Gli organi della procedura, il curatore
Il curatore, nella
visione del codice, è amministratore, manager e anche liquidatore del
patrimonio del debitore.
I sui compiti
emergono nello stesso svolgimento della procedura, ma il codice, dagli
articoli
La nomina
(art. 125).
È nominato nella
sentenza che dichiara liquidazione, nell’esercizio delle sue funzioni è
pubblico ufficiale (art. 127). Viene scelto nell’albo previsto dall’art.
356 e con i requisiti richiesti dall’art. 358 ( l’art. 358 individua le
figure professionali che possono svolgere la funzione di curatore, come
gli avvocati o gli studi professionali associati); la sua nomina è
iscritta nel registro nazionale istituito presso i Ministero della
giustizia. Molte delle regole previste per il curatore si applicano agli
esperti nominati per
l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore (art. 49 lett. b
art. 125).
L’accettazione
(art. 126).
Il
curatore deve,
entro i
due giorni
successivi
alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria
la propria
accettazione. Intervenuta l'accettazione, l'ufficio comunica
telematicamente al curatore
le credenziali
per l'accesso
al domicilio
digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia.
Se il curatore non
osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio,
provvede d'urgenza
alla nomina
di altro curatore.
Modalità di
esercizio delle sue funzioni, la delega
(art. 129, 132).
Il curatore
esercita personalmente le sue funzioni ma con l’autorizzazione del
comitato dei creditori, può delegare ad altri delle specifiche
operazioni, escluse però quelle dell’art. 198 (compilazione degli
elenchi dei creditori
e dei
titolari di
diritti immobiliari
o mobiliari e bilancio) 200 ( avviso ai creditori
e agli altri interessati che hanno diritti sui beni sottoposti a
liquidazione), 203 (redazione del progetto di stato passivo), 205 (
comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo),
213 (redazione del
programma di liquidazione). L'onere per il compenso del delegato dal
curatore, liquidato dal giudice, è detratto
dal compenso del curatore.
Il curatore può
essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da
tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e
gli amministratori
della società
o dell'ente
in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilità.
Del compenso
riconosciuto a
tali soggetti
si tiene
conto ai
fini della
liquidazione del compenso del curatore. |
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