Le impugnazioni del decreto che rende esecutivo lo stato passivo

Regolate dagli articoli 206 e 207 le impugnazioni contro il decreto sono di tre tipi.

Opposizione: con l'opposizione il creditore o il  titolare  di  diritti  su beni mobili o immobili contestano che la propria  domanda  sia  stata accolta in parte o sia stata respinta. L'opposizione è proposta  nei confronti del curatore.  Il termine per agire è di 30 giorni dalla comunicazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo da parte del curatore.

Impugnazione: con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare  di diritti su beni mobili o immobili contestano che  la  domanda  di  un creditore o di altro concorrente sia stata accolta. L'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la  cui  domanda  è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore. Il termine per agire è di 30 giorni dalla comunicazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo da parte del curatore.

Revocazione: con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare  di diritti  su  beni  mobili  o  immobili,  decorsi  i  termini  per  la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga  revocato  se si scopre che essi sono stati determinati da falsità,  dolo,  errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti  decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non  imputabile all'istante. La revocazione è proposta nei confronti  del  creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta,  ovvero  nei  confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso,  al procedimento partecipa il curatore.

Il termine decorre dalla scoperta della falsità, del dolo,  dell'errore  o dalla scoperta del documento decisivo.

Con l’opposizione la contestazione è contro il curatore, nell’impugnazione e contro un altro creditore ammesso al passivo, mentre la revocazione è equivalente alla revocazione dell’art. 395 c.p.c. . Come visto se una parte viene a conoscenza di motivi di revocazione durante il termine per proporre opposizione o impugnazione, userà uno di questi due mezzi d’impugnazione, se invece sono trascorsi questi termini dovrà agire in revocazione.

Con la proposizione dell’impugnazione o dell’opposizione si apre quindi un procedimento che vede come convenuti il creditore o il curatore, ma questi ultimi potrebbero proporre contro il creditore un’impugnazione incidentale tardiva ( tardiva perché può essere proposta anche se sono scaduti i termini per impugnare) nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo; tanto per intenderci, può darsi che il curatore aveva chiesto al giudice delegato di non ammettere un certo credito, ma il giudice delegato decide di ammetterlo, ma non per l’importo chiesto dal creditore, ma per la metà del credito vantato.

A questo punto il creditore propone opposizione, perché vuole che il credito sia ammesso per intero, ma il curatore propone impugnazione incidentale, chiedendo, come aveva già fatto, che questo credito non fosse ammesso al passivo. Se nello stato passivo vi sono errori  materiali  contenuti  questi sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore  o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il  curatore o la parte interessata.

In tutti e tre i casi si segue il procedimento comune di cui all’art. 207; la domanda si propone con ricorso e la decisione è presa con decreto che si può impugnare entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata alle parti dalla cancelleria con ricorso in cassazione.

 


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