La sorte dei rapporti giuridici pendenti

La disciplina sulla liquidazione giudiziale prevede una minuziosa regolamentazione dei rapporti giuridici pendenti.

Per la liquidazione controllata, invece, è stata disposta una disciplina semplificata (art. 270 comma 6) che prevede la sospensione dei contratti non eseguiti o non ancora compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento dell’apertura della procedura.

In questi casi, infatti, l'esecuzione  del  contratto  rimane  sospesa  fino   a   quando   il liquidatore,  sentito  il  debitore,  dichiara  di   subentrare   nel contratto in luogo del  predetto  debitore,  assumendo,  a  decorrere dalla data  del  subentro,  tutti  i  relativi  obblighi,  oppure  di sciogliersi dal medesimo contratto salvo che, nei contratti ad  effetti  reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.   In  caso  di  prosecuzione  del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati  nel  corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della  liquidazione  controllata il credito conseguente al mancato  adempimento,  senza  che  gli  sia dovuto risarcimento del danno.

Il codice riconosce un’actio interrogatoria contro il curatore. Il  contraente non debitore   può mettere in mora il  liquidatore,  facendogli  assegnare  dal  giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il  contratto  si  intende  sciolto. 

 

 


punto elenco Torna alla home page     
 
Manuale della crisi d'impresa e dell'insolvenza, versione completa e di sintesi
Accedi da qui