Liquidazione controllata del sovraindebitato

Liquidazione controllata del sovraindebitato.

 

Le fasi essenziali della procedura di liquidazione controllata.

1) richiesta di apertura della liquidazione controllata;

2) sentenza del tribunale che dichiara aperta la procedura;

3) inventario dei beni, formazione degli elenchi dei creditori e del programma di liquidazione da parte del liquidatore;

4) formazione dello stato passivo da parte del liquidatore (l’intervento del giudice delegato è solo eventuale);

5) esecuzione del programma di liquidazione con la vendita dei beni del debitore;

6) approvazione del rendiconto da parte del giudice, e distribuzione della somma tra i creditori;

7) chiusura della procedura con decreto.

Il codice ha cercato di risolvere e controllare le situazioni debitore di un qualsiasi debitore, e non limitarsi solo all’imprenditore commerciale, come accadeva con la legge fallimentare.

In effetti in questo capo (articoli da 268 a 277) si fornisce uno strumento di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato ex art. 2 comma 1 lett. c) che non abbia i requisiti per essere sottoposto a liquidazione giudiziale. Guardando il testo della lettera c) si scopre che si tratta di una categoria molto eterogenea e il codice tiene conto di queste differenze, ma dettando solo alcune regole particolari come si vedrà. Questa liquidazione controllata si presenta come una sorta di mini liquidazione giudiziale di cui spesso si richiamano le regole e che vede come organi il tribunale, il giudice delegato e il liquidatore che è una sorta di curatore minore.

Ma entriamo nel merito della procedura, chiedendoci come vi si accede, e vediamo subito che competente per materia è il tribunale ordinario, e non il tribunale delle imprese,  e per territorio è competente il tribunale  nel  cui  circondario  il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 comma 2). A questo tribunale vanno dunque indirizzate le domande per aprire la procedura di liquidazione controllata, ma chi sono legittimati ad agire?

Secondo l’art. 268 sono legittimati ad agire:

a) il debitore;

b) il creditore, se il debitore è stato d’insolvenza anche in presenza di procedure esecutive individuali.

Non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila.

Inoltre ex art. 268 si è stabilito che quando il creditore propone domanda contro un debitore persona fisica non  si  fa  luogo  all'apertura  della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo  da  distribuire  ai  creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. 

Il deposito della domanda  sospende,  ai  soli  effetti  del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali  fino  alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti

da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile. Si riporteranno alla fine di questo paragrafo i testi dei citati articoli.

Non tutti i beni del debitore possono essere sottoposti a liquidazione controllata.

Ne sono infatti esclusi i beni che potremmo definire essenziali per il debitore come i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del  codice di procedura civile.

La domanda presentata dal debitore e la sentenza del tribunale

La domanda va presentata con ricorso e il debitore può presentarla anche personalmente con l’assistenza dell’OCC (art. 269). L’OCC ha un ruolo fondamentale, perché  deve redigere una relazione, da allegare al ricorso del debitore,  che  esponga una valutazione   sulla  completezza  e l'attendibilità della  documentazione  depositata  a  corredo  della domanda e  che  illustri  la  situazione  economica,  patrimoniale  e finanziaria del debitore.

Il tribunale ha ricevuta la domanda di apertura della procedura, che ricordiamo potrebbe essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero, e se vi sono le condizioni del sovraindebitamento, verificata la completezza della documentazione allegata dal debitore al ricorso, e sempreché non siano state presentate domande per accedere agli strumenti di regolazione della crisi (titolo IV del codice) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata con sentenza. Detta sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica in quanto compatibile l’art. 256. Vediamo il contenuto della sentenza (art. 270 comma 2).

Con la sentenza il tribunale:

a) nomina il giudice delegato;

b) nomina il liquidatore, confermando l'OCC di  cui  all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei  gestori della crisi di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  giustizia  24

settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i  gestori  residenti  nel  circondario  del  tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata  e comunicata al presidente del tribunale;

c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei  bilanci e  delle  scritture  contabili  e   fiscali   obbligatorie,   nonché dell'elenco dei creditori;

d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del  debitore  e ai  creditori  risultanti  dall'elenco  depositato  un  termine   non superiore  a  sessanta   giorni   entro   il   quale,   a   pena   di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,  a  mezzo  posta elettronica   certificata,   la   domanda   di    restituzione,    di rivendicazione o di  ammissione  al  passivo,  predisposta  ai  sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni  facenti  parte  del patrimonio di liquidazione, salvo che non  ritenga,  in  presenza  di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il  terzo  a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) dispone l'inserimento della sentenza  nel  sito  internet  del tribunale o del  Ministero  della  giustizia.  Nel  caso  in  cui  il debitore svolga attività d'impresa,  la  pubblicazione  è altresì

effettuata presso il registro delle imprese (questo adempimento deve essere effettuato dal liquidatore);

g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti” (questo adempimento deve essere effettuato dal liquidatore).

