Esercizio
dell’impresa e liquidazione dell’attivo
In questo capo il
codice si occupa della continuazione dell’attività dell’impresa del
debitore, e della liquidazione dell’attivo, mentre nel successivo capo V
della ripartizione dell’attivo ricavato.
Cominciamo con la
continuazione dell’attività d’impresa del debitore, e in questa fase
assume rilevanza fondamentale il comitato dei creditori.
Ma andiamo con
ordine chiedendoci quando potrà continuare l’attività d’impresa.
L’art. 221 fa
riferimento a due ipotesi;
1)
decisione presa dal tribunale
nella sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale: in questo
caso il tribunale autorizza
il curatore a
proseguire l'esercizio
dell'impresa, anche
limitatamente a
specifici rami
dell'azienda, se dall'interruzione
può derivare
un grave
danno, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai
creditori. In questo caso non è richiesto il parere
del comitato dei creditori, perché non è stato ancora nominato;
2)
decisione presa dal giudice
delegato: su proposta
del curatore,
il giudice
delegato, previo
parere favorevole
del comitato
dei creditori,
autorizza, con decreto
motivato, l'esercizio
dell'impresa, anche
limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.
Il comitato dei
creditori deve essere convocato almeno ogni tre mesi dal curatore per
essere informato sull’andamento della gestione e per pronunciarsi
sull’opportunità della continuazione dell’attività d’impresa, e il
comitato può ritenere che non sia opportuno continuare questa attività
e, di conseguenza, il giudice delegato ne ordina la cessazione.
Anche il tribunale
può ordinare la cessazione dell’attività d’impresa quando ne ravvisi
l’opportunità, e decide con decreto sentiti il curatore e il comitato
dei creditori, ma in questo
caso non sembra che il comitato abbia un potere di veto sulla decisione
del tribunale.
Il curatore ogni
sei mesi , o comunque alla
conclusione del
periodo di
esercizio, deve depositare un rendiconto
dell'attività e in ogni caso deve informare senza indugio il
giudice delegato e il
comitato dei creditori di
circostanze sopravvenute
che possono influire
sulla prosecuzione dell'esercizio.
I nuovi crediti
sorti dalla continuazione dell’impresa per
il comma 8 dell’art. 211 sono
prededucibili ex art. 221 comma 1 lett. a). I contratti pendenti
proseguono, salvo che il curatore non decida si sospendere l’esecuzione
o sciogliersi, ma quando cesserà l’attività d’impresa, si applicheranno
le regole previste per la sorte dei contratti pendenti in seguito
all’apertura della liquidazione giudiziale (artt. 172 e ss.) di cui
abbiamo già parlato. |
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