Il trattamento dei crediti e dei finanziamenti nel concordato preventivo
Il codice
dall’art. 98 all’art. 102 tratta in maniera eterogenea dei crediti e dei
finanziamenti durante la procedura di concordato preventivo.
L’art. 98 e l’art.
100 si occupano dei crediti, i rimanenti dei finanziamenti.
L’art. 98 si
riferisce al pagamento dei crediti prededucibili, e esprime il concetto
secondo cui questi saranno regolarmente pagati durante la procedura al
verificarsi della loro scadenza prevista dalla legge o dal contratto.
L’art. 100
affronta, invece, un caso più particolare: il debitore può durante al
procedura procedere al pagamento dei crediti pregressi?
Sì, ma se
debitamente autorizzato dal tribunale.
L’art. 99 risponde
a una domanda: il debitore può chiedere di essere autorizzato a
contrarre finanziamenti funzionali all’esercizio dell’attività aziendale
fino all’omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione
dei debiti? E questi finanziamenti, ammesso che siano concessi, sono
anche prededucibili? |
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