Il concordato nella liquidazione giudiziale delle società

Il concordato nella liquidazione giudiziale delle società

Gli articoli 265, 266, e 267 si occupano delle regole nel caso in cui sia chiesto il concordato durante la liquidazione giudiziale.

Non si apre una disciplina particolare rispetto a quella del concordato preventivo, ma si applicano solo delle regole derogatorie a quella disciplina. Vediamo queste regole.

 Proposta di concordato: è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza sociale.

Decisione sulla presentazione della proposta di concordato.

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente la decisione è presa:

a) nelle  società  di  persone,  dai  soci  che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;

b) nelle società per azioni,  in  accomandita  per  azioni  e  a responsabilità limitata, e nelle  società  cooperative,  vi sarà la delibera dagli amministratori.

In entrambi i casi  la decisione o la delibera deve risultare da verbale  redatto  da  notaio  ed  è

depositata  ed  iscritta  nel  registro   delle   imprese   a   norma dell'articolo 2436 del codice civile.

Se il concordato è omologato, e salvo patto contrario, ha effetto  anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa  cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti, ma contro il decreto di chiusura  della  liquidazione  giudiziale aperta  nei  confronti  del  socio  è  ammesso   reclamo   a   norma dell'articolo 124. 

Nel caso in cui la liquidazione giudiziale riguardi soci illimitatamente responsabili, il socio  può proporre un concordato ai  creditori  sociali  e  suoi creditori particolari  concorrenti  nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti.

 

 


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