La procedura  di liquidazione

La procedura di liquidazione coatta amministrativa segue lo schema di quella della liquidazione giudiziale. In effetti abbiamo i passaggi tipici di quella procedura, che elenchiamo prima di approfondire.

1) presa in consegna dei beni da parte del commissario liquidatore di beni e scritture contabili e redazione dell’inventario;

2) comunicazione a ogni creditore o titolare di diritti sui beni oggetto della liquidazione, dell’indirizzo di posta elettronica certificata del commissario, con invito a indicare al commissario l’indirizzo di pec dei destinatari della comunicazione; particolarità della procedura è che anche quelli che non hanno ricevuto la comunicazione dal commissario possono chiedere il riconoscimento dei propri crediti o diritti sui beni, inviando raccomandata al commissario entro 60 gg. dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale.

3) comunicazioni al commissario liquidatore da parte di creditori e titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;

4)formazione dell’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;

5) deposito dell’elenco dei creditori da parte del commissario in cancelleria che diviene esecutivo con il deposito;

6) liquidazione dell’attivo da parte del commissario;

7) ripartizione dell’attivo;

8) chiusura delle liquidazione.

La figura del commissario liquidatore.

Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive  dell'autorità che  vigila  sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

Per l’art. 302 il commissario è per  quanto  attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore che è stato revocato è proposta  dal  nuovo  liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Si applicano al commissario molte regole previste per il curatore,  cioè gli articoli 129, 134 e 136.

Per applicare correttamente questi articoli il terzo comma dell’art. 302 specifica  che nei singoli articoli s’intendono sostituiti nei  poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione. Il commissario ha poi il potere di esercitare le azioni di responsabilità previste contro gli amministratori e gli organi di controllo previste per la s.p.a. e la s.r.l. (artt. 2393, 2394, 2476 comma sette e art. 2497 c.c.) ma solo con la preventiva autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione. Per quanto riguarda le riduzioni di crediti, le  transazioni,  i  compromessi,  le rinunzie  alle  liti,  le  ricognizioni  di  diritti  di  terzi,   la cancellazione di ipoteche, la  restituzione  di  pegni,  lo  svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni  e  gli  altri atti di straordinaria amministrazione ( art. 132) di valore indeterminato o superiore  a  euro 1032,91 e  per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorità di vigilanza, che  provvede  sentito  il comitato di sorveglianza.

 

La procedura di liquidazione, le attività del commissario liquidatore.

La prima cosa che deve fare il commissario ex art. 305 è quella di prendere  in consegna le  scritture  contabili  e gli  altri   documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.  Ciò fatto deve formare l’inventario nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

L’imprenditore, o gli amministratori se si tratta di società o ente persona giuridica, devono   rendere   al commissario liquidatore il conto della  gestione  relativo  al  tempo successivo all'ultimo bilancio. Il commissario deve presentare alla  fine  di  ogni  semestre  all'autorità  che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa  e sull’andamento   della   gestione,   precisando   la sussistenza di eventuali indicatori della crisi, accompagnata  da  un rapporto del comitato di sorveglianza.  Sempre alla fine di ogni semestre copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza,  unitamente agli estratti conto  dei  depositi  postali  o  bancari  relativi  al periodo. Ricevuta la relazione il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte.  Altra copia  della  relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, in via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è  trasmessa  a  mezzo  di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari  di  diritti sui beni.

 Il commissario con la presa in consegna dei beni del soggetto sottoposto a liquidazione e con la redazione dell’inventario dovrebbe aver chiara la situazione del passivo. Viene quindi la fase della comunicazione ai creditori e a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose  mobili e immobili posseduti dall'impresa sottoposta alla liquidazione coatta amministrativa.

Per l’art. 308, infatti, il commissario  entro un mese dalla nomina comunica  ai soggetti appena indicati  a mezzo posta elettronica certificata, se il  destinatario ha un domicilio digitale e, in  ogni  altro  caso,  a  mezzo  lettera raccomandata  presso  la  sede  dell'impresa  o  la   residenza dei destinatari il suo indirizzo di posta  elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Nella stessa comunicazione o comunque contestualmente a questa il commissario  invita  i creditori e coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose  mobili e immobili posseduti dall'impresa a indicare, entro il termine di cui quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento  sulle conseguenze relative alla mancata comunicazione e relativo all'onere del  creditore  di comunicarne ogni variazione.

Di conseguenza entro quindici giorni dal ricevimento  della  comunicazione  i creditori e  coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose  mobili e immobili posseduti dall'impresa possono  far pervenire al commissario mediante posta  elettronica  certificata  le loro osservazioni o istanze.  C’è da osservare che la comunicazione effettuata dal commissario non vuol dire che vi è stato un accertamento definitivo del il diritto dei destinatari. La  comunicazione, infatti, per il primo comma dell’art. 308 s'intende fatta  con riserva di eventuali contestazioni.

 

Le domande dei creditori e di coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose  mobili e immobili posseduti dall'impresa e di terzi.

