Il provvedimento di liquidazione e le sue conseguenze

Punto di partenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa è il provvedimento che ordina la liquidazione. Con questo provvedimento, o con altro successivo, sono nominati gli organi della procedura che sono:

a) uno o tre commissari liquidatori quando l’importanza dell’impresa consigli di nominarli. In questo caso i tre commissari deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da  due di essi.

b) il comitato di sorveglianza composto da tre o cinque  membri, scelti fra persone particolarmente  esperte  nel  ramo  di  attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del  comitato di sorveglianza è facoltativa.

Il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa deve essere reso conoscibile, e a tal fine  entro  dieci giorni  dalla  sua  data,  è  pubblicato   integralmente,   a   cura dell'autorità che lo ha  emanato,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità  disposte  nel provvedimento.

 

Gli effetti del provvedimento del liquidazione

Per l’art. 303: “Dalla data del provvedimento che  ordina  la  liquidazione  si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa è una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di  amministrazione  e  di  controllo,   salvo   il   caso   previsto dall'articolo 314.

Nelle controversie anche in  corso,  relative  a  rapporti  di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore”.

L’art. 304 si occupa degli effetti della liquidazione coatta amministrativa per i creditori e i rapporti giuridici preesistenti. Il 304 dichiara applicabili in questo caso dalla data del provvedimento che  ordina  la  liquidazione  le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e  le disposizioni dell'articolo 165.

La sezione III fa riferimento agli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori

(divieto di azioni esecutive individuali, concorso, prelazioni etc. etc.) e l’art. 165 fa riferimento all’esercizio della revocatoria ordinaria. Si tratta quindi dell’applicazione puntuale dei detti capi e dell’art. 165, ma per rendere effettivamente possibile tale applicazione il secondo comma dell’art. 304 dispone che:“Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che  vigila  sulla  liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in  quelli  del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza”. 

 

 


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