La
disciplina dei crediti pecuniari, interessi, scadenza, crediti
condizionali e infruttiferi (art. 154 e 156)
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Sospensione
del corso degli interessi:
la dichiarazione di
apertura della
liquidazione
giudiziale sospende il corso
degli interessi
convenzionali o
legali, agli effetti
del concorso, fino alla chiusura della procedura oppure
fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo
234, comma
7, a meno che i
crediti non
siano garantiti
da ipoteca,
da pegno
o privilegio, salvo quanto è disposto dall'articolo 153,
comma 3 secondo il quale per i crediti con privilegio generale il
decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di
riparto finale.
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Scadenza dei
crediti pecuniari:
la dichiarazione di dichiarazione giudiziale fa considerare scaduti
tutti i crediti pecuniari che non erano ancora scaduti nel giorno
della data di apertura della liquidazione giudiziale.
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Crediti
condizionali:
partecipano al concorso secondo le regole degli artt. 203, 226, 227.
Sono compresi nei crediti condizionali anche quelli che non
possono essere fatti valere contro il debitore il
cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se
non previa escussione di un
obbligato principale. In altre parole sono considerati condizionali
perché bisogna attendere prima l’escussione del debitore principale
e vedere l’esito di questa; per questo motivo sono considerati
condizionali.
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Crediti
infruttiferi:
i crediti
infruttiferi non
ancora scaduti
alla data
dell'apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi
al passivo per
l'intera somma, ma ad ogni
singola ripartizione
saranno detratti gli interessi composti,
in ragione
del saggio
stabilito dall'articolo 1284 del codice
civile, per
il tempo
che resta
a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino
al giorno
della scadenza del credito.
Disciplina dei
crediti non pecuniari e dei crediti derivanti da obbligazioni o altri
titoli di debito.
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Disciplina dei
crediti non pecuniari:
i crediti non scaduti, aventi per oggetto una
prestazione in danaro
determinata con riferimento
ad altri
valori o
aventi per oggetto
una prestazione diversa dal
danaro, concorrono
secondo il loro
valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale (art.
156).
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Disciplina dei
crediti derivanti da obbligazioni o altri titoli di debito:
crediti derivanti da
obbligazioni e
da altri
titoli di debito sono
ammessi al passivo per il loro valore nominale,
detratti i rimborsi già effettuati; se e' previsto un premio
da estrarre
a sorte, il suo valore
attualizzato viene
distribuito tra
tutti i titoli che
hanno diritto al sorteggio.
La compensazione
Chiediamoci se il
creditore può opporre in compensazione un suo credito durante la
procedura di liquidazione; bisogna distinguere (art. 155):
a) il credito da
opporre in compensazione è sorto
prima dell’inizio della procedura concorsuale: la risposta è sì, il
creditore potrà opporre la compensazione, anche se il credito non era
ancora scaduto prima dell’apertura della procedura concorsuale.
b) credito sorto
per atto tra vivi dopo la domanda
cui è seguita la procedura di liquidazione: non è possibile opporre
in compensazione questo credito con i crediti del debitore sottoposto a
liquidazione.
Creditori di più
coobbligati solidali
Può darsi che la
liquidazione giudiziale riguardi più coobbligati in solido, magari soci
di una società di persone, nei confronti dello stesso creditore (art.
150).
In tal caso il
creditore concorre nella liquidazione giudiziale di ogni debitore per
l’intero credito per capitale e accessori fino al totale pagamento. Tra
i coobbligati il regresso sarà possibile solo dopo che il creditore sia
stato interamente soddisfatto.
L’art. 162,
infine, si occupa delle altre regola relative ai coobbligati solidali,
come il caso in cui il creditore prima dell’apertura della procedura di
liquidazione ha ricevuto da un coobbligato in solido o da un fideiussore
parte del credito; in tal caso ha diritto di concorrere solo per la
parte non riscossa.
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