Liquidazione giudiziale delle società e soci a responsabilità illimitata
La sentenza che
dichiara la liquidazione giudiziale comporta l’apertura della procedura
anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata.
Di conseguenza
sarà aperta la procedura di liquidazione anche nei confronti dei soci,
anche se non persone fisiche.
Saranno quindi
sottoposti a liquidazione giudiziale:
a) tutti i soci di
una società in nome collettivo;
b) gli
accomandatari di una società in accomandati semplice;
c) gli
accomandatari di una società in accomandita per azioni.
Questi soci
dovranno essere convocati dal tribunale a norma dell’art. 41, come
accade per l’imprenditore individuale.
Non sono
sottoposti alla liquidazione giudiziale, in seguito alla liquidazione
giudiziale della società i soci della:
1) società per
azioni;
2) società a
responsabilità limitata;
3) gli
accomandanti di una società in accomandita semplice;
4) gli
accomandanti di una società in accomandita per azioni.
Tuttavia l’art.
260 prevede che il giudice delegato
il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con
decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di
eseguire i versamenti
ancora dovuti,
quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
Se i soci non sono
più soci o non sono più soci illimitatamente responsabili dovranno
essere comunque sottoposti alla procedura?
Il comma 2
dell’art. 256 dispone che
la liquidazione giudiziale nei confronti di questi soci non può essere
disposta dopo un anno dallo
scioglimento del
rapporto sociale
o dalla
cessazione della
responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione,
fusione o scissione, se
sono state osservate le formalità per renderle
note ai
terzi.
Quindi anche soci
che non sono più illimitatamente responsabili potranno essere sottoposti
alla procedura in seguito alla dichiarazione di liquidazione giudiziale
della società.
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