Liquidazione controllata del sovraindebitato
Liquidazione controllata del sovraindebitato. Le fasi
essenziali della procedura di liquidazione controllata. 1) richiesta di apertura della liquidazione controllata; 2) sentenza del tribunale che dichiara aperta la procedura; 3) inventario dei beni, formazione degli elenchi dei creditori e del programma di liquidazione da parte del liquidatore; 4) formazione dello stato passivo da parte del liquidatore (l’intervento del giudice delegato è solo eventuale); 5) esecuzione del programma di liquidazione con la vendita dei beni del debitore; 6) approvazione del rendiconto da parte del giudice, e distribuzione della somma tra i creditori; 7) chiusura della procedura con decreto. Il codice ha cercato di risolvere e controllare le situazioni debitore di un qualsiasi debitore, e non limitarsi solo all’imprenditore commerciale, come accadeva con la legge fallimentare. In effetti in questo capo (articoli da Ma entriamo nel merito della procedura, chiedendoci come vi si accede, e vediamo subito che competente per materia è il tribunale ordinario, e non il tribunale delle imprese, e per territorio è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 comma 2). A questo tribunale vanno dunque indirizzate le domande per aprire la procedura di liquidazione controllata, ma chi sono legittimati ad agire? Secondo l’art. 268 sono legittimati ad agire: a) il debitore; b) il creditore, se il debitore è stato d’insolvenza anche in presenza di procedure esecutive individuali. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Inoltre ex art. 268 si è stabilito che quando il creditore propone domanda contro un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile. Si riporteranno alla fine di questo paragrafo i testi dei citati articoli. Non tutti i beni del debitore possono essere sottoposti a liquidazione controllata. Ne sono infatti esclusi i beni che potremmo definire essenziali per il debitore come i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.
La domanda presentata dal debitore e la sentenza del tribunale
La domanda va presentata con ricorso e il debitore può presentarla anche personalmente con l’assistenza dell’OCC (art. 269). L’OCC ha un ruolo fondamentale, perché deve redigere una relazione, da allegare al ricorso del debitore, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Il tribunale ha ricevuta la domanda di apertura della procedura, che ricordiamo potrebbe essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero, e se vi sono le condizioni del sovraindebitamento, verificata la completezza della documentazione allegata dal debitore al ricorso, e sempreché non siano state presentate domande per accedere agli strumenti di regolazione della crisi (titolo IV del codice) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata con sentenza. Detta sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica in quanto compatibile l’art. 256. Vediamo il contenuto della sentenza (art. 270 comma 2). “Con la sentenza il tribunale: a) nomina il
giudice delegato; b) nomina il
liquidatore, confermando l'OCC di
cui all'articolo 269
o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei
gestori della crisi di
cui al
decreto del
Ministro della
giustizia 24 settembre
2014, n. c) ordina al
debitore il deposito entro sette giorni dei
bilanci e delle
scritture contabili
e fiscali
obbligatorie,
nonché dell'elenco dei creditori; d) assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del
debitore e ai
creditori risultanti
dall'elenco
depositato un
termine non
superiore a
sessanta
giorni entro
il quale,
a pena
di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,
a mezzo
posta elettronica
certificata,
la domanda
di
restituzione,
di rivendicazione o di
ammissione al
passivo, predisposta
ai sensi
dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; e) ordina la
consegna o il rilascio dei beni
facenti parte
del patrimonio di liquidazione, salvo che non
ritenga, in
presenza di gravi e
specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il
terzo a utilizzare
alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in
esecuzione a cura del liquidatore; f) dispone
l'inserimento della sentenza
nel sito
internet del
tribunale o del Ministero
della giustizia.
