Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e
l’insolvenza
Questo capo è
composto di un solo articolo, il 316, rubricato poi come “Funzioni delle
autorità amministrative e di vigilanza”, cioè come il capo.
Si illustrano
altre funzioni, oltre quelle già viste nella liquidazione coatta
amministrativa, di dette autorità. Si riporta l’articolo che non ha
bisogno di commenti.
Art. 316 .
Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza
Oltre a quanto previsto nei
precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono
altresì competenti a:
a) ricevere
dagli organi
interni di
controllo dei
soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e
dell'ispezione e dai
creditori qualificati di cui all'articolo 15 la segnalazione
dei fondati indizi di crisi secondo le disposizioni
del titolo
II del presente
codice;
b) svolgere le
funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della
crisi, designando i componenti del
collegio di
cui all'articolo 17, comma 1, lettere b) e c), a seguito della
richiesta
di nomina del
debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al
referente, ai
sensi dell'articolo
16. Per
l'impresa minore è
nominato, con
i medesimi
poteri del
collegio, un
commissario tra
gli iscritti all'albo speciale
di cui
all'articolo
c) proporre
domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della
liquidazione coatta amministrativa. |
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