Esecuzione del concordato preventivo

 

Una volta omologato il concordato, sarà necessario eseguirlo (art. 118). Nell’esecuzione del concordato, quindi, tutti devono fare la loro parte; vediamo quindi i ruoli di tutti i protagonisti dell’esecuzione del concordato.

 

  • Commissario giudiziale: ne sorveglia l'adempimento,  secondo  le  modalità  stabilite  nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al  giudice  ogni  fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.    Nel caso in  cui  il  commissario  giudiziale  rilevi  che  il debitore non sta provvedendo al compimento  degli  atti  necessari  a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio  riferirne  al  tribunale.  Il  tribunale,  sentito  il debitore,  può  attribuire  al  commissario  giudiziale   i   poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.  
  • Debitore:  è tenuto a compiere ogni atto necessario  a  dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da  uno  o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.
  • Giudice delegato: le somme spettanti ai  creditori  contestati,  condizionali  o irreperibili sono depositate nei modi da lui stabiliti dal giudice.

 


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