Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società

Prima di occuparci della liquidazione giudiziale di società ricordiamo che:

a) per quanto non stabilito dal capo VIII del titolo V, e cioè gli articoli da 254 a 267, che comprendono anche il caso del concordato nel caso di società, si applicano tutte le regole che abbiamo visto per la liquidazione giudiziale e concordato di un imprenditore individuale;

b) che per l’art. 259 molte regole previste per la liquidazione giudiziale di società, e cioè gli artt. 254, sugli amministratori, 255, sulle azioni di responsabilità, 256, sulla distinzione tra soci a responsabilità limitata e illimitata, 257, sulla procedura in relazione ai singoli soci e 258, sui rapporti tra liquidazione giudiziale di un socio e società, si applicano in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari, e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell’ente.

 


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