Gli atti compiuti tra coniugi, parti di un unione civile o conviventi di fatto. La prescrizione della revocatoria e l’esercizio della revocatoria ordinaria

 

Una volta per gli atti compiuti tra coniugi, esisteva la presunzione muciana, poi abrogata.

Attualmente l’art. 169 si occupa degli atti compiuti tra coniugi parti di un unione civile o conviventi di fatto e in particolare, prende in considerazione  gli atti previsti dall’art. 166 di cui abbiamo parlato e cioè gli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie delle quali ci siamo occupati al punto 3) del paragrafo precedente e gli atti a titolo gratuito.

Ebbene gli atti compiuti tra queste persone, per es. tra i due coniugi o conviventi di cui uno è il debitore, sono revocati alle seguenti condizioni:

a) gli atti devono essere stati compiuti nel tempo il cui il debitore esercitava un’impresa;

b) se si tratta di atti a titolo gratuito sono stati compiuti  più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita la liquidazione giudiziale;

C’è un modo per l’atra parte del rapporto di matrimonio, unione civile, convivenza per evitare la revocazione?  Sì, c’è ma non è semplice, in quanto queste persone devono provare che non erano a conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore, coniuge, convivente di fatto o parte di un’unione civile.

A questo punto è doverosa un’osservazione; abbiamo visto che la posizione delle parti non debitrici del rapporto familiare è molto svantaggiosa, perché la revocazione può avvenire praticamente senza limiti di tempo. Fortunatamente per queste persone vi sono i termini di decadenza e prescrizione delle azioni revocatorie e di inefficacia che possono essere esercitate dal curatore previste dal codice.

Per l’art. 170 del codice:  “Art. 170 limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia

Le azioni revocatorie  e  di  inefficacia  disciplinate  nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni  dall'apertura  della  liquidazione  giudiziale  e  comunque  si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto”.

Chiudiamo il paragrafo ricordando che il curatore anche se sono scaduti i termini dell’art. 170 e nei casi non previsti dalla revocatoria nelle liquidazione giudiziale, può agire con le revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

Per l’art. 165, infatti: “Art. 165. Azione revocatoria ordinaria.

Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori,  secondo  le norme del codice civile.

L'azione si propone dinanzi al tribunale competente  ai  sensi dell'articolo 27 sia in confronto del contraente  immediato,  sia  in confronto dei suoi aventi causa  nei  casi  in  cui  sia  proponibile

contro costoro”.

 


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