Le ripartizioni parziali e le somme non immediatamente distribuibili
Non bisogna
credere che le ripartizioni tra i creditori sono effettuate solo alla
fine, e in unica soluzione; la regola, infatti, è quella delle
ripartizioni parziali, anche per non far attendere i creditori. Le
ripartizioni parziali (art. 227) non possono superare l’80% delle somme
da ripartire e alcune somme, come quelle riservate ai creditori ammessi
con riserva, devono essere trattenute.
Proprio n
relazione ai creditori ammessi con riserva, l’art. 228 precisa che
quando si verifica l'evento che permette
l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del
curatore o
della parte
interessata, il giudice
delegato modifica
lo stato
passivo, con
decreto, disponendo
che la
domanda deve
intendersi
accolta definitivamente. |
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