Gestione della
procedura e responsabilità del curatore (art. 128, 131,136)
Amministrazione
del patrimonio del debitore:
il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella
liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della
procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato
dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.
Modalità di
svolgimento dei suoi compiti:
deve svolgere i suoi compiti con la diligenza richiesta dalla
natura dell’incarico e deve annotare le sue operazioni giorno per giorno
in apposito registro informatico consultabile telematicamente.
Poteri processuali
del curatore:
non può stare in giudizio
senza
l'autorizzazione del
giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di
tardive dichiarazioni di crediti e di diritti
di terzi
sui beni
compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei
procedimenti promossi per
impugnare atti del giudice delegato o del
tribunale e
in ogni altro caso
in cui non occorra ministero di difensore.
Non può assumere la veste di
avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale, ma può
assumere la veste di
difensore, se
in possesso
della necessaria
qualifica, nei giudizi avanti al giudice
tributario quando
sia funzionale ad un
risparmio per la massa.
Conto della
gestione:
il curatore che cessa
dal suo
ufficio, anche
durante la
liquidazione giudiziale, nonché al termine dei giudizi e delle altre
operazioni di cui all'articolo 233, comma 2, deve
rendere il
conto della gestione a norma
dell'articolo 231,
comunicandolo anche
al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può
presentare osservazioni e contestazioni.
Solo dopo l’approvazione del rendiconto potrà ottenere il suo
compenso (art. 136).
Svolgimento delle
operazioni di liquidazione:
il curatore
procede alle
operazioni di
liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento
del passivo.
Deposito delle
somme riscosse:
le somme
riscosse a
qualunque titolo
dal curatore
sono depositate entro
il termine
massimo di
dieci giorni
sul conto corrente
intestato alla procedura di liquidazione
aperto presso
un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore. Il
mancato deposito nel termine è valutato dal
tribunale ai fini
dell'eventuale revoca del curatore.
Il prelievo delle
somme è eseguito secondo
quanto disposto dal terzo e quarto comma dell’art. 131.
Reclamo contro gli
atti e omissioni del curatore (art. 133)
Reclamo contro gli atti del curatore:
contro gli
atti di
amministrazione del curatore, il
comitato dei
creditori, il
debitore e
ogni altro
interessato possono proporre reclamo, per violazione
di legge,
con ricorso al
giudice delegato
entro otto
giorni
dalla conoscenza
dell’atto.
Reclamo contro le omissioni del curatore: in
questo caso gli otto giorni per il reclamo decorrono dalla
scadenza del
termine indicato nella diffida a provvedere.
La decisione è presa dal giudice delegato con decreto
contro il quale può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo
124.
Revoca del curatore
(art. 134)
Revoca: il tribunale può in
ogni tempo,
su proposta
del giudice delegato
o su richiesta del
comitato dei
creditori o
d'ufficio, revocare con decreto motivato e sentito lo stesso
curatore e il comitato dei creditori.
Impugnazione del decreto del tribunale:
contro il decreto di revoca
o di
rigetto dell'istanza
di
revoca del curatore è ammesso
il reclamo
alla corte
di appello previsto
dall'articolo 124. Il reclamo non sospende
l'efficacia del
decreto.
Sostituzione del
curatore (art. 135)
I creditori che
rappresentano la
maggioranza dei
crediti ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore
indicandone al tribunale
le ragioni.
Il tribunale,
valutate le
ragioni della
richiesta, provvede alla nomina del nuovo curatore. Dal computo dei
crediti, su istanza di uno o
più creditori, sono esclusi
quelli i
cui titolari
si trovino
in conflitto
di interessi.
Relazione e rapporti
riepilogativi (art. 130)
Chiudiamo questa parte sul curatore con le relazioni e i
rapporti riepilogativi che deve redigere il curatore; si tratta di
attività che il curatore deve compiere in termini molto stringenti,
vediamo.
a) entro trenta
giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale:
il curatore, presenta al
giudice delegato un’
informativa sugli
accertamenti
compiuti e
sugli elementi
informativi acquisiti relativi
alle cause
dell'insolvenza e
alla responsabilità del debitore
ovvero degli
amministratori e
degli organi di controllo della società.
La relazione è trasmessa in
copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico
ministero.
b) entro sessanta
giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo:
il curatore presenta al
giudice delegato
una relazione
particolareggiata in
ordine al
tempo e
alle cause
dell'insorgere della crisi e
del manifestarsi
dell'insolvenza del
debitore, sulla
diligenza spiegata
dal debitore
nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore
o di
altri e
su quanto può interessare anche ai fini delle indagini
preliminari in sede
penale. La relazione è trasmessa in
copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico
ministero.
c) entro quattro mesi
dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e poi ogni
sei mesi:
il curatore presenta al
giudice delegato
un rapporto
riepilogativo delle
attività svolte
e delle
informazioni
raccolte dopo
le precedenti relazioni, accompagnato dal conto
della sua
gestione e dagli
estratti del conto bancario o postale della procedura
relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti
allegati è trasmessa al comitato dei creditori.
Nel termine di quindici
giorni, il comitato dei creditori o
ciascuno dei
suoi componenti
possono
formulare osservazioni scritte.
Nei successivi quindici giorni
copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni,
omesse le
parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica
certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
Se non si fa luogo all’accertamento del passivo ( quando
cioè risulta che non può essere
acquisito attivo da
distribuire
ai creditori ex art. 120) la relazione è
depositata entro il
termine di
centottanta giorni
dalla dichiarazione
di apertura della liquidazione giudiziale.
Questi sono i termini fondamentali che deve rispettare il
curatore, ma i suoi obblighi informativi non finiscono qui e infatti
quando il debitore
o gli
amministratori non
ottemperano agli
obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c
(deposito di bilanci, scritture contabili etc.) il curatore informa
senza indugio il pubblico ministero.
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