La procedura
di liquidazione
La procedura di
liquidazione coatta amministrativa segue lo schema di quella della
liquidazione giudiziale. In effetti abbiamo i passaggi tipici di quella
procedura, che elenchiamo prima di approfondire.
1) presa in
consegna dei beni da parte del commissario liquidatore di beni e
scritture contabili e redazione dell’inventario;
2) comunicazione a
ogni creditore o titolare di diritti sui beni oggetto della
liquidazione, dell’indirizzo di posta elettronica certificata del
commissario, con invito a indicare al commissario l’indirizzo di pec dei
destinatari della comunicazione; particolarità della procedura è che
anche quelli che non hanno ricevuto la comunicazione dal commissario
possono chiedere il riconoscimento dei propri crediti o diritti sui
beni, inviando raccomandata al commissario entro 60 gg. dalla
pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta
Ufficiale.
3) comunicazioni
al commissario liquidatore da parte di creditori e titolari di diritti
sui beni oggetto della liquidazione;
4)formazione
dell’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto
della liquidazione;
5) deposito
dell’elenco dei creditori da parte del commissario in cancelleria che
diviene esecutivo con il deposito;
6) liquidazione
dell’attivo da parte del commissario;
7) ripartizione
dell’attivo;
8) chiusura delle
liquidazione.
La figura del
commissario liquidatore.
Il commissario
liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le
direttive dell'autorità che
vigila sulla
liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.
Per l’art. 302 il
commissario è per quanto
attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Durante la
liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario
liquidatore che è stato revocato è proposta
dal nuovo
liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla
liquidazione.
Si applicano al
commissario molte regole previste per il curatore,
cioè gli articoli 129, 134 e 136.
Per applicare
correttamente questi articoli il terzo comma dell’art. 302 specifica
che nei singoli articoli s’intendono sostituiti nei
poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità
che vigila sulla liquidazione. Il commissario ha poi il potere di
esercitare le azioni di responsabilità previste contro gli
amministratori e gli organi di controllo previste per la s.p.a. e la
s.r.l. (artt. 2393, 2394, 2476 comma sette e art. 2497 c.c.) ma solo con
la preventiva autorizzazione dell’autorità che vigila sulla
liquidazione. Per quanto riguarda le riduzioni di crediti, le
transazioni, i
compromessi, le
rinunzie alle
liti, le
ricognizioni di
diritti di
terzi, la
cancellazione di ipoteche, la
restituzione di
pegni, lo
svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni
e gli
altri atti di straordinaria amministrazione ( art. 132) di valore
indeterminato o superiore a
euro 1032,91 e per
la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere
autorizzato dall'autorità di vigilanza, che
provvede sentito
il comitato di sorveglianza.
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La procedura di
liquidazione, le attività del commissario liquidatore.
La prima cosa che
deve fare il commissario ex art. 305 è quella di prendere
in consegna le
scritture contabili
e gli altri
documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra,
l'assistenza di un notaio. Ciò
fatto deve formare l’inventario nominando, se necessario, uno o più
stimatori per la valutazione dei beni.
L’imprenditore, o
gli amministratori se si tratta di società o ente persona giuridica,
devono rendere
al commissario liquidatore il conto della
gestione relativo
al tempo successivo
all'ultimo bilancio. Il commissario deve presentare alla
fine di
ogni semestre
all'autorità che
vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale
dell'impresa e
sull’andamento della
gestione,
precisando la
sussistenza di eventuali indicatori della crisi, accompagnata
da un rapporto del
comitato di sorveglianza. Sempre
alla fine di ogni semestre copia della relazione è trasmessa al comitato
di sorveglianza, unitamente
agli estratti conto dei
depositi postali
o bancari
relativi al periodo.
Ricevuta la relazione il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi
componenti possono formulare osservazioni scritte.
Altra copia
della relazione è
trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, in via telematica
all'ufficio del registro delle imprese ed è
trasmessa a
mezzo di posta
elettronica certificata ai creditori e ai titolari
di diritti sui beni.
