La previsione di insufficiente realizzo
Può darsi che tale
sia la sproporzione la tra massa passiva e quella attiva della procedura
che sia del tutto inutile proseguire nell’accertamento del passivo
perché nessun creditore potrà essere soddisfatto. Della questione se ne
occupa l’art. 209 che distingue due ipotesi, cioè quando risulta da
subito che non può essere acquisito attivo in misura tale da soddisfare
anche uno dei creditori, o quando questo accertamento emerge nel corso
della procedura.
Di conseguenza il
tribunale, con
decreto motivato
da adottarsi
prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza
del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza
stessa, corredata da
una relazione sulle prospettive della liquidazione, e
dal parere del
comitato dei creditori, sentito il debitore,
dispone non
farsi luogo al procedimento di accertamento del
passivo
relativamente ai crediti
concorsuali se risulta che non può essere
acquisito attivo da
distribuire ad
alcuno dei
creditori che
abbiano
chiesto l'ammissione al
passivo, salva
la
soddisfazione dei
crediti prededucibili e delle spese di procedura.
Se l’insufficiente
realizzo risulta nel corso della procedura si applicheranno le regole
appena viste, in quanto compatibili (art. 209 comma 2); in quest’ultimo
caso, quindi, non si farà riferimento all’udienza dell’esame per lo
stato passivo, perché questa molto probabilmente si sarà già tenuta.
Il
curatore comunica
il decreto
trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato
domanda di
ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali,
nei quindici giorni
successivi, possono
presentare reclamo,
a norma
dell'articolo 124, alla corte di appello,
che provvede
sentiti il
reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore. |
|
Manuale della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, versione completa e di sintesi Accedi da qui |