Le modalità della liquidazione dei beni del debitore

Abbiamo visto che il curatore nei tempi previsti dal codice deve preparare un programma di liquidazione, ma le modalità della liquidazione sono stabilite dal codice all’art. 216.

Questo articolo prevede  quattro fasi necessarie e una fase eventuale sulla sospensione delle operazioni di vendita o  di impedimento del trasferimento della proprietà  (art. 217).

Vediamo le fasi necessarie 1) la stima dei beni; 2) le modalità di vendita; 3) le offerte di acquisto;

4) il pagamento dei beni acquistati e trasferimento del bene all’acquirente.

Questo è l’iter normale, ma vi può essere una fase eventuale e cioè quella della sospensione delle operazioni di vendita o di impedimento del trasferimento della proprietà.

L’art. 217 comma 1, conferisce al giudice delegato poteri in merito alla sospensione delle operazioni di vendita o del trasferimento della proprietà del bene aggiudicato.

1) sospensione delle operazioni di vendita: il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato,  le  operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.

2)impedimento del trasferimento della proprietà: il debitore, il comitato dei creditori o  altri interessati possono chiedere al giudice delegato entro dieci giorni dalla notizia del deposito del fascicolo informatico da parte del curatore (art. 216 comma 9) di impedire  il perfezionamento  della  vendita  quando  il  prezzo  offerto  risulti notevolmente inferiore  a  quello  ritenuto  congruo.

In questo secondo caso se  il  prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello  indicato  nell'ordinanza  di

vendita, in misura non superiore ad un quarto,  il  giudice  delegato può  impedire  il perfezionamento  della  vendita  in  presenza  di concreti elementi idonei a dimostrare che  un  nuovo  esperimento  di vendita può  consentire,  con  elevato  grado  di  probabilità,  il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito.

 


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