Liquidazione giudiziale delle società e soci a responsabilità illimitata
Liquidazione giudiziale delle società e soci a responsabilità illimitata
La sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale comporta l’apertura della procedura anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata. Di conseguenza sarà aperta la procedura di liquidazione anche nei confronti dei soci, anche se non persone fisiche. Saranno quindi sottoposti a liquidazione giudiziale: a) tutti i soci di una società in nome collettivo; b) gli accomandatari di una società in accomandati semplice; c) gli accomandatari di una società in accomandita per azioni. Questi soci dovranno essere convocati dal tribunale a norma dell’art. 41, come accade per l’imprenditore individuale. Non sono sottoposti alla liquidazione giudiziale, in seguito alla liquidazione giudiziale della società i soci della: 1) società per azioni anche in caso s.p.a. unipersonale; 2) società a responsabilità limitata anche in caso di s.r.l. unipersonale; 3) gli accomandanti di una società in accomandita semplice; 4) gli accomandanti di una società in accomandita per azioni. Tuttavia l’art. 260 prevede che il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento. Contro questo decreto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile, cioè nelle forme dell’opposizione a decreto ingiuntivo. L’art. 261, invece, si occupa di un caso particolare che riguarda la s.r.l. In questo tipo di società, infatti, è possibile conferire un’attività consistente in una prestazione d’opera o servizi, ma solo se la prestazione è garantita per il suo intero valore da una polizza di assicurazione o fideiussione bancaria. In questi casi il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria. Tornando alla distinzione tra soci limitatamente responsabili e soci illimitatamente responsabili, questi ultimi saranno sottoposti a liquidazione giudiziale, ma se non sono più soci o non sono più soci illimitatamente responsabili dovranno essere comunque sottoposti alla procedura? Il comma 2 dell’art. 256 dispone che la liquidazione giudiziale nei confronti di questi soci non può essere disposta dopo un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. Quindi anche soci che non sono più illimitatamente responsabili potranno essere sottoposti alla procedura in seguito alla dichiarazione di liquidazione giudiziale della società. Tuttavia l’art. 256 comma 2, secondo periodo, pone un limite alla sottoponibilità alla procedura i detti soci. Per questi, infatti, la liquidazione giudiziale è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata. |
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