Il concordato minore

Concordato minore.

Il concordato minore può essere proposto dai debitori sovraindebitati di cui all’art. 2 lett. c, escluso, però, il consumatore.

Con il concordato minore il debitore vuole giungere a un accordo con i creditori, e può essere di due tipi:

1) concordato in continuità: il debitore propone il concordato ma con la continuazione della sua attività (art. 74 comma 1);

2) concordato liquidatorio: il debitore cessa la sua attività e vuole liquidare i creditori; in questo caso è possibile proporre il concordato solo con l’apporto di risorse esterne che aumentino in maniera apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

La scelta tecnica del legislatore è stata quella di disciplinare in via generale in concordato minore richiamando la disciplina del concordato preventivo (capo III) in quanto compatibile e se non derogata dalla specifica disciplina dedicata al concordato minore, cioè i citati articoli da 74 a 83.

Vediamo allora la disciplina specifica dedicata al concordato minore che si svolge in più fasi:

1) deposito della domanda e eventuale apertura della procedura; in questo caso il giudice può dichiarare ammissibile la domanda e ne autorizza la comunicazione ai creditori.

2) comunicazione ai creditori del contenuto della domanda con successiva adesione o diniego alla proposta di concordato;

3) votazione del concordato da parte dei creditori; la maggioranza si raggiunge secondo le regole dettate dall’art. 79 , e il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Alcuni creditori sono esclusi dal voto come i privilegiati, perché la proposta ne prevede l’integrale pagamento, e quelli in conflitto d’interessi con il debitore, come ad es. i suoi parenti.

4) eventuale approvazione del concordato;

5) eventuale omologazione del concordato con sentenza da parte del giudice con possibilità di opposizione o reclamo da parte del o dei creditori;

6) esecuzione del concordato, sotto la sorveglianza dell’ OCC.

7) eventuale revoca dell’omologazione. Il concordato è risolto dal giudice in  caso  di  mancata esecuzione integrale del  piano  o  qualora  il  piano  sia  divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.  Anche la mancata approvazione del giudice del rendiconto presentato dall’ OCC può essere causa di revoca dell’omologazione.

8) possibile apertura della procedura di liquidazione in seguito alla revoca dell’omologazione.

Soffermiamoci sul caso relativo alla maggioranze per l’approvazione del concordato.

L’art. 79 si occupa delle maggioranze necessarie per l’approvazione del concordato minore.

Sono possibili tre ipotesi.

1) La maggioranza semplice dei crediti: il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti;

2) La doppia maggioranza quando vi sia un creditore che da solo rappresenta la maggioranza dei crediti: in tal caso il  concordato  minore  è  approvato  se, oltre alla maggioranza dei crediti,  ha riportato la maggioranza per teste dei  voti  espressi  dai  creditori ammessi al voto;

3) La maggioranza in caso di suddivisione dei creditori in classi: il concordato minore è  approvato  se la maggioranza dei crediti ammessi  al  voto  è  raggiunta anche nel maggior numero di classi.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta  prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del  raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi  sulla  proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma (dove si stabilisce che la proposta di concordato può prevedere una soddisfazione parziale dei creditori) sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

Se nei 30 giorni non è inviata la comunicazione, è come se i creditori avessero prestato il loro consenso al concordato (art. 79 comma 3).

Vi sono poi soggetti che, pur essendo creditori, non possono votare e se votano i loto voti non sono computati per il raggiungimento della maggioranza:

a) il  coniuge,  la  parte  dell'unione, civile e il convivente di fatto del debitore di  cui  alla  legge  20 maggio 2016, n.76;

b) i parenti e affini del debitore  entro  il  quarto grado;

c) i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da  meno di un anno prima della domanda;

d) i creditori in conflitto di interessi.

Il concordato, inoltre non pregiudica i  diritti  dei  creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore  e  obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto ma produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

L’art. 81 si occupa nel dettaglio dell’esecuzione del concordato minore. Cessata l’esecuzione del concordato l’OCC presenta al giudice, sentito il debitore, una relazione finale.

Possiamo avere due possibilità.

a) il piano è stato integralmente e correttamente eseguito:  il  giudice,  procede alla  liquidazione  del  compenso, tenendo conto della diligenza dell’OCC e  di  quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento;

b) il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito:   il  giudice  indica  gli  atti necessari per l'esecuzione del concordato  ed  un  termine  per  il  loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine,  anche prorogato, il giudice revoca l’omologazione.

Nel liquidare il compenso all’OCC il giudice considera la diligenza spesa dall’OCC nell’adempiere l’incarico.

In merito alla revoca si possono avere due casi di revoca, per frode e per inadempimento.

Revoca per frode (art. 82 comma 1):  il  giudice  revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore,  del  pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave  aumentato  o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o  dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state  dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Revoca per inadempimento (art. 82 comma 1):  Il  giudice  revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore,  del  pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, in  caso  di  mancata esecuzione integrale del piano, (fermo quanto  previsto  dall'articolo 81, comma 5 sulle indicazioni per il compimento degli atti necessari indicati dal giudice per integrare il piano), o qualora il piano sia divenuto inattuabile  e  non  sia possibile modificarlo.

La revoca è decisa dal giudice con sentenza dopo aver sentito le parti, anche attraverso lo scambio di memorie, ma gli effetti della revoca non possono essere opposti ai terzi di buona fede.

 


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