Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l’insolvenza

Questo capo è composto di un solo articolo, il 316, rubricato poi come “Funzioni delle autorità amministrative e di vigilanza”, cioè come il capo.

Si illustrano altre funzioni, oltre quelle già viste nella liquidazione coatta amministrativa, di dette autorità. Si riporta l’articolo che non ha bisogno di commenti.

Art. 316 . Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza

 Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:

a) ricevere  dagli  organi  interni  di  controllo  dei  soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione  e dai creditori qualificati di cui all'articolo 15 la segnalazione  dei fondati indizi di crisi secondo le disposizioni  del  titolo  II  del presente codice;

b) svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del  collegio  di  cui all'articolo 17, comma 1, lettere b) e c), a seguito della  richiesta

di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente,  ai  sensi  dell'articolo  16.  Per  l'impresa minore  è  nominato,  con  i  medesimi  poteri  del   collegio,   un

commissario tra gli iscritti all'albo speciale  di  cui  all'articolo 356. L'apertura della procedura di composizione assistita della crisi non costituisce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci;

c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.

 


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