La sorte dei rapporti giuridici pendenti
La disciplina
sulla liquidazione giudiziale prevede una minuziosa regolamentazione dei
rapporti giuridici pendenti.
Per la
liquidazione controllata, invece, è stata disposta una disciplina
semplificata (art. 270 comma 6) che prevede la sospensione dei contratti
non eseguiti o non ancora compiutamente eseguiti nelle prestazioni
principali da entrambe le parti al momento dell’apertura della
procedura.
In questi casi,
infatti, l'esecuzione del
contratto rimane
sospesa fino
a quando
il liquidatore,
sentito il
debitore, dichiara
di subentrare
nel contratto in luogo del
predetto debitore,
assumendo, a
decorrere dalla data
del subentro,
tutti i
relativi obblighi,
oppure di
sciogliersi dal medesimo contratto salvo che, nei contratti ad
effetti reali, sia
già avvenuto il trasferimento del diritto.
In caso
di prosecuzione
del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati
nel corso della
procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha
diritto di far valere nel passivo della
liquidazione
controllata il credito conseguente al mancato
adempimento, senza
che gli
sia dovuto risarcimento del danno.
Il codice
riconosce un’actio interrogatoria contro il curatore. Il
contraente non debitore
può mettere in mora il
liquidatore,
facendogli assegnare
dal giudice delegato
un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il
contratto si
intende sciolto.
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