Il concordato nella liquidazione giudiziale delle società
Gli articoli 265,
266, e 267 si occupano delle regole nel caso in cui sia chiesto il
concordato durante la liquidazione giudiziale.
Non si apre una
disciplina particolare rispetto a quella già vista, ma si applicano solo
delle regole derogatorie della disciplina prevista in caso di concordato
chiesto durante la liquidazione di un imprenditore individuale. Vediamo
queste regole.
Proposta di
concordato:
è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza sociale;
Decisione sulla
presentazione della proposta di concordato.
Se l'atto
costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente la decisione è
presa:
a) nelle
società di
persone, dai
soci che
rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle società
per azioni, in
accomandita per
azioni e
a responsabilità limitata, e nelle
società cooperative,
vi sarà la delibera dagli amministratori.
In entrambi i casi
la decisione o la delibera deve risultare da verbale
redatto da
notaio ed
è
depositata
ed iscritta
nel registro
delle imprese
a norma
dell'articolo 2436 del codice civile.
Se il concordato è
omologato, e salvo patto contrario, ha effetto
anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa
cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro
confronti, ma contro il decreto di chiusura
della liquidazione
giudiziale aperta
nei confronti
del socio
è ammesso
reclamo a
norma dell'articolo 124.
Nel caso in cui la
liquidazione giudiziale riguardi soci illimitatamente responsabili, il
socio può proporre un
concordato ai creditori
sociali e
particolari
concorrenti nella procedura
di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti.
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