Le modalità della liquidazione dei beni del
debitore
Abbiamo visto che
il curatore nei tempi previsti dal codice deve preparare un programma di
liquidazione, ma le modalità della liquidazione sono stabilite dal
codice all’art. 216.
Questo articolo
prevede quattro fasi
necessarie e una fase eventuale sulla sospensione delle operazioni di
vendita o di impedimento
del trasferimento della proprietà
(art. 217).
Vediamo le fasi
necessarie 1) la stima dei beni; 2) le modalità di vendita; 3) le
offerte di acquisto;
4) il pagamento
dei beni acquistati e trasferimento del bene all’acquirente.
Questo è l’iter
normale, ma vi può essere una fase eventuale e cioè quella della
sospensione delle operazioni di vendita o di impedimento del
trasferimento della proprietà.
L’art. 217 comma
1, conferisce al giudice delegato poteri in merito alla sospensione
delle operazioni di vendita o del trasferimento della proprietà del bene
aggiudicato.
1)
sospensione delle operazioni di
vendita: il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato
dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso
comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato,
le operazioni di
vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.
2)impedimento
del trasferimento della proprietà: il debitore, il comitato dei
creditori o altri
interessati possono chiedere al giudice delegato entro dieci giorni
dalla notizia del deposito del fascicolo informatico da parte del
curatore (art. 216 comma 9) di impedire
il perfezionamento
della vendita
quando il
prezzo offerto
risulti notevolmente inferiore
a quello
ritenuto congruo.
In questo secondo
caso se il
prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello
indicato
nell'ordinanza di
vendita, in misura
non superiore ad un quarto,
il giudice
delegato può
impedire il perfezionamento
della vendita
in presenza
di concreti elementi idonei a dimostrare che
un nuovo
esperimento di
vendita può consentire,
con elevato
grado di
probabilità, il
conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito. |
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