Gli organi della procedura, il giudice delegato
Il tribunale è
composto da tre giudici; di questi se ne individua uno che dovrà
occuparsi di particolari aspetti della procedura che per decisione del
legislatore non è opportuno far svolgere da tutti e tre i giudici del
collegio.
In generale per
l’art. 123 il giudice delegato, che decide con decreto, esercita
funzioni vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura e in
particolare:
a) riferisce
al tribunale
su ogni
affare per
il quale
è richiesto un provvedimento del
collegio;
b) emette o
provoca dalle competenti
autorità i
provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad
esclusione di quelli che
incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio
diritto incompatibile con l'acquisizione;
c) convoca il
curatore e il
comitato dei
creditori nei
casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno
per il corretto e
sollecito svolgimento della procedura;
d) su
proposta del
curatore, liquida
i compensi
e dispone
l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui
opera è stata
richiesta dal
medesimo curatore
nell'interesse
della
procedura;
e) provvede sui
reclami proposti contro gli atti del
curatore e del
comitato dei creditori;
f) fatto
salvo quanto
previsto
dall'articolo 128,
comma 2, autorizza
il curatore
a stare
in giudizio
come attore
o come convenuto,
quando e'
utile per
il miglior
soddisfacimento dei
creditori.
L'autorizzazione
deve essere
sempre data
per atti
determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado
di essi;
g) nomina gli
arbitri, su proposta del curatore;
h) procede
all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati
da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le
disposizioni del capo III.
i) quando ne
ravvisa l'opportunità,
dispone che
il curatore presenti
relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 130,
prescrivendone le modalità.
Ci sono poi i casi
di incompatibilità del giudice delegato; questi, infatti,
non può
trattare i
giudizi che
ha autorizzato, né
far parte
del collegio
investito del
reclamo proposto contro i suoi atti.
Giudice delegato e
tribunale decidono con decreto, l’art. 124 prevede un’unica procedura
per impugnare questi decreti ed è stabilito che contro i decreti del
giudice delegato, il reclamo va proposto al tribunale, mentre contro i
decreti del tribunale, il reclamo va proposto alla corte d’appello. La
decisione sul reclamo è presa con decreto motivato. |
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