Abbiamo visto che i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione hanno quindici giorni di tempo per far pervenire, oltre che loro osservazioni, le loro istanze al commissario. Questa procedura, che è anche quella della liquidazione giudiziale, potrebbe non essere sufficiente per la liquidazione coatta amministrativa che spesso vede coinvolte imprese che hanno moltissimi clienti; pensiamo al caso in cui è sottoposta a liquidazione una compagnia di assicurazioni che tratta anche il settore rca e pensiamo a tutte le persone che devono essere indennizzate dalla compagnia, che difficilmente il commissario giudiziale riuscirà a individuare.

Per questo motivo non sono solo i destinatari della comunicazione del commissario che hanno diritto a inviargli le domande di ammissione al passivo, ma anche tutti gli altri creditori e  coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose  mobili e immobili posseduti dall'impresa possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta  giorni  dalla pubblicazione  del  provvedimento  di  liquidazione  nella  Gazzetta Ufficiale, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica  certificata. Se invieranno la raccomandata ma non indicheranno il loro indirizzo pec, le conseguenze saranno quelle già viste per coloro che hanno ricevuto la comunicazione del commissario e cioè se non hanno indicato al commissario la loro pec, o non gli hanno comunicato la variazione di detta pec  o nei casi di mancata consegna per  cause  imputabili  al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in  cancelleria.  In questi casi si applica l'articolo 104, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile.

 

 

La formazione dello stato passivo, liquidazione dell’attivo e ripartizione dell’attivo.

Il commissario ha ricevuto le domande nella sua casella di posta elettronica certificata da parte dei creditori e di coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose  mobili e immobili posseduti dall'impresa, e anche le loro osservazioni. Può quindi avere un quadro completo della situazione. Vediamo quindi cosa accade, ricordando che  restano salve le disposizioni delle  leggi  speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari  nella  liquidazione  delle imprese che esercitano il credito.

Entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione o nel maggior termine previsto da leggi speciali, forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande ammesse o respinte presentate da coloro che hanno chiesto la rivendicazione, restituzione e separazione su cose  mobili e immobili posseduti dall'impresa sottoposta a liquidazione.

Trasmette l’elenco agli interessati alla loro pec e lo deposita nella cancelleria del tribunale dove l’impresa sottoposta a liquidazione ha il centro degli interessi principali. Il deposito è particolarmente importate, perché grazie a questo deposito l’elenco redatto dal commissario diventa esecutivo. Anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa sono possibili le domande tardive e le impugnazioni. Si applicheranno le regole previste per la liquidazione giudiziale, cioè quelle degli articoli 206, 207, 208 e 210, solo che bisognerà effettuare le seguenti sostituzioni:

-al posto di giudice delegato: giudice incaricato della trattazione di esse dal presidente del tribunale;

-al posto di curatore: commissario giudiziale.

Il commissario liquidatore ha tutti i poteri necessari per liquidare l’attivo, ma con le limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liquidazione, così recita il primo comma dell’art. 311.

In effetti questa enunciazione è subito smentita, almeno in parte, dal secondo comma dello stesso articolo, secondo cui in ogni caso  per la vendita degli immobili e  per  la  vendita dei mobili in blocco occorrono  l'autorizzazione  dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza. Può poi darsi che sottoposta a liquidazione sia una società con soci a responsabilità limitata, ma può darsi che detti soci non siano in regola con i versamenti dovuti alla società.

In tal caso  il presidente  del  tribunale  può,  su   proposta   del   commissario liquidatore,  ingiungere  con  decreto  ai  soci  a   responsabilità limitata e ai precedenti titolari  delle  quote  o  delle  azioni  di eseguire i versamenti ancora dovuti, anche se non sia scaduto  il termine stabilito per il pagamento.

Terminata la liquidazione si dovrà passare alla ripartizione dell’attivo e si seguirà l’ordine stabilito dall’art. 221 cioè l’ordine di distribuzione delle somme previsto nella liquidazione giudiziale.

Nella liquidazione coatta amministrativa sono possibili le ripartizioni parziali e gli acconti parziali.

Per le ripartizioni parziali si applicheranno le regole dell’art. 227 in tema di liquidazione giudiziale, mentre gli acconti parziali sono possibili solo previo  parere  del   comitato   di   sorveglianza,   e   con l'autorizzazione dell'autorità che  vigila  sulla  liquidazione.

Il commissario giudiziale, ricevuto parere e autorizzazione, può distribuire gli acconti parziali a tutti i  creditori  o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano  realizzate  tutte le attività e accertate tutte le passività.  Le domande tardive  per  l'ammissione  di  crediti  o  per  il riconoscimento dei diritti reali  non  pregiudicano  le  ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme  non  ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 225.

Secondo questo articolo  i creditori  ammessi   tardivamente concorrono soltanto  alle  ripartizioni  posteriori  alla  loro  ammissione   in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare  le quote che sarebbero loro spettate nelle  precedenti  ripartizioni  se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso  da  cause ad essi non imputabili.

Prima dell’ultimo riparto, si potrà chiudere la procedura. Gli interessati  potranno eventualmente contestare i documenti presentati dal liquidatore, bilancio finale di liquidazione, conto della gestione e piano di riparto e sulle contestazioni deciderà il tribunale.

Risolte le contestazioni o in mancanza di contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano  di  riparto  si  intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali  tra  i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 231, sul rendiconto,  e,  se  del  caso, degli articoli 2495 , relativo alla cancellazione delle società dal registro delle imprese e 2496 sul deposito dei libri sociali del codice civile.

 

 


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