Il trattamento dei crediti e dei finanziamenti nel concordato preventivo

 

Il codice dall’art. 98 all’art. 102 tratta in maniera eterogenea dei crediti e dei finanziamenti durante la procedura di concordato preventivo.

L’art. 98 e l’art. 100 si occupano dei crediti, i rimanenti dei finanziamenti.

L’art. 98 si riferisce al pagamento dei crediti prededucibili, e esprime il concetto secondo cui questi saranno regolarmente pagati durante la procedura al verificarsi della loro scadenza prevista dalla legge o dal contratto.

L’art. 100 affronta, invece, un caso più particolare: il debitore può durante al procedura procedere al pagamento dei crediti pregressi?

Sì, ma se debitamente autorizzato dal tribunale.

L’art. 99 risponde a una domanda: il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti funzionali all’esercizio dell’attività aziendale fino all’omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti? E questi finanziamenti, ammesso che siano concessi, sono anche prededucibili?

Sì, ma sarà necessario seguire la procedura prevista dallo stesso articolo 99 e tutto parte dal ricorso che dovrà depositare il debitore nella cancelleria del tribunale che deciderà con decreto motivato

 


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