Il concordato minore
Ci siamo occupati
in precedenza del concordato preventivo che riguarda gli stessi soggetti
che possono essere sottoposti alla liquidazione giudiziale.
Il codice però,
prevede anche un concordato per i sovraindebitati, escluso il
consumatore, che chiama “concordato minore” regolato dagli articoli 74 e
ss. del codice.
Questo concordato
può essere di due tipi:
1)
concordato in continuità: il
debitore propone il concordato ma con la continuazione della sua
attività (art. 74 comma 1);
2)
concordato liquidatorio: il
debitore cessa la sua attività e vuole liquidare i creditori; in questo
caso è possibile proporre il concordato solo con l’apporto di risorse
esterne che aumentino in maniera apprezzabile la soddisfazione dei
creditori.
Si seguirà la
procedura prevista dal Titolo III del codice, cioè quella prevista per
la regolazione della crisi e dell’insolvenza, se non derogata dalle
specifiche regole previste per il concordato minore.
La proposta da
sottoporre ai creditori ha contenuto libero, ma deve indicare in modo
specifico tempi
e modalità
per superare
la crisi
da sovraindebitamento
e può
prevedere il
soddisfacimento,
anche parziale, dei
crediti attraverso
qualsiasi forma,
e anche la eventuale suddivisione dei creditori in classi.
Il debitore deve
poi allegare alla domanda di concordato i documenti di cui all’art. 75.
La domanda non è
pero presentata direttamente dal debitore, ma tramite un OCC costituito
nel circondario del tribunale competente ex art. 27 comma 2 e quindi la
competenza non spetta al tribunale delle imprese ma al tribunale
ordinario in composizione monocratica (art. 76 comma 6).
Alla domanda poi
deve essere poi allegata una relazione dell’OCC che si occupa, tra
l’altro, della proposta del debitore, cause della crisi, l'indicazione
presumibile dei costi della procedura, la percentuale, le modalità e i
tempi di soddisfacimento
dei creditori. La domanda di concordato con la documentazione richiesta e la relazione dell’OCC è depositata nella cancelleria dei tribunale e si seguirà questa procedura descritta nello schema. Vi sarà il deposito della domanda da parte dell'OCC per conto del debitore nella cancelleria del tribunale, che con decreto e verificata l'ammissibilità della proposta dichiara aperta la procedura. L'OCC si occuperà di tutte le comunicazioni. Il giudice dà termine di 30 giorni affinché i creditori facciano pervenire all'OCC le dichiarazioni di assenso o dissenso via pec.
Per l’art. 79 Il
concordato minore
è approvato
dai creditori
che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Segue quindi, nello schema, la fase dell’omologazione dove il giudice potrà, dopo aver verificato le maggioranze e l'ammissibilità e fattibilità del piano del debitore, omologare il concordato o, in caso contrario, respingerla.
Il giudice potrà accogliere le richiesta o respingerla con decreto motivato, nel caso in cui la respinga provvederà con sentenza impugnabile ex art. 50.
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