Il concordato nella liquidazione coatta amministrativa

Come visto per l’art. 296 se la legge non dispone diversamente è sempre possibile il concordato preventivo nella liquidazione coatta amministrativa. Ma è possibile il concordato nella liquidazione coatta amministrativa? Sì. È infatti l'autorità che  vigila  sulla  liquidazione,  su  parere  del commissario liquidatore, sentito il comitato  di  sorveglianza,  può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno  o  più  creditori  o  un terzo a proporre al tribunale un concordato,  a  norma  dell'articolo 240, osservate le disposizioni dell'articolo 265,  se  si  tratta  di società, cioè secondo le regole del concordato nella liquidazione giudiziale.

La procedura parte con il deposito della proposta di concordato nella cancelleria del tribunale competente ex art. 27. La proposta deve essere accompagnata dal parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza e deve essere anche comunicata a tutti i creditori ammessi al passivo secondo quanto dispone l’art. 388 comma 4. Deve poi inserita nella Gazzetta Ufficiale e depositata presso il registro delle imprese. Contro la proposta è possibile presentare opposizione.

Ed infatti i creditori e gli altri interessati  possono  presentare  nella cancelleria del tribunale le loro opposizioni  nel  termine  perentorio  di  trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal  commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie relative alla pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale e al deposito  presso il registro delle imprese per ogni altro interessato.

Viene poi la decisione del tribunale. Questi  sentito  il  parere  dell'autorità che  vigila sulla liquidazione, decide sulle  opposizioni  e  sulla  proposta  di concordato con sentenza in camera  di  consiglio.  Si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 245 relativo al giudizio di omologazione, 246 sull’efficacia del decreto di omologazione e 247 sul reclamo contro il decreto del tribunale, mentre gli effetti del concordato sono disciplinati dall’art. 248.

Il concordato può essere anche risolto e annullato per gli stessi motivi previsti per l’annullamento e risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale. Si applicano tutti i commi dell’art. 250 relativo alla risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale tranne il primo.

Infatti per il primo comma dell’art. 250 nel concordato nella liquidazione giudiziale la risoluzione può essere chiesta da ciascun creditore.

Nel caso del concordato nella liquidazione coatta amministrativa, invece, la risoluzione, per il primo comma dell’art. 315, può essere chiesta, oltre che da uno o più creditori, anche dal commissario liquidatore. Il tribunale decide sulla richiesta  e se vi sono le condizioni per la risoluzione , la pronuncia con sentenza in camera di consiglio.

L’annullamento secondo le regole previste dall’art. 251 può essere chiesto dal commissario liquidatore e dai creditori.

Come si vede il commissario può sia nei casi di risoluzione sia in quelli dia annullamento, agire per farle dichiarare dal tribunale.  Ciò si spiega anche per il fatto che per l’ultimo comma dell’art. 314 il commissario liquidatore con l'assistenza  del  comitato  di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato Risolto o annullato il concordato, si riapre  la  liquidazione coatta amministrativa e l'autorità'  che  vigila  sulla  liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

 


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