Il programma di liquidazione
predisposto dal curatore
Il curatore per
procedere alla vendita dei beni del debitore sottoposti alla procedura,
deve predisporre un preciso programma di liquidazione nei modi indicati
dall’art. 213, cui però sono esclusi i beni
in cui la
liquidazione è manifestamente
non conveniente i cui parametri sono indicati dallo stesso articolo
213. Ma veniamo al programma di liquidazione.
Il curatore deve
ricordarsi di due termini
per redigere il programma di liquidazione, e cioè 60 e, soprattutto, 180
giorni. L’art. 213 comma 1 dispone, infatti, che il curatore
entro sessanta giorni dalla
redazione
dell'inventario e
in ogni caso non oltre centottanta giorni
dalla sentenza
dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il
curatore predispone
un programma di
liquidazione da
sottoporre
all'approvazione del
comitato dei
creditori.
Il rispetto del
termine di 180 giorni da parte del curatore è essenziale, perché il
mancato rispetto del termine appena indicato senza giustificato motivo
costituisce una giusta causa di revoca dall’incarico.
Una volta redatto,
il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la
sottoposizione al comitato dei creditori
per l'approvazione.
Il giudice delegato autorizza
i singoli
atti liquidatori
in quanto conformi
al programma approvato. |
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