Ordine di distribuzione delle somme ai
creditori, e distribuzione ai creditori che hanno proposto domanda
tardiva di ammissione al passivo
Vediamo ora, ex
art. 221 l’ordine di distribuzione delle somme ai creditori.
Le somme ricavate
dalla liquidazione dell'attivo sono
erogate nel seguente ordine:
a) per il
pagamento dei crediti prededucibili;
b) per il
pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo
l'ordine assegnato dalla legge;
c) per il
pagamento dei creditori
chirografari, in
proporzione dell'ammontare del
credito per
cui ciascuno
di essi
sia stato ammesso,
compresi i creditori indicati alla lettera b),
qualora non
sia stata ancora
realizzata la garanzia, ovvero per la parte per
cui essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;
d) per il
pagamento dei crediti postergati.
In questa
“classifica” non sono considerati i creditori che hanno presentato
domande tardive di ammissione al passivo. Questi creditori se le loro
domande sono state accertate, partecipano anche loro alla ripartizione,
ma potrebbe essere accaduto che prima della loro ammissione già siano
state ripartite delle somme; e
allora fermo restando che per le ripartizioni successive alla loro
ammissione, questi creditori parteciperanno secondo l’ordine che abbiamo
visto, per le distribuzioni precedenti alla loro ammissione
parteciperanno o ne saranno esclusi?
La risposta è,
dipende.
Secondo l’art.
225, infatti, questi creditori
concorrono soltanto
alle ripartizioni
posteriori alla
loro ammissione in
proporzione del rispettivo credito,
salvo il diritto di prelevare
le quote che sarebbero loro spettate nelle
precedenti
ripartizioni se assistiti da
cause di prelazione o se il
ritardo è dipeso
da cause ad essi non
imputabili.
D’altro canto per
evitare problemi per l’art. 226 prevede una particolare disciplina
quando la domanda tardiva non abbia oggetto crediti, ma diritti su beni
mobili o immobili.
In questo caso
il titolare di diritti su beni mobili
o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione
della domanda è
dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le
attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. La
domanda sarà ammissibile ai sensi dell’art. 208, comma 3. |
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