La previsione di insufficiente realizzo

Può darsi che tale sia la sproporzione la tra massa passiva e quella attiva della procedura che sia del tutto inutile proseguire nell’accertamento del passivo perché nessun creditore potrà essere soddisfatto. Della questione se ne occupa l’art. 209 che distingue due ipotesi, cioè quando risulta da subito che non può essere acquisito attivo in misura tale da soddisfare anche uno dei creditori, o quando questo accertamento emerge nel corso della procedura.

Di conseguenza il  tribunale,  con  decreto  motivato  da  adottarsi   prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza  stessa,  corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e  dal  parere del comitato dei creditori, sentito il debitore,  dispone  non  farsi luogo al procedimento di accertamento del  passivo  relativamente  ai crediti concorsuali se risulta che non può essere  acquisito  attivo da  distribuire  ad  alcuno  dei  creditori   che   abbiano   chiesto l'ammissione  al  passivo,  salva  la   soddisfazione   dei   crediti prededucibili e delle spese di procedura.

Se l’insufficiente realizzo risulta nel corso della procedura si applicheranno le regole appena viste, in quanto compatibili (art. 209 comma 2); in quest’ultimo caso, quindi, non si farà riferimento all’udienza dell’esame per lo stato passivo, perché questa molto probabilmente si sarà già tenuta.

Il  curatore  comunica  il  decreto  trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato  domanda  di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali,  nei quindici giorni  successivi,  possono  presentare  reclamo,  a  norma dell'articolo 124, alla corte di appello,  che  provvede  sentiti  il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.

 


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