Gli organi della procedura, il tribunale concorsuale

 

La procedura di liquidazione prevede quattro organi, il tribunale concorsuale, il giudice delegato e il comitato di creditori.

Vediamo secondo l’art. 122 quali sono i compiti e poteri del tribunale, ricordando che questo organo ha la competenza esclusiva per questa procedura, competenza che si divide tra tribunale delle imprese e tribunale ordinario.

 

  • Art. 122 . Poteri del tribunale concorsuale

 

1.  Il  tribunale  che  ha  dichiarato  aperta  la  procedura  di liquidazione giudiziale è investito dell'intera procedura e:

a)  provvede  alla  nomina,  alla  revoca  o   sostituzione   per giustificati motivi degli  organi  della  procedura,  quando  non  è prevista la competenza del giudice delegato;

b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;

c) decide le controversie relative alla procedura stessa che  non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami  contro  i provvedimenti del giudice delegato.

2. I provvedimenti del tribunale  sono  pronunciati  con  decreto motivato, salvo che la legge non preveda  che  il  provvedimento  sia adottato in forma diversa.

 


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