| La previsione di insufficiente realizzo 
		Può darsi che tale 
		sia la sproporzione la tra massa passiva e quella attiva della procedura 
		che sia del tutto inutile proseguire nell’accertamento del passivo 
		perché nessun creditore potrà essere soddisfatto. Della questione se ne 
		occupa l’art. 209 che distingue due ipotesi, cioè quando risulta da 
		subito che non può essere acquisito attivo in misura tale da soddisfare 
		anche uno dei creditori, o quando questo accertamento emerge nel corso 
		della procedura. 
		Di conseguenza il 
		tribunale,  con 
		decreto  motivato 
		da  adottarsi  
		prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza 
		del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza 
		stessa,  corredata da 
		una relazione sulle prospettive della liquidazione, e 
		dal  parere del 
		comitato dei creditori, sentito il debitore, 
		dispone  non 
		farsi luogo al procedimento di accertamento del 
		passivo  
		relativamente  ai crediti 
		concorsuali se risulta che non può essere 
		acquisito  attivo da 
		distribuire  ad 
		alcuno  dei 
		creditori   che  
		abbiano   
		chiesto l'ammissione  al 
		passivo,  salva 
		la   
		soddisfazione   dei  
		 crediti prededucibili e delle spese di procedura.  
		Se l’insufficiente 
		realizzo risulta nel corso della procedura si applicheranno le regole 
		appena viste, in quanto compatibili (art. 209 comma 2); in quest’ultimo 
		caso, quindi, non si farà riferimento all’udienza dell’esame per lo 
		stato passivo, perché questa molto probabilmente si sarà già tenuta. 
		Il 
		curatore  comunica 
		il  decreto 
		trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato 
		domanda  di 
		ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali, 
		nei quindici giorni  
		successivi,  possono 
		presentare  reclamo, 
		a  norma 
		dell'articolo 124, alla corte di appello, 
		che  provvede 
		sentiti  il 
		reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.  | 
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