Gli organi della procedura, il giudice delegato

 

Il tribunale è composto da tre giudici; di questi se ne individua uno che dovrà occuparsi di particolari aspetti della procedura che per decisione del legislatore non è opportuno far svolgere da tutti e tre i giudici del collegio.

In generale per l’art. 123 il giudice delegato, che decide con decreto, esercita funzioni vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura e in particolare:

a) riferisce  al  tribunale  su  ogni  affare  per  il  quale  è richiesto un provvedimento del collegio;

b) emette o provoca dalle competenti  autorità  i  provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di  quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio  diritto incompatibile con l'acquisizione;

c) convoca il curatore e  il  comitato  dei  creditori  nei  casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno  per  il corretto e sollecito svolgimento della procedura;

d) su  proposta  del  curatore,  liquida  i  compensi  e  dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui  opera è stata  richiesta  dal  medesimo  curatore  nell'interesse   della

procedura;

e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del  curatore  e del comitato dei creditori;

f) fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  128,  comma  2, autorizza il  curatore  a  stare  in  giudizio  come  attore  o  come convenuto,  quando  e'  utile  per  il  miglior  soddisfacimento  dei

creditori.  L'autorizzazione  deve  essere  sempre  data   per   atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado  di essi;

g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore;

h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati  da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni  del capo III.

i) quando ne ravvisa  l'opportunità,  dispone  che  il  curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 130, prescrivendone le modalità.

 

Ci sono poi i casi di incompatibilità del giudice delegato; questi, infatti,  non  può  trattare  i  giudizi  che  ha autorizzato,    far  parte  del  collegio  investito  del  reclamo proposto contro i suoi atti.

Giudice delegato e tribunale decidono con decreto, l’art. 124 prevede un’unica procedura per impugnare questi decreti ed è stabilito che contro i decreti del giudice delegato, il reclamo va proposto al tribunale, mentre contro i decreti del tribunale, il reclamo va proposto alla corte d’appello. La decisione sul reclamo è presa con decreto motivato.

 


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