Al liquidatore, si applicano una serie di regole che fanno riferimento al commissario giudiziale e al curatore della liquidazione giudiziale.

E infatti gli si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 cioè del codice antimafia. Il citato decreto  legislativo  6 settembre 2011, n. 159 è il codice antimafia. Al liquidatore, poi, si applica l’art. 143, in quanto compatibile, che fa riferimento all’intervento del curatore nei rapporti processuali del debitore, e l’interruzione dei processi in corso. La sentenza è notificata (art. 270 comma 4) al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni  oggetto  di liquidazione.  Si noti che la procedura di accesso alla procedura, così come descritta dall’art. 270 è un po’ scarna, ed è per questo che il quinto comma dell’art. 270 dispone che per quanto non regolato dalle regole specifiche appena viste si applicano le regole generali previste dal titolo III e cioè dal procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

 

Può darsi (art. 271) che la domanda sia stata presentata dal creditore o dal pubblico ministero, ma il debitore chiede l’accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento ( capo II del titolo IV). Si verifica, quindi, un caso di concorso di procedure. In questi casi il giudice dà termine al debitore per l’integrazione dalla domanda. Durante questo termine  non può  essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la  relativa  domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura di concordato preventivo ai  sensi del capo III del titolo IV. Ma se alla scadenza del termine assegnatogli il debitore non ha  integrato la domanda, o in  ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al  capo III del titolo IV, il giudice provvede all’apertura delle liquidazione controllata ai  sensi  dell'articolo  270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da  51 a 55 sulle impugnazioni delle decisioni del tribunale e per le misure protettive.

La sorte dei rapporti giuridici pendenti

La disciplina sulla liquidazione giudiziale prevede una minuziosa regolamentazione dei rapporti giuridici pendenti. Per la liquidazione controllata, invece, è stata disposta una disciplina semplificata (art. 270 comma 6) che prevede la sospensione dei contratti non eseguiti o non ancora compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento dell’apertura della procedura. In questi casi, infatti, l'esecuzione  del  contratto  rimane  sospesa  fino   a   quando   il liquidatore,  sentito  il  debitore,  dichiara  di   subentrare   nel contratto in luogo del  predetto  debitore,  assumendo,  a  decorrere dalla data  del  subentro,  tutti  i  relativi  obblighi,  oppure  di sciogliersi dal medesimo contratto salvo che, nei contratti ad  effetti  reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.   In  caso  di  prosecuzione  del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati  nel  corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della  liquidazione  controllata il credito conseguente al mancato  adempimento,  senza  che  gli  sia dovuto risarcimento del danno. Il codice riconosce una actio interrogatoria contro il curatore. Il  contraente non debitore   può mettere in mora il  liquidatore, facendogli  assegnare  dal  giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il  contratto  si  intende  sciolto.  

Formazione dell’elenco dei creditori e formazione dello stato passivo (artt. 272 e 273)

Nella procedura di liquidazione controllata il ruolo del liquidatore è determinante, forse di più del curatore nella liquidazione giudiziale.

In effetti i compiti sono simili, ma al liquidatore sono lasciati margini operativi maggiori rispetto al curatore. Ma torniamo alla procedura, e siamo giunti al punto in cui il liquidatore è stato nominato dal tribunale. Cosa accadrà dopo? Il liquidatore dovrà con celerità svolgere una serie di attività;

1) Aggiornamento degli elenchi dei creditori: entro trenta giorni dalla  comunicazione  della sentenza il liquidatore aggiorna  l'elenco  dei  creditori,  ai  quali  notifica  la sentenza ai sensi dell'articolo 270,  comma  4.  I creditori nel termine  di   sessanta giorni assegnato nella sentenza dal tribunale devono trasmettere a pena d’inammissibilità, al liquidatore,  a mezzo  posta elettronica   certificata,   la   domanda   di    restituzione,    di rivendicazione o di  ammissione  al  passivo (art. 270 comma 2 lett. d). Il termine può  essere  prorogato  di altri trenta giorni.

