Le domande tardive di ammissione al passivo

Per l’art. 208 si possono presentare anche dopo il termine assegnato di trenta giorni prima dall’udienza fissata per la verifica dello stato passivo, nuove domande e che tali domande dovranno essere considerate tardive.

In effetti  si prevedono due ipotesi di domande tardive:

a) domande presentate oltre il termine dei trenta giorni dall’udienza fissata per la verifica dello stato passivo ma non oltre sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, termine che può essere prorogato dal tribunale, in caso di particolare complessità delle procedura nella sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale fino a dodici mesi;

b) domande di ammissione al passivo presentate oltre il termine di cui al punto a).

Per entrambe la procedura successiva è identica, ma diversi sono i presupposti per la loro ammissione.

Quelle previste al punto b) e quindi presentate oltre il termine dei trenta giorni dall’udienza fissata per la verifica dello stato passivo e dopo sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, o dopo il termine prorogato dal tribunale e comunque fino a quando non  siano  esaurite  tutte   le   ripartizioni   dell'attivo   della liquidazione giudiziale, saranno  ammissibili  solo  se l'istante prova  che  il  ritardo  è dipeso  da  causa  a  lui  non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non  oltre  sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha  impedito  il deposito  tempestivo.

Quando poi  la  domanda   risulta   manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o  non  ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per  dimostrarne  la non  imputabilità,  il  giudice  delegato   dichiara   con   decreto, reclamabile ex art. 124, l'inammissibilità della domanda.

Quindi per le domande tardive della prima specie, quelle della lett. a) non sono previste particolari giustificazioni per essere ammessi al passivo, per quelle tardive della lett. b) bisognerà provare la non imputabilità del ritardo. Se anche le domande tardive del secondo tipo passino il vaglio dell’ammissibilità, il seguito della procedura è lo stesso per tutte le domande tardive.

In effetti il procedimento di accertamento delle domande tardive è lo stesso di quello previsto per le domande non tardive (art. 203) con le verifiche del curatore, il deposito di osservazioni, e la fissazione di un’udienza dove dovranno essere esaminate queste domande tardive.

Il giudice  delegato, infatti,  fissa  per  l'esame delle domande presentate un'udienza entro i successivi quattro  mesi  salvo  che sussistano motivi  d'urgenza.  Il  curatore    avviso  della  data

dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai  creditori già ammessi al passivo. Si applicano le  disposizioni  di  cui  agli articoli da 201 a 207 e cioè vi sarà l’applicazione integrale delle regole già viste per le domande non tardive, dall’esame delle stesse, al decreto che rende esecutivo lo stato passivo, alle impugnazioni del decreto.

 


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