorni dalla comunicazione.

Quarta fase: il giudizio di opposizione.

Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle  forme  ritenute  più  opportune  il  contraddittorio  tra   i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto.  La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50, cioè nelle stesse forme  con le quali si propone il reclamo contro il provvedimento che rigetta la  domanda  di  apertura della liquidazione giudiziale

Nei quattro anni successivi al deposito  del decreto di  concessione del beneficio l'OCC vigila  sulla  tempestività  del  deposito della dichiarazione del debitore sulle sopravvenienze rilevanti e,  se  il  giudice  ne  fa richiesta, compie le verifiche necessarie per  accertare  l'esistenza di tali sopravvenienze rilevanti.

 

 


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