Nel caso
in cui
il debitore svolga attività d'impresa,
la pubblicazione
è altresì effettuata presso il registro delle imprese (questo adempimento deve essere effettuato dal liquidatore); g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti” (questo adempimento deve essere effettuato dal liquidatore). Al liquidatore, si applicano una serie di regole che fanno riferimento al commissario giudiziale e al curatore della liquidazione giudiziale. E infatti gli si applicano gli articoli 35, comma
4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 cioè
del codice antimafia. Il citato decreto
legislativo 6
settembre 2011, n. 159 è il codice antimafia. Al liquidatore, poi, si
applica l’art. Può darsi (art. 271) che la domanda sia stata
presentata dal creditore o dal pubblico ministero, ma il debitore chiede
l’accesso alle procedure di composizione delle crisi da
sovraindebitamento ( capo II del titolo IV). Si verifica, quindi, un
caso di concorso di procedure. In questi casi il giudice dà termine al
debitore per l’integrazione dalla domanda. Durante questo termine
non può essere
dichiarata aperta la liquidazione controllata e la
relativa domanda è
dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura di concordato
preventivo ai sensi del
capo III del titolo IV. Ma se alla scadenza del termine assegnatogli il
debitore non ha integrato
la domanda, o in ogni caso
di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al
capo III del titolo IV, il giudice provvede all’apertura delle
liquidazione controllata ai
sensi dell'articolo
270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli da
La sorte dei rapporti giuridici pendenti
La disciplina sulla liquidazione giudiziale prevede una minuziosa regolamentazione dei rapporti giuridici pendenti. Per la liquidazione controllata, invece, è stata disposta una disciplina semplificata (art. 270 comma 6) che prevede la sospensione dei contratti non eseguiti o non ancora compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento dell’apertura della procedura. In questi casi, infatti, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, oppure di sciogliersi dal medesimo contratto salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno. Il codice riconosce una actio interrogatoria contro il curatore. Il contraente non debitore può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
Formazione dell’elenco dei creditori e formazione dello stato passivo
(artt. 272 e 273)
Nella procedura di liquidazione controllata il ruolo del liquidatore è determinante, forse di più del curatore nella liquidazione giudiziale. In effetti i compiti sono simili, ma al liquidatore sono lasciati margini operativi maggiori rispetto al curatore. Ma torniamo alla procedura, e siamo giunti al punto in cui il liquidatore è stato nominato dal tribunale. Cosa accadrà dopo? Il liquidatore dovrà con celerità svolgere una serie di attività; 1) Aggiornamento degli elenchi dei creditori: entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza il liquidatore aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. I creditori nel termine di sessanta giorni assegnato nella sentenza dal tribunale devono trasmettere a pena d’inammissibilità, al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo (art. 270 comma 2 lett. d). Il termine può essere prorogato di altri trenta giorni. 2) Completamento dell’inventario: entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore; 3) Redazione del programma di liquidazione: sempre nei novanta giorni dall’apertura della liquidazione controllata il liquidatore redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile e il riferimento è alla struttura del programma di liquidazione redatto dal curatore. 4) Deposito in cancelleria del programma di liquidazione e approvazione del giudice delegato. La
formazione del passivo (art. 270). Il liquidatore ha svolto tutte le attività necessarie e ora bisogna attendere che giungano le domande di ammissione al passivo. Scaduti i termini per la presentazione delle domande (come visto 60 giorni eventualmente prorogati di altri 30) il liquidatore deve svolgere un’altra serie di attività. a) formazione del progetto di stato passivo: il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore; b) comunicazione del progetto agli interessati: il liquidatore comunica il progetto agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di ammissione. In mancanza di indicazione della pec, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria. Gli interessati, e cioè i creditori e coloro che vantando diritti sui beni del debitore, sono venuti a conoscenza del progetto di stato passivo redatto dal liquidatore. Possono quindi far pervenire le loro osservazioni e hanno quindici giorni di tempo dalla ricezione del progetto per far pervenire al liquidatore le loro osservazioni tramite pec. Ora possono verificarsi due situazioni. a) Non sono state comunicate osservazioni: il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. b) Sono
state comunicate osservazioni: se il liquidatore le ritiene fondate
il liquidatore predispone un nuovo progetto di stato passivo e lo
comunica agli interessati nei modi già visti. Dopodiché può darsi che non vi siano osservazioni e quindi il liquidatore può formare lo stato passivo, ma può anche accedere che vi siano di nuovo osservazioni che hanno ad oggetto contestazioni non superabili o che il liquidatore fino dal primo momento ritenga che le contestazioni avanzate non siano fondate (e quindi insuperabili). In questi casi il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, che sarà poi depositato in cancelleria e inserito nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. Il giudice delegato provvede alla formazione definiva dello stato passivo con decreto. Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio. L’art. 273 regola la formazione del passivo.
Azioni del liquidatore e esecuzione del programma di liquidazione (artt.
274 e 275)
Il liquidatore ha, nell’interesse dei creditori, il potere di far rientrare nella disponibilità del debitore o nel suo patrimonio i beni che ne erano usciti. Potrà fare ciò solo grazie al giudice delegato che autorizzerà a iniziare o proseguire le relative azioni quando ciò utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L’art. 274 prevede due ipotesi. 1) autorizzazione al liquidatore a esercitare o se pendente, proseguire, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti. In questo caso potrebbe anche essere esercitata l’azione ex art. 2929 bis c.c. . 2) autorizzazione al liquidatore a esercitare o, se pendenti, proseguire le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. Si noti che in questa procedura non sono previste revocatorie speciali come accade nella liquidazione giudiziale.
Esecuzione del programma di liquidazione e decreto di chiusura della
procedura
Vediamo tutto nello schema della pagina che segue.
La vendita ha un pieno effetto purgativo come
accade per la vendita nell’espropriazione.
A questo punto ex art. 276, non c’è altro da fare che far
terminare la procedura, che si chiude con decreto del giudice delegato e
si applica l’art. |
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