Il pagamento di una cambiale scaduta

In via generale il pagamento di una cambiale scaduta potrebbe essere revocato con un’azione da parte del curatore, in quanto si tratta di un pagamento di un credito liquido e esigibile, tuttavia la situazione in questo caso si presenta più complessa, e bisogna chiedersi…

Chi ha ricevuto il pagamento, quindi il creditore cambiario, poteva rifiutare il pagamento senza subirne un danno?

Se il rifiuto del pagamento comportava per il creditore la perdita del diritto di regresso nei confronti di altri obbligati cambiari, questo pagamento non potrà essere revocato, se invece non c’era questo pericolo, sarà possibile revocare questo pagamento.

Ma ammettiamo che il pagamento di questa cambiale non possa essere revocato per i motivi appena detti, cosa potrà fare il curatore?

Il curatore potrà agire contro l’ultimo obbligato in via di regresso (magari il traente di una cambiale tratta) dimostrando che quando ha tratto o girato la cambiale conosceva lo stato d’insolvenza del debitore. Se riesce a fornire questa prova l’ultimo obbligato in via di regresso dovrà restituire al curatore che aveva riscosso per la trasmissione della cambiale al curatore (art. 168).

 


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