Gli
atti compiuti tra coniugi, parti di un unione civile o conviventi di
fatto.
La prescrizione della revocatoria e l’esercizio della revocatoria
ordinaria
Una volta per gli
atti compiuti tra coniugi, esisteva la presunzione muciana, poi
abrogata.
Attualmente l’art.
169 si occupa degli atti compiuti tra coniugi parti di un unione civile
o conviventi di fatto e in particolare, prende in considerazione
gli atti previsti dall’art. 166 di cui abbiamo parlato e cioè gli
atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie delle quali ci siamo
occupati al punto 3) del paragrafo precedente e gli atti a titolo
gratuito.
Ebbene gli atti
compiuti tra queste persone, per es. tra i due coniugi o conviventi di
cui uno è il debitore, sono revocati alle seguenti condizioni:
a) gli atti devono
essere stati compiuti nel tempo il cui il debitore esercitava
un’impresa;
b) se si tratta di
atti a titolo gratuito sono stati compiuti
più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è
seguita la liquidazione giudiziale;
C’è un modo per
l’atra parte del rapporto di matrimonio, unione civile, convivenza per
evitare la revocazione? Sì, c’è
ma non è semplice, in quanto queste persone devono provare che non erano
a conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore, coniuge, convivente
di fatto o parte di un’unione civile.
A questo punto è
doverosa un’osservazione; abbiamo visto che la posizione delle parti non
debitrici del rapporto familiare è molto svantaggiosa, perché la
revocazione può avvenire praticamente senza limiti di tempo.
Fortunatamente per queste persone vi sono i termini di decadenza e
prescrizione delle azioni revocatorie e di inefficacia che possono
essere esercitate dal curatore previste dal codice.
Per l’art. 170 del
codice: “Art.
170 limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia
Le azioni
revocatorie e
di inefficacia
disciplinate nella
presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre
anni dall'apertura
della liquidazione
giudiziale e
comunque si
prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto”.
Chiudiamo il
paragrafo ricordando che il curatore anche se sono scaduti i termini
dell’art. 170 e nei casi non previsti dalla revocatoria nelle
liquidazione giudiziale, può agire con le revocatoria ordinaria ex art.
2901 c.c.
Per l’art. 165,
infatti: “Art. 165. Azione
revocatoria ordinaria.
Il curatore può
domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore
in pregiudizio dei creditori,
secondo le norme del
codice civile.
L'azione si
propone dinanzi al tribunale competente
ai sensi
dell'articolo 27 sia in confronto del contraente
immediato, sia
in confronto dei suoi aventi causa
nei casi
in cui
sia proponibile
contro costoro”. |
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