Il pagamento di una cambiale scaduta
In via generale il
pagamento di una cambiale scaduta potrebbe essere revocato con un’azione
da parte del curatore, in quanto si tratta di un pagamento di un credito
liquido e esigibile, tuttavia la situazione in questo caso si presenta
più complessa, e bisogna chiedersi…
Chi ha ricevuto il
pagamento, quindi il creditore cambiario, poteva rifiutare il pagamento
senza subirne un danno?
Se il rifiuto del
pagamento comportava per il creditore la perdita del diritto di regresso
nei confronti di altri obbligati cambiari, questo pagamento non potrà
essere revocato, se invece non c’era questo pericolo, sarà possibile
revocare questo pagamento.
Ma ammettiamo che
il pagamento di questa cambiale non possa essere revocato per i motivi
appena detti, cosa potrà fare il curatore?
Il curatore potrà
agire contro l’ultimo obbligato in via di regresso (magari il traente di
una cambiale tratta) dimostrando che quando ha tratto o girato la
cambiale conosceva lo stato d’insolvenza del debitore. Se riesce a
fornire questa prova l’ultimo obbligato in via di regresso dovrà
restituire al curatore che aveva riscosso per la trasmissione della
cambiale al curatore (art. 168). |
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