Organi e amministrazione. Il commissario
giudiziale
Organo
fondamentale del concordato preventivo è il commissario giudiziale
titolare di numerose funzioni nell’ambito della procedura.
L’art. 92 si
occupa di definire in generale le funzioni di detto organo cominciando
dal fatto che nell’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
Al commissario si
applicano molte regole relative al curatore nell’ambito della procedura
di liquidazione giudiziale e cioè gli articoli 126, 133, 134, 136 e 137,
se compatibili ed inoltre si applicano le disposizioni degli articoli
35, comma
4-bis,e 35.1
del decreto
legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e le disposizioni di
cui all'articolo 35.2 del predetto decreto ( il riferimento è al
codice antimafia).
Le altre funzioni
previste in generale per il commissario giudiziale sono:
a)
Informazioni ai creditori: il
commissario giudiziale fornisce ai creditori che
ne fanno richiesta,
valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni
obblighi di riservatezza,
le informazioni
utili per
la presentazione di proposte e offerte concorrenti,
sulla base
delle scritture
contabili e fiscali obbligatorie del
debitore, nonché
ogni altra
informazione rilevante in suo possesso.
b)
Comunicazioni al pubblico
ministero: il commissario giudiziale comunica senza ritardo
al pubblico
ministero i fatti che possono
interessare ai
fini delle
indagini preliminari in sede penale e
dei quali
viene a
conoscenza nello
svolgimento delle sue funzioni. |
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