Gli organi della procedura, il tribunale concorsuale
La procedura di
liquidazione prevede quattro organi, il tribunale concorsuale, il
giudice delegato e il comitato di creditori.
Vediamo secondo
l’art. 122 quali sono i compiti e poteri del tribunale, ricordando che
questo organo ha la competenza esclusiva per questa procedura,
competenza che si divide tra tribunale delle imprese e tribunale
ordinario.
1.
Il tribunale
che ha
dichiarato aperta
la procedura
di liquidazione giudiziale è investito dell'intera procedura e:
a)
provvede alla
nomina, alla
revoca o
sostituzione
per giustificati motivi degli
organi della
procedura, quando
non è prevista la
competenza del giudice delegato;
b) può in ogni
tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei
creditori e il debitore;
c) decide le
controversie relative alla procedura stessa che
non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami
contro i
provvedimenti del giudice delegato.
2. I provvedimenti
del tribunale sono
pronunciati con
decreto motivato, salvo che la legge non preveda
che il
provvedimento sia
adottato in forma diversa. |
|
Manuale della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, versione completa e di sintesi Accedi da qui |