Esercizio dell’impresa e liquidazione dell’attivo

In questo capo il codice si occupa della continuazione dell’attività dell’impresa del debitore, e della liquidazione dell’attivo, mentre nel successivo capo V  della ripartizione dell’attivo ricavato.

Cominciamo con la continuazione dell’attività d’impresa del debitore, e in questa fase assume rilevanza fondamentale il comitato dei creditori.

Ma andiamo con ordine chiedendoci quando potrà continuare l’attività d’impresa.

L’art. 221 fa riferimento a due ipotesi;

1) decisione presa dal tribunale nella sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale: in questo caso il tribunale  autorizza  il   curatore a proseguire l'esercizio  dell'impresa,  anche  limitatamente  a  specifici   rami dell'azienda, se dall'interruzione  può  derivare  un  grave  danno, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori. In questo caso non è richiesto il parere  del comitato dei creditori, perché non è stato ancora nominato;

2) decisione presa dal giudice delegato: su  proposta  del  curatore,   il   giudice delegato,  previo  parere  favorevole  del  comitato  dei  creditori, autorizza, con  decreto  motivato, l'esercizio  dell'impresa,  anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.

Il comitato dei creditori deve essere convocato almeno ogni tre mesi dal curatore per essere informato sull’andamento della gestione e per pronunciarsi sull’opportunità della continuazione dell’attività d’impresa, e il comitato può ritenere che non sia opportuno continuare questa attività e, di conseguenza, il giudice delegato ne ordina la cessazione.

Anche il tribunale può ordinare la cessazione dell’attività d’impresa quando ne ravvisi l’opportunità, e decide con decreto sentiti il curatore e il comitato dei creditori, ma in  questo caso non sembra che il comitato abbia un potere di veto sulla decisione del tribunale.

Il curatore ogni sei mesi , o comunque  alla  conclusione  del  periodo  di esercizio, deve depositare un rendiconto  dell'attività e in ogni caso deve informare senza indugio il giudice delegato  e il comitato dei creditori di  circostanze  sopravvenute  che  possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio.

I nuovi crediti sorti dalla continuazione dell’impresa per  il comma 8 dell’art. 211 sono prededucibili ex art. 221 comma 1 lett. a). I contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non decida si sospendere l’esecuzione o sciogliersi, ma quando cesserà l’attività d’impresa, si applicheranno le regole previste per la sorte dei contratti pendenti in seguito all’apertura della liquidazione giudiziale (artt. 172 e ss.) di cui abbiamo già parlato.

 


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