Regolate dagli
articoli 206 e 207 le impugnazioni contro il decreto sono di tre tipi.
Opposizione:
con l'opposizione il creditore o il
titolare di
diritti su beni
mobili o immobili contestano che la propria
domanda sia
stata accolta in parte o sia stata respinta. L'opposizione è
proposta nei confronti del
curatore. Il termine per
agire è di 30 giorni dalla comunicazione del decreto che rende esecutivo
lo stato passivo da parte del curatore.
Impugnazione:
con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare
di diritti su beni mobili o immobili contestano che
la domanda
di un creditore o di
altro concorrente sia stata accolta. L'impugnazione è rivolta nei
confronti del creditore concorrente, la
cui domanda
è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore. Il
termine per agire è di 30 giorni dalla comunicazione del decreto che
rende esecutivo lo stato passivo da parte del curatore.
Revocazione:
con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare
di diritti su
beni mobili
o immobili,
decorsi i
termini per
la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono
chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga
revocato se si
scopre che essi sono stati determinati da falsità,
dolo, errore
essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti
decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa
non imputabile all'istante.
La revocazione è proposta nei confronti
del creditore
concorrente, la cui domanda è stata accolta,
ovvero nei
confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel
primo caso, al procedimento
partecipa il curatore.
Il termine decorre
dalla scoperta della falsità, del dolo,
dell'errore o dalla
scoperta del documento decisivo.
Con l’opposizione
la contestazione è contro il curatore, nell’impugnazione e contro un
altro creditore ammesso al passivo, mentre la revocazione è equivalente
alla revocazione dell’art. 395 c.p.c. . Come visto se una parte viene a
conoscenza di motivi di revocazione durante il termine per proporre
opposizione o impugnazione, userà uno di questi due mezzi
d’impugnazione, se invece sono trascorsi questi termini dovrà agire in
revocazione.
Con la
proposizione dell’impugnazione o dell’opposizione si apre quindi un
procedimento che vede come convenuti il creditore o il curatore, ma
questi ultimi potrebbero proporre contro il creditore un’impugnazione
incidentale tardiva ( tardiva perché può essere proposta anche se sono
scaduti i termini per impugnare) nei limiti delle conclusioni rassegnate
nel procedimento di accertamento del passivo; tanto per intenderci, può
darsi che il curatore aveva chiesto al giudice delegato di non ammettere
un certo credito, ma il giudice delegato decide di ammetterlo, ma non
per l’importo chiesto dal creditore, ma per la metà del credito vantato.
A questo punto il
creditore propone opposizione, perché vuole che il credito sia ammesso
per intero, ma il curatore propone impugnazione incidentale, chiedendo,
come aveva già fatto, che questo credito non fosse ammesso al passivo.
Se nello stato passivo vi sono errori
materiali contenuti
questi sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza
del creditore o del
titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il
curatore o la parte interessata.
In tutti e tre i
casi si segue il procedimento comune di cui all’art. 207; la domanda si
propone con ricorso e la decisione è presa con decreto che si può
impugnare entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata alle parti
dalla cancelleria con ricorso in cassazione. |
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