Gli organi della procedura, il curatore

 

Il curatore, nella visione del codice, è amministratore, manager e anche liquidatore del patrimonio del debitore.

I sui compiti emergono nello stesso svolgimento della procedura, ma il codice, dagli articoli 125 a 137 disciplina in generale i suoi poteri e funzioni.

La nomina (art. 125). È nominato nella sentenza che dichiara liquidazione, nell’esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale (art. 127). Viene scelto nell’albo previsto dall’art. 356 e con i requisiti richiesti dall’art. 358 ( l’art. 358 individua le figure professionali che possono svolgere la funzione di curatore, come gli avvocati o gli studi professionali associati); la sua nomina è iscritta nel registro nazionale istituito presso i Ministero della giustizia. Molte delle regole previste per il curatore si applicano agli esperti nominati  per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore (art. 49 lett. b art. 125).

L’accettazione (art. 126). Il  curatore  deve,  entro  i  due  giorni  successivi   alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria  la  propria accettazione. Intervenuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente al curatore  le  credenziali  per  l'accesso  al  domicilio  digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia.

Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio,  provvede  d'urgenza  alla  nomina  di  altro curatore. 

Modalità di esercizio delle sue funzioni, la delega (art. 129, 132). Il curatore esercita personalmente le sue funzioni ma con l’autorizzazione del comitato dei creditori, può delegare ad altri delle specifiche operazioni, escluse però quelle dell’art. 198 (compilazione degli elenchi dei  creditori  e  dei  titolari  di  diritti  immobiliari  o mobiliari e bilancio) 200 ( avviso ai creditori  e agli altri interessati che hanno diritti sui beni sottoposti a liquidazione), 203 (redazione del progetto di stato passivo), 205 ( comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo), 213 (redazione del  programma di liquidazione). L'onere per il compenso del delegato dal curatore, liquidato dal giudice, è detratto  dal compenso del curatore.

Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e  gli  amministratori  della  società  o  dell'ente  in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilità.  Del  compenso riconosciuto  a  tali  soggetti  si  tiene  conto   ai   fini   della liquidazione del compenso del curatore.

 


punto elenco Torna alla home page     
 
Manuale della crisi d'impresa e dell'insolvenza, versione completa e di sintesi
Accedi da qui