Le domande tardive di ammissione al
passivo
Per l’art. 208 si
possono presentare anche dopo il termine assegnato di trenta giorni
prima dall’udienza fissata per la verifica dello stato passivo, nuove
domande e che tali domande dovranno essere considerate tardive.
In effetti
si prevedono due ipotesi di domande tardive:
a) domande
presentate oltre il termine dei trenta giorni dall’udienza fissata per
la verifica dello stato passivo ma non oltre sei mesi dal deposito del
decreto di esecutività dello stato passivo, termine che può essere
prorogato dal tribunale, in caso di particolare complessità delle
procedura nella sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale fino a
dodici mesi;
b) domande di
ammissione al passivo presentate oltre il termine di cui al punto a).
Per entrambe la
procedura successiva è identica, ma diversi sono i presupposti per la
loro ammissione.
Quelle previste al
punto b) e quindi presentate oltre il termine dei trenta giorni
dall’udienza fissata per la verifica dello stato passivo e dopo sei mesi
dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, o dopo il
termine prorogato dal tribunale e comunque fino a quando non
siano esaurite
tutte le
ripartizioni
dell'attivo della
liquidazione giudiziale, saranno
ammissibili solo
se l'istante prova
che il
ritardo è dipeso
da causa
a lui
non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non
oltre sessanta
giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha
impedito il deposito
tempestivo.
Quando poi
la domanda
risulta
manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le
circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova
documentale o non
ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per
dimostrarne la non
imputabilità, il
giudice delegato
dichiara con
decreto, reclamabile ex art.
Quindi per le
domande tardive della prima specie, quelle della lett. a) non sono
previste particolari giustificazioni per essere ammessi al passivo, per
quelle tardive della lett. b) bisognerà provare la non imputabilità del
ritardo. Se anche le domande tardive del secondo tipo passino il vaglio
dell’ammissibilità, il seguito della procedura è lo stesso per tutte le
domande tardive.
In effetti il
procedimento di accertamento delle domande tardive è lo stesso di quello
previsto per le domande non tardive (art. 203) con le verifiche del
curatore, il deposito di osservazioni, e la fissazione di un’udienza
dove dovranno essere esaminate queste domande tardive.
Il giudice
delegato, infatti,
fissa per
l'esame delle domande presentate un'udienza entro i successivi
quattro mesi
salvo che sussistano
motivi d'urgenza.
Il curatore
dà avviso
della data
dell'udienza a
coloro che hanno presentato la domanda e ai
creditori già ammessi al passivo. Si applicano le
disposizioni di
cui agli articoli da |
|
Manuale della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, versione completa e di sintesi Accedi da qui |