Il commissario con la presa in
consegna dei beni del soggetto sottoposto a liquidazione e con la
redazione dell’inventario dovrebbe aver chiara la situazione del
passivo. Viene quindi la fase della comunicazione ai creditori e a
coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e
separazione su cose mobili
e immobili posseduti dall'impresa sottoposta alla liquidazione coatta
amministrativa.
Per l’art. 308,
infatti, il commissario
entro un mese dalla nomina
comunica ai soggetti appena
indicati a mezzo posta
elettronica certificata, se il
destinatario ha un domicilio digitale e, in
ogni altro
caso, a
mezzo lettera
raccomandata presso
la sede
dell'impresa o
la residenza
dei destinatari il suo indirizzo di posta
elettronica certificata e le somme risultanti a credito di
ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa.
Nella stessa comunicazione o comunque contestualmente a questa il
commissario invita
i creditori e coloro che possono far valere domande di
rivendicazione, restituzione e separazione su cose
mobili e immobili posseduti dall'impresa a indicare,
entro il termine di cui quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione, il loro indirizzo di
posta elettronica certificata, con l'avvertimento
sulle conseguenze relative alla mancata comunicazione e relativo
all'onere del creditore
di comunicarne ogni variazione.
Di conseguenza
entro quindici giorni dal
ricevimento della
comunicazione i
creditori e coloro che
possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione
su cose mobili e immobili
posseduti dall'impresa possono
far pervenire al commissario mediante posta
elettronica
certificata le loro
osservazioni o istanze. C’è da
osservare che la comunicazione effettuata dal commissario non vuol dire
che vi è stato un accertamento definitivo del il diritto dei
destinatari. La
comunicazione, infatti, per il primo comma dell’art. 308 s'intende fatta
con riserva di eventuali contestazioni.
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Le domande dei
creditori e di coloro che possono far valere domande di rivendicazione,
restituzione e separazione su cose
mobili e immobili posseduti dall'impresa e di terzi.
Abbiamo visto che
i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione hanno quindici giorni di
tempo per far pervenire, oltre che loro osservazioni, le loro istanze al
commissario. Questa procedura, che è anche quella della liquidazione
giudiziale, potrebbe non essere sufficiente per la liquidazione coatta
amministrativa che spesso vede coinvolte imprese che hanno moltissimi
clienti; pensiamo al caso in cui è sottoposta a liquidazione una
compagnia di assicurazioni che tratta anche il settore rca e pensiamo a
tutte le persone che devono essere indennizzate dalla compagnia, che
difficilmente il commissario giudiziale riuscirà a individuare.
Per questo motivo
non sono solo i destinatari della comunicazione del commissario che
hanno diritto a inviargli le domande di ammissione al passivo, ma anche
tutti gli altri creditori e
coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e
separazione su cose mobili
e immobili posseduti dall'impresa possono chiedere mediante
raccomandata, entro sessanta
giorni dalla
pubblicazione del
provvedimento di
liquidazione nella
Gazzetta Ufficiale, il riconoscimento dei propri crediti e la
restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica
certificata. Se invieranno la raccomandata ma non indicheranno il
loro indirizzo pec, le conseguenze saranno quelle già viste per coloro
che hanno ricevuto la comunicazione del commissario e cioè se non hanno
indicato al commissario la loro pec, o non gli hanno comunicato la
variazione di detta pec o
nei casi di mancata consegna per
cause imputabili
al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in
cancelleria. In
questi casi si applica l'articolo 104, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile.
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La formazione
dello stato passivo, liquidazione dell’attivo e ripartizione
dell’attivo.
Il commissario ha
ricevuto le domande nella sua casella di posta elettronica certificata
da parte dei creditori e di coloro che possono far valere domande di
rivendicazione, restituzione e separazione su cose
mobili e immobili posseduti dall'impresa, e anche le loro
osservazioni. Può quindi avere un quadro completo della situazione.
Vediamo quindi cosa accade, ricordando che
restano salve le disposizioni delle
leggi speciali
relative all'accertamento dei crediti chirografari
nella liquidazione
delle imprese che esercitano il credito.
