Ordine di distribuzione delle somme ai creditori, e distribuzione ai creditori che hanno proposto domanda tardiva di ammissione al passivo

Vediamo ora, ex art. 221 l’ordine di distribuzione delle somme ai creditori.

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono  erogate nel seguente ordine:

a) per il pagamento dei crediti prededucibili;

b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

c) per il pagamento dei creditori  chirografari,  in  proporzione dell'ammontare del  credito  per  cui  ciascuno  di  essi  sia  stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b),  qualora  non

sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per  cui essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;

d) per il pagamento dei crediti postergati.

In questa “classifica” non sono considerati i creditori che hanno presentato domande tardive di ammissione al passivo. Questi creditori se le loro domande sono state accertate, partecipano anche loro alla ripartizione, ma potrebbe essere accaduto che prima della loro ammissione già siano state ripartite delle somme;  e allora fermo restando che per le ripartizioni successive alla loro ammissione, questi creditori parteciperanno secondo l’ordine che abbiamo visto, per le distribuzioni precedenti alla loro ammissione parteciperanno o ne saranno esclusi?

La risposta è, dipende.

Secondo l’art. 225, infatti, questi creditori  concorrono soltanto  alle  ripartizioni  posteriori  alla  loro  ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare  le quote che sarebbero loro spettate nelle  precedenti  ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è  dipeso  da  cause ad essi non imputabili.

D’altro canto per evitare problemi per l’art. 226 prevede una particolare disciplina quando la domanda tardiva non abbia oggetto crediti, ma diritti su beni mobili o immobili.

In questo caso  il titolare di diritti su beni mobili  o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione  della  domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. La domanda sarà ammissibile ai sensi dell’art. 208, comma 3.

 


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