2) Completamento dell’inventario: entro  novanta  giorni   dall'apertura   della   liquidazione controllata  il  liquidatore  completa  l'inventario  dei  beni   del debitore;

3) Redazione del programma di liquidazione: sempre nei novanta giorni dall’apertura della liquidazione controllata il liquidatore redige un programma in ordine a tempi  e  modalità  della

liquidazione. Si applica l'articolo 213,  commi  3  e  4,  in  quanto compatibile e il riferimento è alla struttura del programma di liquidazione redatto dal curatore.

4) Deposito in cancelleria del programma di liquidazione e approvazione del giudice delegato.

 

La formazione del passivo (art. 270).

 

Il liquidatore ha svolto tutte le attività necessarie e ora bisogna attendere che giungano le domande di ammissione al passivo. Scaduti i termini per la presentazione delle domande (come visto 60 giorni eventualmente prorogati di altri 30) il liquidatore deve svolgere un’altra serie di attività.

a) formazione del progetto di stato passivo: il liquidatore  predispone  un progetto di stato passivo, comprendente un  elenco  dei  titolari  di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o  in  possesso  del debitore;

b) comunicazione del progetto agli interessati: il liquidatore comunica  il progetto agli  interessati  all'indirizzo  di  posta elettronica certificata indicato nella  domanda di ammissione.  In  mancanza  di indicazione della pec, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.

Gli interessati, e cioè i creditori e coloro che vantando diritti sui beni del debitore, sono venuti a conoscenza del progetto di stato passivo redatto dal liquidatore. Possono quindi far pervenire le loro osservazioni e hanno quindici giorni di tempo dalla ricezione del progetto per far pervenire al liquidatore le loro osservazioni tramite pec. Ora possono verificarsi due situazioni.

a) Non sono state comunicate osservazioni: il liquidatore  forma lo  stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne  dispone  l'inserimento  nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

b) Sono state comunicate osservazioni: se il liquidatore le ritiene fondate il liquidatore predispone un nuovo progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati nei modi già visti.

Dopodiché può darsi che non vi siano osservazioni e quindi il liquidatore può formare lo stato passivo, ma può anche accedere che vi siano di nuovo osservazioni che hanno ad oggetto contestazioni non superabili o che il liquidatore fino dal primo momento ritenga che le contestazioni avanzate non siano fondate (e quindi insuperabili). In questi casi il liquidatore rimette gli atti  al  giudice  delegato,  il  quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, che sarà poi depositato in cancelleria e  inserito  nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.  Il giudice delegato provvede alla formazione definiva dello stato passivo con decreto. Contro il decreto può  essere  proposto  reclamo  davanti  al collegio,  di  cui  non  può  far  parte  il  giudice  delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto  del contraddittorio.  L’art. 273 regola la formazione del passivo.

Azioni del liquidatore e esecuzione del programma di liquidazione (artt. 274 e 275)

Il liquidatore ha, nell’interesse dei creditori, il potere di far rientrare nella disponibilità del debitore o nel suo patrimonio i beni che ne erano usciti. Potrà fare ciò solo grazie al  giudice delegato che autorizzerà a iniziare o proseguire le relative azioni  quando ciò  utile  per  il miglior soddisfacimento dei creditori. L’art. 274 prevede due ipotesi.

1) autorizzazione al liquidatore a esercitare o se pendente, proseguire, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni  compresi  nel  patrimonio  del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.  In questo caso potrebbe anche essere esercitata  l’azione ex art. 2929 bis  c.c. .

2) autorizzazione al liquidatore a esercitare o, se pendenti, proseguire le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore  in  pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

Si noti che in questa procedura non sono previste revocatorie speciali come accade nella liquidazione giudiziale.

Esecuzione del programma di liquidazione e decreto di chiusura della procedura

 

 

 

 

 

Vediamo tutto nello schema della pagina che segue.

 

 

La vendita ha un pieno effetto purgativo come accade per la vendita nell’espropriazione.  A questo punto ex art. 276, non c’è altro da fare che far terminare la procedura, che si chiude con decreto del giudice delegato e si applica l’art. 233 in quanto compatibile. Con  il decreto  di  chiusura,  il  giudice,  su   istanza   del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato al liquidatore  e lo svincolo  delle  somme  eventualmente accantonate.

 


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