Entro novanta
giorni
dalla data del provvedimento di liquidazione o nel maggior termine
previsto da leggi speciali, forma l’elenco dei crediti ammessi o
respinti e delle domande ammesse o respinte presentate da coloro che
hanno chiesto la rivendicazione, restituzione e separazione su cose
mobili e immobili posseduti dall'impresa sottoposta a
liquidazione.
Trasmette l’elenco
agli interessati alla loro pec e lo deposita nella cancelleria del
tribunale dove l’impresa sottoposta a liquidazione ha il centro degli
interessi principali. Il deposito è particolarmente importate, perché
grazie a questo deposito l’elenco redatto dal commissario diventa
esecutivo. Anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa
sono possibili le domande tardive e le impugnazioni. Si applicheranno le
regole previste per la liquidazione giudiziale, cioè quelle degli
articoli 206, 207, 208 e 210, solo che bisognerà effettuare le seguenti
sostituzioni:
-al posto di
giudice delegato: giudice incaricato della trattazione di esse dal
presidente del tribunale;
-al posto di
curatore: commissario giudiziale.
Il commissario
liquidatore ha tutti i poteri necessari per liquidare l’attivo, ma con
le limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liquidazione,
così recita il primo comma dell’art. 311.
In effetti questa
enunciazione è subito smentita, almeno in parte, dal secondo comma dello
stesso articolo, secondo cui in
ogni caso per la
vendita degli immobili e
per la
vendita dei mobili in blocco occorrono
l'autorizzazione
dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di
sorveglianza. Può poi darsi che sottoposta a liquidazione sia una
società con soci a responsabilità limitata, ma può darsi che detti soci
non siano in regola con i versamenti dovuti alla società.
In tal caso
il presidente del
tribunale può,
su proposta
del
commissario liquidatore,
ingiungere con
decreto ai
soci a
responsabilità limitata e ai precedenti titolari
delle quote
o delle
azioni di eseguire i
versamenti ancora dovuti, anche se non sia scaduto
il termine stabilito per il pagamento.
Terminata la
liquidazione si dovrà passare
alla ripartizione dell’attivo e si seguirà l’ordine stabilito
dall’art. 221 cioè l’ordine di distribuzione delle somme previsto nella
liquidazione giudiziale.
Nella liquidazione
coatta amministrativa sono possibili le ripartizioni parziali e gli
acconti parziali.
Per le
ripartizioni parziali si applicheranno le regole dell’art.
227 in
tema di liquidazione giudiziale, mentre gli acconti parziali sono
possibili solo previo
parere del
comitato di
sorveglianza,
e con
l'autorizzazione dell'autorità che
vigila sulla
liquidazione.
Il commissario
giudiziale, ricevuto parere e autorizzazione, può distribuire gli
acconti parziali a tutti i
creditori o ad alcune
categorie di essi, anche prima che siano
realizzate tutte le
attività e accertate tutte le passività.
Le domande tardive
per l'ammissione
di crediti
o per
il riconoscimento dei diritti reali
non pregiudicano
le ripartizioni già
avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme
non ancora
distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 225.
Secondo questo
articolo i creditori
ammessi
tardivamente concorrono soltanto
alle ripartizioni
posteriori alla
loro ammissione
in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di
prelevare le quote che
sarebbero loro spettate nelle
precedenti
ripartizioni se assistiti
da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso
da cause ad essi non
imputabili.
Prima dell’ultimo
riparto, si potrà chiudere la procedura. Gli interessati
potranno eventualmente contestare i documenti presentati dal
liquidatore, bilancio finale di liquidazione, conto della gestione e
piano di riparto e sulle contestazioni deciderà il tribunale.
Risolte le
contestazioni o in mancanza di contestazioni, il bilancio, il conto di
gestione e il piano di
riparto si
intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni
finali tra
i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 231, sul
rendiconto, e,
se del
caso, degli articoli 2495 , relativo alla cancellazione delle
società dal registro delle imprese e 2496 sul deposito dei libri sociali
del codice civile.
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