Il concordato preventivo
Del concordato
preventivo ce siamo già occupati seguendo l’ordine del codice, ma solo
per l’aspetto processuale, ora invece dobbiamo occuparci dell’aspetto
sostanziale del concordato.
Gli articoli 84 e
ss. del codice si occupano del concordato preventivo. Con la proposta di
concordato il debitore cerca di evitare la liquidazione giudiziale prima
del suo verificarsi e l’art. 84 al primo comma ci illustra lo scopo del
concordato preventivo con questa definizione:
“Con
il concordato
preventivo il
debitore
realizza il
soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o
la liquidazione del patrimonio”.
Il concordato può
essere quindi di due tipi, con continuità aziendale e liquidatorio.
A)
Con la continuità aziendale,
in modo che i creditori possano ricevere quanto previsto in base al
concordato grazie alla continuazione dell’attività d’impresa risanata.
In questo
concordato i
creditori sono
soddisfatti in
misura
prevalente dal
ricavato
prodotto dalla
continuità aziendale
compresa la
cessione del magazzino.
La continuità può
essere di due tipi:
a.1.
Diretta, nel senso che l’imprenditore continua a gestire la sua
impresa; in questo caso il
piano prevede
che l'attività
d'impresa sia funzionale ad assicurare il
ripristino
dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei
creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci.
a.2.
Indiretta, nel senso che sia
prevista la gestione dell’azienda o la sua ripresa da parte di un
soggetto diverso dall’imprenditore - debitore originario in base a una
serie di contratti stipulati tra l’imprenditore e il nuovo gestore
dell’azienda.
B)
Con la liquidazione del
patrimonio, nel senso che i beni dell’azienda sono liquidati per la
soddisfazione dei creditori; in questo modo l’impresa cessa di esistere.
Questo secondo
tipo di concordato è possibile solo se vi sono soggetti esterni che
incrementino il patrimonio da liquidare.
Non tutti i
debitori possono accedere al concordato preventivo, ma solo quelli (art.
85 comma 1) che, trovandosi in stato di crisi o d’insolvenza, sono
soggetti alla liquidazione giudiziale ex art. 121 facendo salvo comunque
l’art. 296 che in generale si riferisce al fatto che le imprese
sottoposte a liquidazione coatta amministrativa sono ammesse anche al
concordato preventivo.
Fulcro del
concordato preventivo è la proposta che avanza il debitore, proposta che
successivamente dovrà essere sottoposta al voto dei creditori.
La proposta di
concordato si basa su un piano di cui si occupano gli articoli 85, 86,
87 e 88; quest’ultimo articolo si occupa specificamente del pagamento
dei debiti fiscali e della procedura da seguire in questi casi.
Venendo agli
articoli 85, 86 e 87, si scopre che il piano ha un contenuto libero,
lasciato all’iniziativa del debitore, un contenuto eventuale (artt. 85 e
86) e un contenuto obbligatorio ex art. 87.
Vediamo il
contenuto eventuale del piano.
Il piano può
prevedere:
a) la
ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti attraverso
qualsiasi forma,
anche mediante
cessione dei
beni, accollo,
o altre
operazioni
straordinarie,
ivi compresa
l'attribuzione ai
creditori,
nonché a
società da
questi partecipate,
di azioni,
quote, ovvero
obbligazioni,
anche convertibili in azioni, o altri
strumenti finanziari
e titoli
di debito;
b) l'attribuzione
delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad
un assuntore;
c) la eventuale
suddivisione dei creditori in classi;
d) trattamenti
differenziati tra creditori appartenenti a
classi diverse.
E ancora può
prevedere (art. 86):
e) una
moratoria fino
a due
anni dall'omologazione
per il
pagamento dei
creditori
muniti di privilegio,
pegno o ipoteca, salvo che sia prevista
la liquidazione dei
beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Veniamo al
contenuto obbligatorio ex art. 87.
Il piano deve
indicare:
a) le cause della
crisi;
b) la definizione
delle strategie
d'intervento e,
in caso
di concordato in
continuità, i
tempi necessari
per assicurare
il riequilibrio della situazione finanziaria;
c) gli apporti di
finanza nuova, se previsti;
d)
le azioni
risarcitorie e
recuperatorie
esperibili, con
indicazione di quelle eventualmente
proponibili solo
nel caso
di apertura della
procedura di
liquidazione
giudiziale e
delle prospettive di recupero;
e) i tempi delle
attività da compiersi, nonché le iniziative da adottare nel caso di
scostamento tra
gli obiettivi
pianificati e quelli
raggiunti;
f) in caso di
continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al
miglior soddisfacimento dei creditori;
g) ove sia
prevista la prosecuzione dell'attività
d'impresa in forma
diretta, un'analitica individuazione dei
costi e
dei ricavi attesi
dalla prosecuzione dell'attività', delle
risorse finanziarie
necessarie e delle relative modalità di copertura. |
|
Manuale della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, versione completa e di sintesi Accedi da qui |