La disciplina dei crediti pecuniari, interessi, scadenza, crediti condizionali e infruttiferi (art. 154 e 156)

 

  • Sospensione del corso degli interessi:  la dichiarazione di  apertura  della  liquidazione  giudiziale sospende il  corso  degli  interessi  convenzionali  o  legali,  agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura oppure  fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo  234,  comma  7,  a meno che i crediti  non  siano  garantiti  da  ipoteca,  da  pegno  o privilegio, salvo quanto è disposto dall'articolo 153, comma 3 secondo il quale per i crediti con privilegio generale il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto finale.
  • Scadenza dei crediti pecuniari: la dichiarazione di dichiarazione giudiziale fa considerare scaduti tutti i crediti pecuniari che non erano ancora scaduti nel giorno della data di apertura della liquidazione giudiziale.
  • Crediti condizionali: partecipano al concorso secondo le regole degli artt. 203, 226, 227.  Sono compresi nei crediti condizionali anche quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il  cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non  previa escussione di un obbligato principale. In altre parole sono considerati condizionali perché bisogna attendere prima l’escussione del debitore principale e vedere l’esito di questa; per questo motivo sono considerati condizionali.
  • Crediti infruttiferi: i  crediti  infruttiferi  non  ancora   scaduti   alla   data dell'apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi  al  passivo per l'intera somma, ma ad  ogni  singola  ripartizione  saranno detratti gli interessi composti,  in  ragione  del  saggio  stabilito dall'articolo 1284 del codice  civile,  per  il  tempo  che  resta  a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino  al  giorno  della scadenza del credito.

 

Disciplina dei crediti non pecuniari e dei crediti derivanti da obbligazioni o altri titoli di debito.

 

  • Disciplina dei crediti non pecuniari: i crediti non scaduti, aventi per oggetto una  prestazione  in danaro determinata con riferimento  ad  altri  valori  o  aventi  per oggetto una prestazione diversa dal  danaro,  concorrono  secondo  il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale (art. 156).
  • Disciplina dei crediti derivanti da obbligazioni o altri titoli di debito: crediti derivanti da  obbligazioni  e  da  altri  titoli  di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale,  detratti i rimborsi già effettuati; se e' previsto un premio  da  estrarre  a sorte, il suo valore  attualizzato  viene  distribuito  tra  tutti  i titoli che hanno diritto al sorteggio.

 

La compensazione

Chiediamoci se il creditore può opporre in compensazione un suo credito durante la procedura di liquidazione; bisogna distinguere (art. 155):

a) il credito da opporre in compensazione è sorto prima dell’inizio della procedura concorsuale: la risposta è sì, il creditore potrà opporre la compensazione, anche se il credito non era ancora scaduto prima dell’apertura della procedura concorsuale.

b) credito sorto per atto tra vivi dopo la domanda cui è seguita la procedura di liquidazione: non è possibile opporre in compensazione questo credito con i crediti del debitore sottoposto a liquidazione.

 

Creditori di più coobbligati solidali

Può darsi che la liquidazione giudiziale riguardi più coobbligati in solido, magari soci di una società di persone, nei confronti dello stesso creditore (art. 150).

In tal caso il creditore concorre nella liquidazione giudiziale di ogni debitore per l’intero credito per capitale e accessori fino al totale pagamento. Tra i coobbligati il regresso sarà possibile solo dopo che il creditore sia stato interamente soddisfatto.

L’art. 162, infine, si occupa delle altre regola relative ai coobbligati solidali, come il caso in cui il creditore prima dell’apertura della procedura di liquidazione ha ricevuto da un coobbligato in solido o da un fideiussore parte del credito; in tal caso ha diritto di concorrere solo per la parte non riscossa.

 


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