Il provvedimento di liquidazione e le sue conseguenze
Punto di partenza
della procedura di liquidazione coatta amministrativa è il provvedimento
che ordina la liquidazione. Con questo provvedimento, o con altro
successivo, sono nominati gli organi della procedura che sono:
a) uno o tre
commissari liquidatori quando l’importanza dell’impresa consigli di
nominarli. In questo caso i tre commissari deliberano a maggioranza, e
la rappresentanza è esercitata congiuntamente da
due di essi.
b) il comitato di
sorveglianza composto da tre o cinque
membri, scelti fra persone particolarmente
esperte nel
ramo di
attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.
Nella liquidazione delle cooperative la nomina del
comitato di sorveglianza è facoltativa.
Il provvedimento
che ordina la liquidazione coatta amministrativa deve essere reso
conoscibile, e a tal fine
entro dieci giorni
dalla sua
data, è
pubblicato
integralmente, a
cura dell'autorità che lo ha
emanato, nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione
all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di
pubblicità disposte
nel provvedimento.
Gli effetti del
provvedimento del liquidazione
Per l’art. 303:
“Dalla data del provvedimento che
ordina la
liquidazione si
applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa è una
persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi
di
amministrazione e
di controllo,
salvo il
caso previsto
dall'articolo 314.
Nelle controversie
anche in corso,
relative a
rapporti
di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario
liquidatore”.
L’art. 304 si
occupa degli effetti della liquidazione coatta amministrativa per i
creditori e i rapporti giuridici preesistenti. Il 304 dichiara
applicabili in questo caso dalla data del provvedimento che
ordina la
liquidazione le
disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e
le disposizioni dell'articolo 165.
La sezione III fa
riferimento agli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per
i creditori (divieto di azioni esecutive individuali, concorso,
prelazioni etc. etc.) e l’art. 165 fa riferimento all’esercizio della
revocatoria ordinaria. Si tratta quindi dell’applicazione puntuale dei
detti capi e dell’art. 165, ma per rendere effettivamente possibile tale
applicazione il secondo comma dell’art. 304 dispone che:“Si
intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato
l'autorità amministrativa che
vigila sulla
liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore
e, in quelli
del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza”.
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