Liquidazione coatta amministrativa
L’art. 293 che
definisce la liquidazione coatta amministrativa come:
il procedimento
concorsuale amministrativo che
si applica
nei casi
espressamente previsti dalla legge.
Il secondo comma
dell’art. 293 dispone che: “La
legge determina le imprese soggette a
liquidazione coatta
amministrativa, i
casi per
i quali
la
liquidazione coatta
amministrativa può
essere disposta
e l'autorità
competente a
disporla”.
Che significa?
Significa che si tratta di tutti i casi tipici, che, cioè possono
verificarsi solo nelle ipotesi e alle condizioni previste dalla legge;
non è possibile quindi paragonare la liquidazione giudiziale che si
applica ogni qual volta un imprenditore commerciale con precisi limiti
dimensionali sia insolvente con la liquidazione coatta amministrativa;
la liquidazione giudiziale è la regola, la liquidazione coatta
amministrativa è l’eccezione.
Come accennato la
disciplina sulla liquidazione coatta amministrativa dettata dal codice è
generale rispetto alle ipotesi particolari previste da leggi speciali e
questa regola è espressa dall’art. 294. |
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