La domanda presentata dal debitore e la sentenza del tribunale

La domanda va presentata con ricorso e il debitore può presentarla anche personalmente con l’assistenza dell’OCC (art. 269).

L’OCC ha un ruolo fondamentale, perché  deve redigere una relazione, da allegare al ricorso del debitore,  che  esponga   una   valutazione   sulla   completezza   e l'attendibilità della  documentazione  depositata  a  corredo  della domanda e  che  illustri  la  situazione  economica,  patrimoniale  e finanziaria del debitore.

L’OCC, inoltre,  entro sette giorni dal  conferimento  dell'incarico  da parte del debitore, ne dà notizia  all'agente  della  riscossione  e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti  sulla  base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Il tribunale ha ricevuto la domanda di apertura della procedura, che ricordiamo potrebbe essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero, e se vi sono le condizioni del sovraindebitamento e verificata la completezza della documentazione allegata dal debitore al ricorso, e sempreché non siano state presentate domande per accedere agli strumenti di regolazione della crisi (titolo IV del codice) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata con sentenza.

Vediamo il contenuto della sentenza (art. 270 comma 2).

“Con la sentenza il tribunale:

a) nomina il giudice delegato;

b) nomina il liquidatore, confermando l'OCC di  cui  all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei  gestori della crisi di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  giustizia  24

settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i  gestori  residenti  nel  circondario  del  tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata  e comunicata al presidente del tribunale;

c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei  bilanci e  delle  scritture  contabili  e   fiscali   obbligatorie,   nonché dell'elenco dei creditori;

d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del  debitore  e ai  creditori  risultanti  dall'elenco  depositato  un  termine   non superiore  a  sessanta   giorni   entro   il   quale,   a   pena   di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,  a  mezzo  posta elettronica   certificata,   la   domanda   di    restituzione,    di rivendicazione o di  ammissione  al  passivo,  predisposta  ai  sensi

dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni  facenti  parte  del patrimonio di liquidazione, salvo che non  ritenga,  in  presenza  di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il  terzo  a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) dispone l'inserimento della sentenza  nel  sito  internet  del tribunale o del  Ministero  della  giustizia.  Nel  caso  in  cui  il debitore svolga attività d'impresa,  la  pubblicazione  è altresì

effettuata presso il registro delle imprese (questo adempimento deve essere effettuato dal liquidatore);

g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti” (questo adempimento deve essere effettuato dal liquidatore).

 

La sentenza è notificata (art. 270 comma 4) al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni  oggetto  di liquidazione.

Si noti che la procedura di accesso alla procedura, così come descritta dall’art. 270 è un po’ scarna, ed è per questo che il quinto comma dell’art. 270 dispone che per quanto non regolato dalle regole specifiche appena viste si applicano le regole generali previste dal titolo III e cioè dal procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Può darsi (art. 271) che la domanda sia stata presentata dal creditore o dal pubblico ministero, ma il debitore chiede l’accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento ( capo II del titolo IV). Si verifica, quindi, un caso di concorso di procedure.

In questi casi il giudice dà termine al debitore per l’integrazione dalla domanda.

Durante questo termine  non può  essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la  relativa  domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura di concordato preventivo ai  sensi del capo III del titolo IV. Ma se alla scadenza del termine assegnatogli il debitore non ha  integrato la domanda, o in  ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al  capo III del titolo IV, il giudice provvede all’apertura delle liquidazione controllata ai  sensi  dell'articolo  270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da  51 a 55 sulle impugnazioni delle decisioni del tribunale e per le misure protettive.

 

 


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