Formazione dell’elenco dei creditori e formazione dello stato passivo (artt. 272 e 273)

 

Nella procedura di liquidazione controllata il ruolo del liquidatore è determinante, forse di più del curatore nella liquidazione giudiziale.  In effetti i compiti sono simili, ma al liquidatore sono lasciati margini operativi maggiori rispetto al curatore. Ma torniamo alla procedura, e siamo giunti al punto in cui il liquidatore è stato nominato dal tribunale. Cosa accadrà dopo?

Il liquidatore dovrà con celerità svolgere una serie di attività;

1) Aggiornamento degli elenchi dei creditori: entro trenta giorni dalla  comunicazione  della sentenza il liquidatore aggiorna  l'elenco  dei  creditori,  ai  quali  notifica  la sentenza ai sensi dell'articolo 270,  comma  4.  Il  termine  di   sessanta giorni assegnato nella sentenza dal tribunale  entro   il   quale,   a   pena   di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,  a  mezzo  posta elettronica   certificata,   la   domanda   di    restituzione,    di rivendicazione o di  ammissione  al  passivo (art. 270 comma 2 lett. d) può  essere  prorogato  di altri trenta giorni.

2) Completamento dell’inventario: entro  novanta  giorni   dall'apertura   della   liquidazione controllata  il  liquidatore  completa  l'inventario  dei  beni   del debitore;

3) Redazione del programma di liquidazione: sempre nei novanta giorni dall’apertura della liquidazione controllata il liquidatore redige un programma in ordine a tempi  e  modalità  della

liquidazione. Si applica l'articolo 213,  commi  3  e  4,  in  quanto compatibile e il riferimento è alla struttura del programma di liquidazione redatto dal curatore.

4) Deposito in cancelleria del programma di liquidazione e approvazione del giudice delegato.

 

La formazione del passivo.

Il liquidatore ha svolto tutte le attività necessarie e ora bisogna attendere che giungano le domande di ammissione al passivo.

Scaduti i termini per la presentazione delle domande ( 60 giorni eventualmente prorogati di altri 30) il liquidatore deve svolgere un’altra serie di attività.

a) formazione del progetto di stato passivo:  il liquidatore  predispone  un progetto di stato passivo, comprendente un  elenco  dei  titolari  di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o  in  possesso  del debitore;

b) comunicazione del progetto agli interessati: il liquidatore comunica  il progetto agli  interessati  all'indirizzo  di  posta elettronica certificato indicato nella  domanda di ammissione.  In  mancanza  di indicazione della pec, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.

Gli interessati, e cioè i creditori e coloro che vantando diritti sui beni del debitore, sono venuti a conoscenza del progetto di stato passivo redatto dal liquidatore.

Possono quindi far pervenire le loro osservazioni e hanno quindici giorni di tempo dalla ricezione del progetto per far pervenire al liquidatore le loro osservazioni tramite pec.

Ora possono verificarsi due situazioni;

Nono sono state comunicate osservazioni: il  liquidatore  forma  lo  stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne  dispone  l'inserimento  nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

Sono state comunicate osservazioni.

Bisogna vedere se il liquidatore le ritiene fondate.

Se le ritiene fondate, il liquidatore predispone un nuovo progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati nei modi già visti.

Dopodiché può darsi che non vi siano osservazioni e quindi il liquidatore può formare lo stato passivo e depositarlo in cancelleria e disporne  l'inserimento  nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

Ma può anche accedere che vi siano di nuovo osservazioni che hanno ad oggetto contestazioni non superabili o che il liquidatore fino dal primo momento ritenga che le contestazioni avanzate non siano fondate ( e quindi insuperabili).

In questi casi il liquidatore rimette gli atti  al  giudice  delegato,  il  quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, che sarà poi depositato in cancelleria e  inserito  nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

Il giudice delegato provvede alla formazione definiva dello stato passivo con decreto. Contro il decreto può  essere  proposto  reclamo  davanti  al collegio,  di  cui  non  può  far  parte  il  giudice  delegato.   Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto  del contraddittorio.

 

 

 


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