Formazione dell’elenco dei creditori e formazione dello stato passivo
(artt. 272 e 273)
Nella procedura di
liquidazione controllata il ruolo del liquidatore è determinante, forse
di più del curatore nella liquidazione giudiziale.
In effetti i compiti sono simili, ma al liquidatore sono lasciati
margini operativi maggiori rispetto al curatore. Ma torniamo alla
procedura, e siamo giunti al punto in cui il liquidatore è stato
nominato dal tribunale. Cosa accadrà dopo?
Il liquidatore
dovrà con celerità svolgere una serie di attività;
1)
Aggiornamento degli elenchi dei
creditori: entro trenta giorni dalla
comunicazione della
sentenza il liquidatore aggiorna
l'elenco dei
creditori, ai
quali notifica
la sentenza ai sensi dell'articolo 270,
comma 4.
Il termine
di sessanta
giorni assegnato nella sentenza dal tribunale
entro il
quale, a
pena di
inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,
a mezzo
posta elettronica
certificata,
la domanda
di
restituzione,
di rivendicazione o di
ammissione al
passivo (art. 270 comma 2 lett. d) può
essere prorogato
di altri trenta giorni.
2)
Completamento dell’inventario:
entro novanta
giorni
dall'apertura della
liquidazione controllata
il liquidatore
completa
l'inventario dei
beni del
debitore;
3)
Redazione del programma di
liquidazione: sempre nei novanta giorni dall’apertura della
liquidazione controllata il liquidatore redige un programma in ordine a
tempi e
modalità della
liquidazione. Si
applica l'articolo 213,
commi 3
e 4,
in quanto
compatibile e il riferimento è alla struttura del programma di
liquidazione redatto dal curatore.
4) Deposito in
cancelleria del programma di liquidazione e approvazione del giudice
delegato.
La formazione del
passivo.
Il liquidatore ha
svolto tutte le attività necessarie e ora bisogna attendere che giungano
le domande di ammissione al passivo.
Scaduti i termini
per la presentazione delle domande ( 60 giorni eventualmente prorogati
di altri 30) il liquidatore deve svolgere un’altra serie di attività.
a)
formazione del progetto di stato
passivo: il liquidatore
predispone un
progetto di stato passivo, comprendente un
elenco dei
titolari di diritti
sui beni mobili e immobili di proprietà o
in possesso
del debitore;
b)
comunicazione del progetto agli
interessati: il liquidatore comunica
il progetto agli
interessati all'indirizzo
di posta elettronica
certificato indicato nella
domanda di ammissione. In
mancanza di
indicazione della pec, il provvedimento si intende comunicato mediante
deposito in cancelleria. Gli interessati, e cioè i creditori e coloro che vantando diritti sui beni del debitore, sono venuti a conoscenza del progetto di stato passivo redatto dal liquidatore.
Possono quindi far
pervenire le loro osservazioni e hanno quindici giorni di tempo dalla
ricezione del progetto per far pervenire al liquidatore le loro
osservazioni tramite pec.
Ora possono
verificarsi due situazioni;
Nono sono state
comunicate osservazioni:
il liquidatore
forma lo
stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne
dispone
l'inserimento nel sito web
del tribunale o del Ministero della giustizia.
Sono state
comunicate osservazioni.
Bisogna vedere se
il liquidatore le ritiene fondate.
Se le ritiene
fondate, il liquidatore predispone un nuovo progetto di stato passivo e
lo comunica agli interessati nei modi già visti.
Dopodiché può
darsi che non vi siano osservazioni e quindi il liquidatore può formare
lo stato passivo e depositarlo in cancelleria e disporne
l'inserimento nel
sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
Ma può anche
accedere che vi siano di nuovo osservazioni che hanno ad oggetto
contestazioni non superabili o che il liquidatore fino dal primo momento
ritenga che le contestazioni avanzate non siano fondate ( e quindi
insuperabili).
In questi casi il
liquidatore rimette gli atti
al giudice
delegato, il
quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto
motivato, che sarà poi depositato in cancelleria e
inserito nel sito
web del tribunale o del Ministero della giustizia.
Il giudice
delegato provvede alla formazione definiva dello stato passivo con
decreto. Contro il decreto può
essere proposto
reclamo davanti
al collegio, di
cui non
può far
parte il
giudice delegato.
Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il
rispetto del
contraddittorio.
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