Le ripartizioni parziali e le somme non immediatamente distribuibili

Non bisogna credere che le ripartizioni tra i creditori sono effettuate solo alla fine, e in unica soluzione; la regola, infatti, è quella delle ripartizioni parziali, anche per non far attendere i creditori. Le ripartizioni parziali (art. 227) non possono superare l’80% delle somme da ripartire e alcune somme, come quelle riservate ai creditori ammessi con riserva, devono essere trattenute.

Proprio n relazione ai creditori ammessi con riserva, l’art. 228 precisa che  quando si verifica l'evento che permette  l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del  curatore  o  della  parte interessata, il giudice  delegato  modifica  lo  stato  passivo,  con decreto,  disponendo  che  la   domanda   deve   intendersi   accolta definitivamente.

 


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