Esecuzione del concordato preventivo
Una volta
omologato il concordato, sarà necessario eseguirlo (art. 118).
Nell’esecuzione del concordato, quindi, tutti devono fare la loro parte;
vediamo quindi i ruoli di tutti i protagonisti dell’esecuzione del
concordato.
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Commissario
giudiziale:
ne sorveglia l'adempimento,
secondo le
modalità stabilite
nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al
giudice ogni
fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
Nel caso in
cui il
commissario
giudiziale rilevi
che il debitore non
sta provvedendo al compimento
degli atti
necessari a dare
esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve
senza indugio riferirne
al tribunale.
Il tribunale,
sentito il debitore,
può attribuire
al commissario
giudiziale i
poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al
compimento degli atti a questo richiesti.
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Debitore:
è tenuto a compiere ogni atto necessario
a dare esecuzione
alla proposta di concordato anche se presentata da
uno o più creditori,
qualora sia stata approvata e omologata.
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Giudice
delegato:
le somme spettanti ai
creditori contestati,
condizionali o
irreperibili sono depositate nei modi da lui stabiliti dal giudice.
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