La domanda presentata dal debitore e la sentenza del tribunale
La domanda va
presentata con ricorso e il debitore può presentarla anche personalmente
con l’assistenza dell’OCC (art. 269).
L’OCC ha un ruolo
fondamentale, perché deve
redigere una relazione, da allegare al ricorso del debitore,
che esponga
una valutazione
sulla
completezza e
l'attendibilità della
documentazione depositata
a corredo
della domanda e che
illustri la
situazione
economica, patrimoniale
e finanziaria del debitore.
L’OCC, inoltre,
entro sette giorni dal
conferimento
dell'incarico da parte del
debitore, ne dà notizia
all'agente della
riscossione e agli
uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti
sulla base
dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
Il tribunale ha
ricevuto la domanda di apertura della procedura, che ricordiamo potrebbe
essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero, e se
vi sono le condizioni del sovraindebitamento e verificata la completezza
della documentazione allegata dal debitore al ricorso, e sempreché non
siano state presentate domande per accedere agli strumenti di
regolazione della crisi (titolo IV del codice) dichiara aperta la
procedura di liquidazione controllata con sentenza.
Vediamo il
contenuto della sentenza (art. 270 comma 2).
“Con la sentenza
il tribunale:
a) nomina il
giudice delegato;
b) nomina il
liquidatore, confermando l'OCC di
cui all'articolo 269
o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei
gestori della crisi di
cui al
decreto del
Ministro della
giustizia 24
settembre 2014, n.
c) ordina al
debitore il deposito entro sette giorni dei
bilanci e delle
scritture contabili
e fiscali
obbligatorie,
nonché dell'elenco dei creditori;
d) assegna ai
terzi che vantano diritti sui beni del
debitore e ai
creditori risultanti
dall'elenco
depositato un
termine non
superiore a
sessanta
giorni entro
il quale,
a pena
di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,
a mezzo
posta elettronica
certificata,
la domanda
di
restituzione,
di rivendicazione o di
ammissione al
passivo, predisposta
ai sensi
dell'articolo 201;
si applica l'articolo 10, comma 3;
e) ordina la
consegna o il rilascio dei beni
facenti parte
del patrimonio di liquidazione, salvo che non
ritenga, in
presenza di gravi e
specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il
terzo a utilizzare
alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in
esecuzione a cura del liquidatore;
f) dispone
l'inserimento della sentenza
nel sito
internet del
tribunale o del Ministero
della giustizia.
Nel caso
in cui
il debitore svolga attività d'impresa,
la pubblicazione
è altresì
effettuata presso
il registro delle imprese
(questo
adempimento deve essere effettuato dal liquidatore);
g) ordina, quando
vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della
sentenza presso gli uffici competenti”
(questo
adempimento deve essere effettuato dal liquidatore).
La sentenza è
notificata (art. 270 comma 4) al debitore, ai creditori e ai titolari di
diritti sui beni oggetto
di liquidazione.
Si noti che la
procedura di accesso alla procedura, così come descritta dall’art. 270 è
un po’ scarna, ed è per questo che il quinto comma dell’art. 270 dispone
che per quanto non regolato dalle regole specifiche appena viste si
applicano le regole generali previste dal titolo III e cioè dal
procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della
crisi e dell’insolvenza.
Può darsi (art.
271) che la domanda sia stata presentata dal creditore o dal pubblico
ministero, ma il debitore chiede l’accesso alle procedure di
composizione delle crisi da sovraindebitamento ( capo II del titolo IV).
Si verifica, quindi, un caso di concorso di procedure.
In questi casi il
giudice dà termine al debitore per l’integrazione dalla domanda.
Durante questo
termine non può
essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la
relativa domanda è
dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura di concordato
preventivo ai sensi del
capo III del titolo IV. Ma se alla scadenza del termine assegnatogli il
debitore non ha integrato
la domanda, o in ogni caso
di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al
capo III del titolo IV, il giudice provvede all’apertura delle
liquidazione controllata ai
sensi dell'articolo
270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli da
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