Il concordato nella liquidazione coatta amministrativa
Come visto per
l’art. 296 se la legge non dispone diversamente è sempre possibile il
concordato preventivo nella liquidazione coatta amministrativa. Ma è
possibile il concordato nella liquidazione coatta amministrativa? Sì.
È infatti l'autorità che
vigila sulla
liquidazione, su
parere del
commissario liquidatore, sentito il comitato
di sorveglianza,
può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno
o più
creditori o
un terzo a proporre al tribunale un concordato,
a norma
dell'articolo 240, osservate le disposizioni dell'articolo 265,
se si
tratta di società,
cioè secondo le regole del concordato nella liquidazione giudiziale.
La procedura parte
con il deposito della proposta di concordato nella cancelleria del
tribunale competente ex art. 27. La proposta deve essere accompagnata
dal parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza e
deve essere anche comunicata a tutti i creditori ammessi al passivo
secondo quanto dispone l’art. 388 comma 4. Deve poi inserita nella
Gazzetta Ufficiale e depositata presso il registro delle imprese. Contro
la proposta è possibile presentare opposizione.
Ed infatti i
creditori e gli altri interessati
possono presentare
nella cancelleria del tribunale le loro opposizioni
nel
termine perentorio
di trenta giorni,
decorrente dalla comunicazione fatta dal
commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità
pubblicitarie relative alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e al deposito
presso il registro delle imprese per ogni altro interessato.
Viene poi la
decisione del tribunale. Questi
sentito il
parere dell'autorità
che vigila sulla
liquidazione, decide sulle
opposizioni e
sulla proposta
di concordato con sentenza in camera
di consiglio.
Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 245 relativo
al giudizio di omologazione, 246 sull’efficacia del decreto di
omologazione e 247 sul reclamo contro il decreto del tribunale, mentre
gli effetti del concordato sono disciplinati dall’art. 248.
Il concordato può
essere anche risolto e annullato per gli stessi motivi previsti per
l’annullamento e risoluzione del concordato nella liquidazione
giudiziale. Si applicano tutti i commi dell’art. 250 relativo alla
risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale tranne il
primo.
Infatti per il
primo comma dell’art. 250 nel concordato nella liquidazione giudiziale
la risoluzione può essere chiesta da ciascun creditore.
Nel caso del
concordato nella liquidazione coatta amministrativa, invece, la
risoluzione, per il primo comma dell’art. 315, può essere chiesta, oltre
che da uno o più creditori, anche dal commissario liquidatore. Il
tribunale decide sulla richiesta
e se vi sono le condizioni per la risoluzione , la pronuncia con
sentenza in camera di consiglio.
L’annullamento
secondo le regole previste dall’art. 251 può essere chiesto dal
commissario liquidatore e dai creditori.
Come si vede il
commissario può sia nei casi di risoluzione sia in quelli dia
annullamento, agire per farle dichiarare dal tribunale.
Ciò si spiega anche per il fatto che per l’ultimo comma dell’art.
314 il commissario liquidatore con l'assistenza
del comitato
di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato Risolto o
annullato il concordato, si riapre
la liquidazione
coatta amministrativa e l'autorità'
che vigila
sulla liquidazione
adotta i provvedimenti che ritiene necessari. |
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