Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle
società
Prima di occuparci
della liquidazione giudiziale di società ricordiamo che:
a) per quanto non
stabilito dal capo VIII del titolo V, e cioè gli articoli da
b) che per l’art.
259 molte regole previste per la liquidazione giudiziale di società, e
cioè gli artt. 254, sugli amministratori, 255, sulle azioni di
responsabilità, 256, sulla distinzione tra soci a responsabilità
limitata e illimitata, 257, sulla procedura in relazione ai singoli soci
e 258, sui rapporti tra liquidazione giudiziale di un socio e società,
si applicano in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori
collettivi non societari, e ai loro componenti illimitatamente e
personalmente responsabili per le obbligazioni dell’ente. |
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